Pignoramento del conto corrente su cui affluiscono accrediti di stipendio o pensione – Approfondimenti

Il calcolo della quota impignorabile delle disponibilità giacenti nel conto corrente dove affluiscono stipendi e pensioni

Come ormai sappiamo, l'articolo 545 del codice di procedura civile, a far data dal 21 agosto 2015, vige nella versione che recepisce le modifiche apportate dal decreto legge 83/15.

In pratica, le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento.

Se il conto corrente intestato al debitore è destinato esclusivamente agli accrediti di pensione e stipendio (oltre che, naturalmente, ai prelievi) ci chiediamo quale sia la somma effettivamente pignorabile dal creditore procedente ad una certa data successiva al 21 agosto 2015, considerando che prima di tale data, per giurisprudenza consolidata, risultavano del tutto irrilevanti le ragioni per le quali le somme risultavano versate in conto corrente.

Prima del 21 agosto 2015, tutte le eventuali giacenze in conto corrente risultavano pignorabili dal creditore procedente, risultando il denaro, per i giudici della Corte di cassazione, un bene fungibile per eccellenza: in altri termini indistinguibile, dopo l'accredito, dai versamenti effettuati dall'INPS a titolo di pensione e dal datore di lavoro a titolo di stipendio.

L'unica strada percorribile per rispondere al quesito, a nostro parere, sembra essere quella di calcolare l'importo impignorabile delle somme a titolo di stipendio o pensione affluite sul conto corrente intestato al debitore e la giacenza impignorabile a partire dal 21 agosto 2015, tenendo conto che l'assegno sociale è una voce di entità variabile nel tempo.

La giacenza impignorabile è data, di volta in volta, dalla somma della quota impignorabile di stipendio o pensione che confluisce in conto corrente con il minore fra giacenza impignorabile e disponibilità effettiva prima dell'accredito.

Facciamo un esempio, nell'ipotesi in cui il creditore agisca per debiti di natura ordinaria o alimentare:

  • 27 agosto 2015 » disponibilità prima dell'accredito 0 euro - stipendio accreditato 1200 euro - importo assegno sociale 448 euro - quota impignorabile 1200 euro - giacenza totale 1200 euro - giacenza impignorabile 1200 euro
  • 27 settembre 2015 » disponibilità prima dell'accredito 100 euro - stipendio accreditato 1300 euro - importo assegno sociale 448 euro - quota impignorabile 1300 euro - giacenza totale 1400 euro - giacenza impignorabile 1400 euro
  • 27 ottobre 2015 » disponibilità prima dell'accredito 1200 euro - stipendio accreditato 1400 euro - importo assegno sociale 448 euro - quota impignorabile 1344 euro - giacenza totale 2600 euro - giacenza impignorabile 2544 (1200 + 1344) euro
  • 27 novembre 2015 » disponibilità prima dell'accredito 600 euro - stipendio accreditato 1400 euro - importo assegno sociale 448 euro - quota impignorabile 1344 euro - giacenza totale 2000 euro - giacenza impignorabile 1944 (600 + 1344) euro
  • 27 dicembre 2015 » disponibilità prima dell'accredito 800 euro - stipendio accreditato 2500 euro - importo assegno sociale 448 euro - quota impignorabile 1344 euro - giacenza totale 3300 euro - giacenza impignorabile 2144 (800 + 1344) euro
  • 27 gennaio 2016 » disponibilità prima dell'accredito 3000 euro - stipendio accreditato 1450 euro - importo assegno sociale 460 euro - quota impignorabile 1380 euro - giacenza totale 4450 euro - giacenza impignorabile 3524 (2144 + 1380) euro
  • 27 febbraio 2016 » disponibilità prima dell'accredito 4000 euro - stipendio accreditato 1450 euro - importo assegno sociale 460 euro - quota impignorabile 1380 euro - giacenza totale 5450 euro - giacenza impignorabile 4904 (3524 + 1380) euro
  • 3 marzo 2016 » disponibilità prima del pignoramento 5000 euro

Supponiamo che il 3 marzo 2016 venga notificato alla banca il pignoramento del conto corrente del debitore sottoposto ad esecuzione. L'importo impignorabile delle giacenze in conto corrente è pari a 4904 euro. Il creditore procedente potrà pignorare solo quanto la disponibilità effettiva in conto corrente eccede (eventualmente) la giacenza impignorabile, vale a dire 96 euro.

Il calcolo della quota impignorabile delle disponibilità giacenti nel conto corrente dove affluiscono stipendi e pensioni se il creditore è Equitalia

Rispetto all'esempio portato nella precedente sezione le cose variano leggermente, a favore del debitore, se il creditore procedente è Equitalia ed agisce per debiti originati dall'omesso o insufficiente pagamento di imposte sul reddito.

Infatti il dpr 602/73 all'articolo 72 ter (comma 2 bis) dispone che nel caso di accredito sul conto corrente intestato al debitore delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.

Ferme le ipotesi già formulate, nello scenario in cui fosse Equitalia il creditore procedente al pignoramento del conto corrente intestato al debitore, l'importo impignorabile delle giacenze disponibili sarebbe pari a 9362 euro.

