Pignoramento del debitore presso enti pubblici e giudice competente

Il pignoramento presso terzi, quando il terzo è un ente o organismo pubblico, si esegue con atto notificato al debitore nonché all'azienda o all'istituto cassiere o tesoriere dell'ente o dell'organismo medesimo, con la precisazione che il cassiere o tesoriere assume la veste del terzo ai fini della dichiarazione di cui all'articolo 547 del codice di procedura civile e di ogni altro obbligo e responsabilità ed è tenuto a vincolare l'ammontare per cui si procede nelle contabilità speciali con annotazione nelle proprie scritture contabili.

Territorialmente competente, nei giudizi di accertamento dell'obbligo del terzo, in caso di pignoramento di crediti vantati dal debitore nei riguardi di Enti sottoposti al regime di tesoreria unica, deve ritenersi il giudice del luogo dove si trova la filiale dell'istituto presso la quale è localizzato il rapporto di tesoreria, perché detta filiale, ove dotata di autonomia, è l'unica abilitata a compiere le operazioni volte a vincolare il relativo ammontare e conseguentemente ad assumere la veste di terzo debitore del debitore.

La competenza alternativa e concorrente del giudice del luogo della sede principale e di quello della struttura decentrata della persona giuridica varrebbe al solo fine della determinazione del foro generale delle persone giuridiche nei giudizi in cui le stesse siano convenute, ma sarebbe inestensibile all'ipotesi di pignoramento di crediti, sia in quanto porterebbe all'aberrante conseguenza che uno stesso credito possa essere pignorato davanti a giudici diversi con pluralità di dichiarazioni e con probabile conflitto fra creditori procedenti presso diverse sedi per lo stesso credito, sia in quanto la dichiarazione del terzo è mero atto di scienza, che non rende il terzo persona giuridica parte del processo esecutivo, tenuto conto che la citazione del debitore e del terzo ha solo la funzione di provocare la dichiarazione ai fini esecutivi e nell'ambito, quindi, della procedura esecutiva, e non quella di introdurre una domanda giudiziale. Il giudizio si instaura solo se il terzo non compare all'udienza o rifiuta di rendere la dichiarazione ovvero ancora, se questa viene contestata.

Quelle appena indicate sono le considerazioni di diritto rinvenibili nell'ordinanza numero 15676/14, redatta dai giudici di legittimità.

11 Luglio 2014 · Ludmilla Karadzic




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