Pignoramento del conto corrente da parte di Equitalia poi liberato

Equitalia e pignoramento del conto corrente

Devo, da anni, a Equitalia più di 150 mila Euro, ma sono nullatenente ed ho solo un conto corrente postale.

Un giorno vado a ritirare una raccomandata e vedo che mi scrive Equitalia dicendomi di avermi fatto il pignoramento del conto.

Faccio "l'indiano" e prelevo quasi tutto (lascio 100 Euro. Dopo 2 giorni vedo il saldo del conto -150.000 Euro (ho scritto ora cifra tonda).

Il conto è pignorato.

Dopo circa 2 mesi mi arriva un'altra raccomandata dove mi si dice che e' stato tolto il vincolo.

Il conto e' arrivato a 0 ed e' libero. Lo sto utilizzando normalmente tutt'ora.

Chi ha tolto il vincolo e perché??

Non dovrebbe rimanere pignorato fino al pagamento del debito?

Pignoramento conto corrente - quando le somme depositate non non più disponibili per il correntista

Delle due l'una: o sul conto c'erano i 150 mila euro che doveva ad Equitalia (e lei ne era all'oscuro) oppure si tratta di qualche "genialata" dei funzionari di Equitalia.

Dall'esame degli estratti conto avranno, forse, rilevato che lei qualche soldino ce l'ha ed allora hanno deciso di "liberare" il conto nella speranza che l'indiano caschi nel tranello e li rimetta dov'erano, per procedere poi ad un nuovo pignoramento.

Bisogna capirli, andare alla ricerca dei conti correnti dove gli esecutati spostano i propri averi costa soldi e fatica.

Tullio Solinas, un collega, che spesso risponde alle domande dei lettori, mi riferisce, invece, che potrebbe esserci una terza possibilità.

Secondo lui, infatti, l’istituto di credito, a seguito della notifica dell'atto di pignoramento del conto corrente, vincola il conto corrente stesso rendendo le somme non più disponibili per il correntista.

Gli effetti pregiudizievoli permangono fino al successivo provvedimento dell'autorità giudiziaria che si concretizza o in un’ordinanza di assegnazione delle somme al creditore ovvero in una declaratoria di estinzione della procedura esecutiva per inattività del creditore procedente ex articolo 630 codice di procedura civile.

Articolo 630 - Inattività delle parti


I. Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice.

II. L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza del giudice dell'esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa. L’ordinanza è comunicata a cura del cancelliere, se è pronunciata fuori dall'udienza.

III. Contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione ovvero rigetta l'eccezione relativa è ammesso reclamo da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di venti giorni dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza e con l'osservanza delle forme di cui all'articolo 178 terzo, quarto e quinto comma. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza.

Nel caso, in base al 3.o comma può sempre ricorrere contro l'inattività del creditore.

23 Novembre 2012 · Simone di Saintjust


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