Avremmo, infatti, per un pignoramento presso terzi notificato alla banca nei primi giorni di gennaio 2016:

  • 27 agosto 2015 » disponibilità prima dell'accredito 0 euro - stipendio accreditato 1200 euro - importo assegno sociale 448 euro - quota impignorabile 1200 euro - giacenza totale 1200 euro - giacenza impignorabile 1200 euro
  • 27 settembre 2015 » disponibilità prima dell'accredito 100 euro - stipendio accreditato 1300 euro - importo assegno sociale 448 euro - quota impignorabile 1300 euro - giacenza totale 1400 euro - giacenza impignorabile 1400 euro
  • 27 ottobre 2015 » disponibilità prima dell'accredito 1200 euro - stipendio accreditato 1400 euro - importo assegno sociale 448 euro - quota impignorabile 1344 euro - giacenza totale 2600 euro - giacenza impignorabile 2544 (1200 + 1344) euro
  • 27 novembre 2015 » disponibilità prima dell'accredito 600 euro - stipendio accreditato 1400 euro - importo assegno sociale 448 euro - quota impignorabile 1344 euro - giacenza totale 2000 euro - giacenza impignorabile 1944 (600 + 1344) euro
  • 27 dicembre 2015 » disponibilità prima dell'accredito 800 euro - stipendio accreditato 2500 euro - importo assegno sociale 448 euro - quota impignorabile 1344 euro - giacenza totale 3300 euro - giacenza impignorabile 2144 (800 + 1344) euro
  • 27 gennaio 2016 » disponibilità prima dell'accredito 3000 euro - stipendio accreditato 1450 euro - importo assegno sociale 460 euro - quota impignorabile 1380 euro - giacenza totale 4450 euro - giacenza impignorabile 3524 (2144 + 1380) euro
  • 27 febbraio 2016 » disponibilità prima dell'accredito 4000 euro - stipendio accreditato 1450 euro - quota impignorabile 1450 euro - giacenza totale 5450 euro - giacenza impignorabile 4974 (3524 + 1450) euro
  • 3 marzo 2016 » disponibilità prima del pignoramento 5000 euro

Saranno, in pratica pignorabili solo 26 euro.

Pignoramento del conto corrente quando vi affluiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

L’articolo 50 del TUIR riporta un elenco tassativo dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per i quali, in caso di pignoramento del conto corrente a partire dal 21 agosto 2015, vanno tenute in conto le limitazioni imposte per gli stipendi dall'articolo 545 del codice di procedura civile.

Tra i redditi assimilabili a stipendio vi sono, ad esempio, le borse di studio, gli assegni periodici percepiti dal coniuge separato o divorziato, i compensi dei giudici tributari.

L'elenco rubrica, in dettaglio, le seguenti tipologie di reddito:

  • compensi percepiti (entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%) dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli, della piccola pesca;
  • compensi pagati per la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, e per altri rapporti di collaborazione che hanno per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione;
  • remunerazioni dei sacerdoti;
  • compensi percepiti per lavori socialmente utili;
  • borse di studio, assegni, premi e sussidi corrisposti per fini di studio o di addestramento professionale;
  • somme percepite per la partecipazione a collegi e commissioni;
  • compensi corrisposti per l’attività libero Professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale
  • somme percepite per l’attività di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
  • compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza;
  • compensi e indennità corrisposte da amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l’esercizio di pubbliche funzioni;
  • assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio;
  • rendite vitalizie e rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso diverse da quelle aventi funzione previdenziale;
  • indennità e assegni vitalizi percepiti per l’attività parlamentare, per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), e quelle percepite dai giudici costituzionali;
  • assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, eccetera;
  • collaborazioni a progetto e in collaborazione coordinata e continuativa.

Quando l'ultimo accredito di stipendio o pensione viene effettuato tra la notifica del pignoramento ed il blocco del conto corrente disposto dalla banca terza pignorata

Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, possono essere pignorate:

  1. per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato;
  2. nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito;

In particolare, non può essere pignorato l'ultimo emolumento accreditato a titolo di pensione o stipendio per debiti originati dall'omesso o insufficiente pagamento delle imposte sul reddito.

22 Novembre 2015 · Simonetta Folliero


Commenti e domande

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2 risposte a “Pignoramento del conto corrente su cui affluiscono accrediti di stipendio o pensione – Approfondimenti”

  1. karina ha detto:

    Potrebbe aiutarmi nel calcolo della quota impignorabile delle disponibilità giacenti nel conto corrente dove affluiscono stipendi?
    ecco i dati:
    il conto corrente è stato pignorato il 21/12/15 per il totale del pignoramento € 5.579,41
    A quel momento sul conto risultava la giacenza di 8.049,68€ naturalmente si tratta di tutti gli stipendi che affluiscono sul conto, compreso lo stipendio di dicembre, la tredicesima ed ecc.

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Per tutti gli stipendi già accreditati alla data di pignoramento, quest’ultimo può interessare l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale: in pratica possono prendere tutto, ma devono lasciare circa 1500 euro.

      Invece, stipendio e tredicesima, se accreditati in data successiva al 21 dicembre, possono essere pignorati nella misura massima del 20%.

      Se il creditore è Equitalia il pignoramento di stipendio e tredicesima, accreditati in data successiva al 21 dicembre, non può superare il 10% di ciascun importo inferiore a 2.500 euro.

      Nel suo caso, purtroppo, sembra che anche stipendio e tredicesima fossero già stati accreditati al momento del pignoramento. Quindi l’obbligo del creditore procedente è solo quello di lasciare circa 1500 euro in giacenza. Sul residuo può soddisfarsi fino compensazione del debito.

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