Pignoramento e creditori concorrenti

Nel processo di esecuzione, la regola secondo cui il titolo esecutivo deve esistere dall'inizio alla fine della procedura va intesa nel senso che essa presuppone non necessariamente la continuativa sopravvivenza del titolo del creditore procedente, bensì la costante presenza di almeno un valido titolo esecutivo (anche di un creditore intervenuto) che giustifichi la perdurante efficacia dell'originario pignoramento.

Ne consegue che, qualora, dopo l'intervento di un creditore munito di titolo, sopravviene la revoca del titolo esecutivo comportante l'illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa dal creditore procedente, il pignoramento, se originariamente valido, non risulta privo di efficacia giuridica, bensì resta quale primo atto dell'iter espropriativo riferibile anche al creditore intervenuto, che anteriormente ne era partecipe accanto al creditore pignorante.

Nel processo di esecuzione forzata, al quale partecipino più creditori concorrenti, le vicende relative al titolo esecutivo del creditore procedente (sospensione, sopravvenuta inefficacia, estinzione) non possono ostacolare la prosecuzione dell'esecuzione da parte del creditore intervenuto, il cui titolo abbia conservato la sua forza esecutiva.

E' evidente che se l'azione esecutiva del creditore procedente è stata revocata o ha perso efficacia giuridica prima dell'intervento del creditore concorrente, non esistendo un valido pignoramento al quale gli interventi possano ricollegarsi, il processo esecutivo non è proseguibile.

E, inoltre, bisogna stabilire se il vizio del titolo posto a fondamento dell'azione esecutiva del creditore procedente è originario o sopravvenuto: il primo caso impedisce che l'azione esecutiva prosegua anche da parte dei creditori intervenuti, mentre il secondo consente l'estensione in loro favore di tutti gli atti compiuti finché il titolo del creditore procedente ha conservato validità.

Così hanno argomentato i giudici di legittimità nella sentenza 18 marzo – 20 maggio 2014, numero 11090.

22 Maggio 2014 · Ludmilla Karadzic




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