Pignoramento immobiliare inefficace ed estinzione processo esecutivo
Pignoramento immobiliare dichiarato inefficace
Diversi anni fa ho sottoscritto un mutuo ipotecario le cui rate, nel corso degli anni, sono state pagate fino ad un certo punto.
Di conseguenza mi è stato notificato il pignoramento dell'immobile circa 1 anno e 1/2 fa al quale non sono riuscito (nel senso che non sono stato capace) ad opporre alcunché.
La settimana scorsa mi è stato notificata dall'U.G. una sentenza del Tribunale - ufficio delle esecuzioni immobiliari - in cui il giudice - vi riporto testuali parole - considerato che l'istanza di vendita non è stata depositata entro il prescritto termine e che neanchè è stata depositata la documentazione di cui all'articolo 567 comma 2 codice di procedura civile; letto l'articolo 567 comma 3 codice di procedura civile dichiara l'inefficacia del pignoramento immobiliare e l'estinzione del processo esecutivo intrapreso dalla società XXXXX nei confronti di XXXXXX (che sarei io) - continuando - Non essendo stata depositata la nota di trascrizione del pignoramento, non può porvvedersi alla stato ad ordinare la cancellazione della trascrizione dello stesso.
Secondo il Vostro parere ci sono margini in cui posso agire per tirarmi fuori da questa situazione alla luce della sentenza di cui sopra? In poche parole, quale sarebbe la cosa migliore da fare?
Poi, solo per curiosità, tali tipi di sentenze sono frequenti nell'ambito della giurisprudenza italiana? Mi sembra strano che un grosso e affermato gruppo immobiliare faccia trascorrere i termini previsti dal 567 cpc.
P
Inefficacia del pignoramento ed illusione del debitore
La dichiarazione di inefficacia del pignoramento e di estinzione del processo esecutivo, ai sensi dell'articolo 630 codice di procedura civile non deve creare eccessive illusioni nel debitore pignorato.
Peraltro lo stesso articolo del codice di procedura civile prevede la possibilità di reclamo contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione dell'azione esecutiva. Il creditore pignoratizio potrebbe chiedere ed ottenere una proroga dei termini per l'integrazione della documentazione non ancora presentata.
Non si tratta, comunque, di una declaratoria sulla definitiva inefficacia del pignoramento nel suo complesso, stante la possibilità per la parte di procedere comunque ad una nuova trascrizione del pignoramento e ad una nuova azione esecutiva.
Quello che l'ha coinvolta non è un caso infrequente, specie in tempi di crisi in cui i pignoramenti immobiliari da seguire sono sempre più numerosi. E può capitare che qualche scadenza sfugga.
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