Pignoramento del conto corrente condominiale » Approfondimenti

Pignoramento del conto corrente condominiale: scopriamo quali sono i ruoli dell'amministratore, le responsabilità dei condomini e come funziona l'azione esecutiva in caso di morosità.

La riforma del condominio ha imposto la gestione trasparente del conto corrente condominiale obbligando l’amministratore ad aprire ed utilizzare il conto corrente condominiale, e consentendo ai condomini di accedere alle informazioni relative al conto.

I condomini possono accedere alle informazioni inerenti il conto corrente solo grazie all'amministratore, domandandogli copia della documentazione e chiedendogli di attivarsi presso l’istituto bancario per averla, e non direttamente rivolgendosi all'istituto creditizio presso il quale è acceso il conto corrente.

Ma che cosa succede se il fornitore di un condominio reclama un credito e non avendone ottenuto il pagamento utilizza le vie legali?

Una sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 16 maggio 2014 sembra chiarire la questione.

Praticamente, è da ritenersi legittimo il pignoramento presso terzi del conto corrente condominiale effettuato dal creditore del condominio.

A parere del Giudice Emiliano, infatti, benché sia diffusa in giurisprudenza la tesi della sostanziale assenza in capo al condominio di qualunque soggettività e/o autonomia patrimoniale e la ricostruzione di esso in termini di mero ente di gestione, è innegabile che, nelle ipotesi in cui la gestione è effettiva, il condominio si atteggi quale centro autonomo di imputazione di posizioni giuridiche.

Praticamente, per il magistrato, visto che il condominio è un centro d’imputazione distinto dai suoi partecipanti e siccome questo centro d’imputazione ha un proprio organo decisionale (l’assemblea) che è competente a destinare le somme versate dai condomini, ne conviene che una volta effettuato il versamento le somme escono fuori dalla disponibilità dei singoli (che di fatto non possono pretenderne la restituzione).

In questo contesto, dunque, è il condominio a dover essere considerato un debitore e come tale è legittima l’azione esecutiva mossa dal creditore nella forma del pignoramento del conto corrente condominiale.

Ma allora che fine ha fatto l'obbligo di preventiva escussione dei condomini non in regola coi i pagamenti?

Da notare bene, infatti, che i creditori non potrebbero agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione dei condomini effettivamente morosi.

Invece, sempre secondo il Tribunale emiliano, non è escluso che il creditore, prima di agire contro i morosi, possa provare a soddisfare le proprie pretese creditorie contro il condominio, il quale è soggetto diverso rispetto a condomini diligenti e condomini morosi.

A nostro parere, però, il condominio, giuridicamente parlando, non ha alcuna soggettività giuridica né possiede autonomia patrimoniale rispetto ai condomini. L’amministratore, infatti, rappresenta i condomini e non il condominio.

La compagine, giuridicamente parlando, non esiste, il denaro presente sul conto corrente è denaro dei condomini tanto è vero che nel caso di sottrazione da parte dell'amministratore, persona offesa del reato non è il condominio ma i condomini che sono gli unici legittimati a sporgere querela.

Dunque, aggredire il conto corrente condominiale vuol dire aggredire il patrimonio dei singoli condomini, compresi quelli in regola con i pagamenti.

Il pignoramento, secondo noi, potrebbe essere possibile nella misura in cui sul conto corrente condominiale fossero presenti somme dei condomini morosi e non per importi superiori.

Certo è che anche queste appena espresse sono considerazioni frutto dell'interpretazione di norme le quali, lungi dall'essere chiare, porteranno molta confusione ed incertezza, oltre che seri rischi di stallo della gestione condominiale.

9 Luglio 2014 · Stefano Iambrenghi




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