Pignoramento dello stipendio – quello esattoriale e quello normale

La Finanziaria 2005 (legge 311/04) ha definitivamente equiparato le disposizioni relative alla pignorabilita’ degli stipendi privati e di quelli pubblici. In sostanza è stato stabilito che per tutti gli stipendi (nonche’ le gratifiche, le pensioni, le indennita’, i sussidi, etc) la regola generale secondo cui essi sono impignorabili ed insequestrabili salvo queste eccezioni:

1. se il debito riguarda alimenti dovuti per legge, è prevista la pignorabilita’ fino ad un terzo degli stipendi al netto di ritenute;

2.

se il debito è verso lo Stato o altri enti o imprese da cui il debitore dipende, e riguarda il rapporto di impiego, è prevista la pignorabilita’ fino ad un quinto degli stipendi al netto di ritenute;

3. se il debito riguarda tributi dovuti allo Stato, alle Province o ai Comuni dall'impiegato o salariato, è prevista la pignorabilita’ fino ad un quinto degli stipendi dello stesso al netto di ritenute.

Se concorrono simultaneamente i casi 2 e 3 il pignoramento non puo’ colpire una quota totale maggiore del quinto gia’ detto, mentre se concorre anche il caso 1 il pignoramento non puo’ colpire una quota maggiore della meta’ degli stipendi al netto di ritenute.

Da quanto sopra esposto, dunque, la pignorabilità di un quinto dello stipendio, nella generalità dei casi, dovrebbe essere concessa solo per crediti erariali. Proprio quelli che Equitalia è delegata a riscuotere.

Ma, i legislatori hanno tralasciato di apportare le successive coerenti modifiche a quanto disposto dall'articolo 545 del codice di procedura civile laddove sancisce che “… Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario di altra indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego … possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito”.

E, dunque, la legge finanziaria e l’articolo 545 del codice di procedura civile fra loro combinati dispongono che:

1. è consentito il pignoramento per crediti alimentari fino all'importo di un quinto, al netto delle trattenute;

2. per debiti verso il datore di lavoro derivanti dal rapporto nel limite di un quinto, al netto delle ritenute;

3. per tributi dovuti all'amministrazione pubblica (Stato, province e comuni) nel limite di un quinto, sempre al netto delle ritenute.

4. per ogni altro credito nei limiti di un quinto.

Ora, mentre i giudici civili si astengono dal decidere il pignoramento del quinto quando già sullo stipendio insiste un provvedimento di riscossione coattivo imposto da Equitalia, non accade, invece, il contrario.

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18 Settembre 2010 · Chiara Nicolai




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