Pignoramento a seguito di debito con finanziaria non restituito

Su cosa possono eseguire pignoramento i miei creditori?

Avevo un debito di 5 mila e 500 euro con una finanziaria che non ho potuto restituire: i creditori si sono rivolti al giudice che ha emesso un mandato esecutivo di pagamento (ora sono 8 mila euro). Ho scritto sia al giudice che agli avvocati della controparte chiedendo di trovare una soluzione soft, ma non mi hanno risposto. Ora ho solo 10 giorni per pagare, ma non ho 8 mila euro.

Io non ho proprietà immobiliari, ho mobili vecchi ed un'auto di 10 anni intestata a mia moglie.

Ho però un lavoro. Mia moglie no.

Vorrei sapere su cosa possono effettuare pignoramento in casa, se le cose pignorate le portano via, o che altro possono fare. Io sarei disponibile a trattare, ma sembra che a loro non interessi.

I creditori si attiveranno per il pignoramento dello stipendio

A loro non interessa perchè lei ha un lavoro: a meno che la sua attività non si svolga in "nero" o sia precaria, si attiveranno per pignorarle il 20% dello stipendio netto.

Ma lei voleva solo sapere su cosa possono eseguire pignoramento in casa.

Ebbene, facciamo prima ad elencare cosa non può essere pignorato.

L’articolo 514 del codice civile prevede una lista di beni di prima necessità non pignorabili:

  1. le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto;
  2. l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;
  3. i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;
  4. gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore;
  5. le armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio;
  6. le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonchè i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione.

26 Ottobre 2012 · Giuseppe Pennuto


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