Il creditore non può pignorare i versamenti del debitore finalizzati a ridurre lo scoperto in conto corrente

In tema di pignoramento del conto corrente, il creditore può direttamente pignorare somme che siano nella diretta disponibilità del proprio debitore, ma non può pignorare i singoli versamenti effettuati dal debitore prima e dopo il pignoramento e finalizzati a ridurre lo scoperto di conto corrente.

In pratica se il conto corrente è negativo al momento del pignoramento, il creditore non può esigere dalla banca eventuali versamenti effettuati dal debitore, anche dopo il pignoramento, esclusivamente finalizzati a ridurre o ad azzerare il saldo negativo debitore.

Per i giudici di legittimità, infatti, eventuali versamenti successivi al pignoramento, finalizzati a ridurre o ad estinguere il saldo debitore, hanno soltanto carattere ripristinatorio della provvista, senza obblighi restitutori a carico della banca nei confronti del titolare del conto.

Riassumendo: il creditore ha la possibilità di procedere al pignoramento di somme nella diretta disponibilità del debitore, ma una volta che esse siano confluite nel conto corrente bancario del medesimo, il pignoramento può riguardare solo il saldo positivo e non i singoli versamenti.

Ove invece il saldo sia negativo, gli eventuali versamenti sul conto che intervengano successivamente al pignoramento sono irrilevanti, in quanto aventi solo carattere di ripristino della provvista, non sussistendo alcun obbligo restitutorio a carico della banca nei confronti del titolare del conto.

Quelli appena esposti i contenuti della sentenza della Corte di cassazione numero 6393/15.

1 Aprile 2015 · Simonetta Folliero




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6 risposte a “Il creditore non può pignorare i versamenti del debitore finalizzati a ridurre lo scoperto in conto corrente”

  1. Anonimo ha detto:

    Se l’amministratore di una srl viene pignorato, i soldi sul conto della società corrono dei rischi?

  2. Gianni Cozzolino ha detto:

    Volevo chiedere un’informazione: siccome sono in attesa che il tribunale di Napoli decide se fare pignoramento preventivo su richiesta del mio ex datore di lavoro che mi ha pure licenziato, a loro dire per giusta causa, ma sto preparando ricorso al licenziamento. Se il tribunale accetta il pignoramento preventivo, possono bloccarmi anche gli arretrati che devo avere dall’inps per richiesta di disoccupazione e rata mensile?

  3. Rita ha detto:

    1) Si puo’ richiedere un prestito delega, avendo gia’ una cessione del quinto sulla cedolino di pensione?
    2) eventualmente se viene pignorata del 20% la pensione per cattivi pagatore per debiti ordinari, questi due prestiti possono abbassare la quota pignorabile della pensione?
    Faccio l’esempio: una pensione al netto di 1350 con detrazione gia’ effettuata di 352,00 cessione del quinto, piu’ eventuale prestito delega,quest’ultimo puo’ abbassare la quota pignorabile della pensione?

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Il prestito delega può essere chiesto anche in con una cessione del quinto in corso (doppio quinto – alcune finanziarie arrivano a concedere i prestito delega fino ai 3/10 della retribuzione netta), ma solo per lavoratori dipendenti. L’INPS non effettua un tale servizio. Ma, anche per gli stipendiati, tuttavia, è il datore di lavoro a decidere se concederlo, dal momento che, in caso di dimissioni volontarie o licenziamento del lavoratore, è lui a dover rifondere il debito residuo in prima persona.

      Per quanto attiene un eventuale pignoramento, il prestito delega, a differenza della cessione del quinto, non influisce sulla capienza del pignoramento.

      Nel suo caso la quota pignorabile della pensione è di 850 euro. Con la cessione del quinto la capienza impegnata è di 190 euro. Essendo la capienza massima pari alla metà dello stipendio netto (675 euro) dopo la cessione restano disponibili al creditore procedente 675-190=485 euro.

      Quindi c’è ancora spazio per un pignoramento riconducibile a crediti ordinari (20% pari a 190 euro della quota pignorabile di 850 euro) ed uno per crediti esattoriali (10% della quota pignorabile pari a 85 euro). Insomma, per ostacolare il pignoramento della pensione ci vogliono almeno una cessione del quinto in corso ed un pignoramento per crediti alimentari pregresso (che il giudice accorda fino al 30% ed oltre se c’è capienza).

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