Pignoramento ed espropriazione di un immobile su cui grava diritto di abitazione

Il diritto di abitazione può essere conseguito:

  1. mortis causa (ex articolo 540 del codice civile) dal coniuge superstite;
  2. con provvedimento di assegnazione della casa coniugale, nelle situazioni di crisi del rapporto coniugale;
  3. per contratto, soggetto a trascrizione (ex articolo 2643, comma primo numero 4, del codice civile).

Pignoramento ed espropriazione dell'immobile gravato da diritto di abitazione acquisito dopo iscrizione di ipoteca

La soluzione delle diverse questioni che riguardano, in particolare, le modalità espropriative del bene gravato da diritto di abitazione e la tutela del credito ipotecario fondano sul primo comma dell'articolo 2812 del codice civile Le servitù di cui sia stata trascritta la costituzione dopo l'iscrizione dell'ipoteca non sono opponibili al creditore ipotecario, il quale può vendere la cosa come libera.

La stessa disposizione si applica per i diritti di usufrutto, e di comodato d'uso.

Dunque il diritto di abitazione sarà destinato a gravare il bene solo verso i creditori del proprietario che abbiano trascritto ipoteca successivamente alla trascrizione del diritto di abitazione.

Il diritto di abitazione non è suscettibile di autonoma espropriazione

Il codice civile dispone che il diritto di abitazione non può essere ceduto o concesso in locazione ed ignora il diritto di abitazione laddove individua i beni oggetto di ipoteca.

Alla non suscettibilità di iscrizione ipotecaria consegue che il diritto di abitazione non può essere oggetto di sequestro o di pignoramento.

E, dunque, il creditore non può sottoporre ad espropriazione forzata il diritto di abitazione di cui è titolare il proprio debitore.

Il bene gravato dal diritto di abitazione può essere espropriato

Il creditore del proprietario di un bene su cui gravi un diritto di abitazione può sempre procedere coattivamente nei suoi confronti pignorando la proprietà del bene.

Se la costituzione del diritto di abitazione è stata trascritta in data successiva all'iscrizione ipotecaria, il creditore ipotecario anteriore potrà vendere la proprietà del bene come libera da vincoli. Qualora, invece, la costituzione del diritto di abitazione è stata trascritta in data anteriore all'iscrizione ipotecaria, il creditore potrà vendere la proprietà del bene, ma gravata dal diritto di abitazione.

26 Ottobre 2013 · Simone di Saintjust


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