Usufrutto e pignoramento

L'usufrutto è un diritto, quantificabile in valore e come tale pignorabile in caso di insolvenza debitoria.

Il calcolo avviene sulla base del valore catastale dell'immobile e su tabelle attuariali.

Se parliamo di usufrutto vitalizio, il suo valore si calcola applicando un determinato coefficiente (relativo all'età dell'usufruttuario) - che tiene anche conto del saggio legale d'interesse - al valore catastale aggiornato della piena proprietà del bene.

Ad esempio dato 200.

000 Euro il valore della piena proprietà e in 51 gli anni dell'usufruttuario, si ha che:

- l'usufrutto vale: 200.000 x 23% = 46.000 Euro
- la nuda proprietà vale (specularmente): 154.000 Euro

Per porre una domanda su debiti e sovraindebitamento, accedi al forum.

28 Agosto 2013 · Chiara Nicolai


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

4 risposte a “Usufrutto e pignoramento”

  1. ValeVale ha detto:

    La ringrazio moltissimo per la risposta, ma terrei a precisare che la morosità verso il condominio riguarda solamente spese ordinarie (soprattutto consumi da riscaldamento centralizzato), e la morosità non riguarda alcuna spesa di manutenzione straordinaria.
    Per quanto in mia conoscenza, mi risulta che le spese ordinarie competono solo all’usufruttuario…

    • Annapaola Ferri ha detto:

      La normativa generale prevede che sono a carico dell’usufruttuario (articolo 1004 codice civile) le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria dell’immobile, mentre sono a carico del nudo proprietario (articolo 1005 codice civile) la riparazioni straordinarie.

      Questo vuol dire solamente che chi fra nudo proprietario ed usufruttuario avesse adempiuto all’obbligo a lui assegnato dal codice civile, a fronte di azione esecutiva sull’immobile da parte dell’amministrazione condominiale procedente, imputabile a morosità, potrebbe chiedere, successivamente, il risarcimento danni alla parte inadempiente.

      Ma, il nudo proprietario e l’usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento degli oneri (ordinati e straordinari) dovuti all’amministrazione condominiale (art. 67 codice civile). E, su questo, non si discute.

      Quindi ribadisco: i suoi genitori sono entrambi debitori insolventi verso il condominio.

  2. ValeVale ha detto:

    A seguito della loro separazione, mio padre ha concesso a mia madre l’usufrutto della casa cointestata.
    Ora mia madre non sta pagando da tempo le spese condominiali e mio padre non ha intenzione di aiutarla economicamente, in quanto divorziati da molti anni.
    L’amministratore del condominio può procedere con la vendita all’asta della casa causa la morosità di mia madre anche se mio padre è praticamente proprietario al 50% della nuda proprietà?
    Grazie per l’aiuto.

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Il nudo proprietario e l’usufruttuario sono coobbligati verso il condominio: in pratica, sono entrambi debitori del condominio. Tragga lei le conseguenze.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!