Pignoramento per mancato mantenimento ai figli e precetto

Mancato mantenimento dei figli e conseguenzeo

Il mio quesito riguarda l'argomento del mancato mantenimento dei figli e delle conseguenze.

Nei primi mesi di quest'anno ho avuto difficoltà lavorative, scaturite in un cambio di lavoro. Di conseguenza, per alcuni mesi, non ho potuto far fronte al pagamento del mantenimento dei figli.

La ex moglie ha provveduto a farmi atto di precetto, dal quale per scadenza dei termini - non avendo raggiunto un accordo - è scaturito un pignormento.

Detto pignoramento è stato eseguito presso l'abitazione di proprietà della mia compagna, la quale dovrà provvedere all'opposizione di terzi essendo proprietaria (con documentazione) anche dei mobili.

La mia ex moglie ha provveduto anche ad inviare al mio attuale datore di lavoro un "Invito al versamento di somme ex articolo 8 comma 3 legge 1/12/70 numero 898" - previa messa in mora del sottoscritto - per il quale il datore di lavoro ha deciso di corrispondere direttamente la somma dovuta per il mantenimento mensile, a partire da questo mese, nonostante io abbia ricominciato a pagare regolarmente da tre mesi.

A questo punto rimane la somma non ancora versata precedentemente, per la quale sto cercando un accordo di rateizzazione, del quale non ho certezza d'esito.

La domanda è: può la ex moglie rivalersi ulteriormente sullo stipendio, considerato che con il versamento diretto del datore di lavoro è stato superato il quinto? in quali altri rischi posso incorrere?

Mancato mantenimento del figlio - regole e limiti del pignoramento dello stipendio

Purtroppo per Lei, per quanto riguarda gli alimenti spettanti al coniuge od ai figli si esula dai normali limiti imposti per il pignoramento di stipendi ed emolumenti.

Tutto è lasciato alla discrezionalità del Giudice, il quale tuttavia potrebbe pignorare anche oltre il quinto dello stipendio, ed anche in presenza di altre trattenute che complessivamente sommate vadano oltre il 50% dello stipendio.

La mancata corresponsione degli alimenti da luogo anche a conseguenze penali, anche se avendo Lei ripreso regolarmente i pagamenti si è messo almeno in parte al riparo da questo rischio - alla fine è solo in ritardo sui regolari versamenti.

Purtroppo Le conviene accondiscendere, per quanto possibile, alle richieste di Sua moglie, e del resto pagare gli alimenti è un obbligo anche morale, specie se ci sono figli.

Piuttosto, se non è in condizione di sostenere ulteriormente l'entità dell'assegno di mantenimento, può chiedere al Tribunale una rettifica della cifra.. anche se a riguardo non nutrirei troppe speranze.

30 Ottobre 2012 · Lilla De Angelis




Commenti e domande

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6 risposte a “Pignoramento per mancato mantenimento ai figli e precetto”

  1. Anonimo ha detto:

    Buongiorno. Sono separata con una consensuale e ho tre figli minori con me ovviamente, il mio ex marito non mi da il mantenimento da marzo 2018. Ad oggi lavora e ha una busta paga di 600-700 euro. Mi chiedo se è pignorabile. Grazie

    • Le abbiamo già risposto qui: Comunque: non è necessario il pignoramento, le basta un avvocato, anche di piccolo calibro per presentare una semplice istanza al Presidente del Tribunale territorialmente competente: infatti, l’articolo 156 del codice civile dispone che, in caso di inadempienza, su richiesta dell’avente diritto, il giudice può ordinare al datore di lavoro che una parte dello stipendio, corrispondente all’importo dell’assegno di mantenimento, venga versata direttamente agli aventi diritto o al coniuge separato affidatario dei figli minori.

  2. Anonimo ha detto:

    Sono separata e il mio ex marito non versa il mantenimento dei miei tre figli da marzo 2018 … È pignorabile una busta paga di 600- 700 euro?

    • Non è necessario il pignoramento, le basta un avvocato, anche di piccolo calibro per presentare una semplice istanza al Presidente del Tribunale territorialmente competente: infatti, l’articolo 156 del codice civile dispone che, in caso di inadempienza, su richiesta dell’avente diritto, il giudice può ordinare al datore di lavoro che una parte dello stipendio, corrispondente all’assegno di mantenimento, venga versata direttamente agli aventi diritto o al coniuge separato affidatario dei figli minori.

  3. phil.mau ha detto:

    Sono 54enne, separato per reciproca colpa al 50%, padre di 12enne e di 20enne (ignoro se lavora,anche se é probabile, se studia o altro) a cui verso 600€/mese detratti -per sentenza- su mia rendita assicurativa INAIL.
    Per problemi penali sono stato sospeso per un biennio dal lavoro, da cui poi mi sono dimesso alla vigilia della sentenza di Cassazione (dato che il proc.to disciplinare, comunque, pur in presenza di prescrizione avrebbe comportato mio licenziamento e conseguenze ultrattive). Oggi non ho alcun reddito, né -ho verificato nel biennio- possibilità di inserimento lavorativo.

    Domanda 1: se ricorro al giudice, con tali premesse, per la modifica dell’importo/obbligo citato ho chances di poterlo ridurre?

    Domanda 2: Nella mia attuale posizione, posso del pari, chiedere assegno alimentare a carico della mia ex-moglie?

    • Nel suo caso ricorrono tutte le condizioni per ottenere dal giudice la riduzione dell’assegno di mantenimento.

      Per quanto riguarda, invece, l’attribuzione di un assegno alimentare a carico del coniuge separato, molto dipende dalle condizioni economiche di quest’ultimo.

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