Pignoramento di un immobile inserito in un fondo patrimoniale » Rientrano fra i bisogni della famiglia le bollette condominiali
Può essere disposto il pignoramento per una casa, inserita in un fondo patrimoniale, a causa di debiti contratti per oneri condominiali non corrisposti.
Sono soggetti a esecuzione forzata i beni del fondo patrimoniale in caso di debiti contratti per i bisogni della famiglia tra i quali rientra il mancato pagamento degli oneri condominiali.
Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 23163/14.
Da quanto si apprende dalla pronuncia esaminata, qualora i coniugi siano morosi per oneri condominiali, l’eventuale destinazione del bene immobile nel fondo patrimoniale, non li salva dall'esecuzione forzata, iniziata con ipoteca e finita con il pignoramento la vendita all'asta.
Come chiarito in diversi interventi nel nostro blog, istituire un fondo patrimoniale, purtroppo non significa proteggere l'immobile da qualsiasi aggressione dei creditori. Anzi, per determinati tipi di debiti, il fondo patrimoniale rimane comunque aggredibile.
Da ricordare, infatti, che il codice civile stabilisce che tutti i debiti contratti per spese di prima necessità della famiglia consentono, ai relativi creditori, di ipotecare, pignorare e mettere all'asta l’immobile anche se inserito nel fondo patrimoniale.
Ebbene, a parere degli Ermellini, rientrano fra i bisogni della famiglia gli atti di amministrazione dei beni come, appunto, le bollette condominiali e le spese legali sostenute dall'amministratore per poter riscuotere gli oneri non pagati dai condomini morosi.
Dunque, secondo i giudici di piazza Cavour, se i coniugi non pagano le spese condominiali relative all'immobile costituito nel fondo patrimoniale, il condominio può disporre il pignoramento dell'abitazione.
E ciò perché, come accennato, fra debiti contratti per i bisogni della famiglia rientrano senz'altro le spese condominiali.
Buonasera, sono interessato ad un immobile all’asta su cui insiste un fondo patrimoniale costituito oltre 20 anni fa. L’immobile è stato aggredito dal Condominio in quanto il credito vantato riguardava chiaramente i bisogni della famiglia. il fondo patrimoniale non verrà cancellato a spese della procedura. in caso di aggiudicazione e in caso di una futura rivendita con contestuale richiesta di mutuo dell’acquirente, mi darà noie o limitazioni che possano pregiudicare la rivendita (tipo la Banca non eroga il Mutuo o il Notaio non può redigere il rogito) ?
La costituzione del fondo patrimoniale con il contestuale conferimento dell’immobile, il pignoramento giudiziale, l’espropriazione e l’assegnazione con il trasferimento di proprietà all’aggiudicatario, sono oggetto di trascrizioni cronologicamente successive, e trasparenti, nei registri immobiliari ed è il motivo per cui non ha senso cancellare una precedente trascrizione non ipotecaria, a carico, o meno, della procedura. Il notaio, che nell’interesse di un eventuale acquirente procedesse ad una visura nei pubblici registri immobiliari, non avrebbe di che eccepire.