Pignoramento del conto corrente cointestato – quando uno solo dei cointestatari è debitore

Molto spesso la banca, a seguito della notifica di un atto di pignoramento presso terzi, sottopone al vincolo del pignoramento l'intero saldo del conto cointestato al debitore sottoposto ad esecuzione.

Ma, il pignoramento sulle somme depositate in un conto corrente bancario cointestato al debitore e ad una persona estranea all'obbligazione, non può riguardare l’intero ammontare del denaro depositato, dovendosi presumere la contitolarità degli intestatari del conto.

In caso di deposito bancario, infatti, i rapporti interni tra i depositanti sono regolati dall'articolo 1298, secondo comma, codice civile, in forza del quale le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente.

In altre parole, in assenza di una prova contraria da parte del creditore procedente, gli intestatari del conto corrente sono considerati creditori solidali della banca e le rispettive quote si presumono uguali.

E, pertanto, le somme di pertinenza del debitore - e, come tali suscettibili di espropriazione da parte del creditore procedente - devono ritenersi pari al 50% dell'importo presente sul conto cointestato.

La Corte di Cassazione si è più volta espressa in merito ai rapporti tra debitori o creditori solidali, e in particolare per quanto riguarda i conti correnti bancari cointestati. Con sentenza numero 8758 del 18 agosto 1993, la Cassazione civile, sezione I, ha disposto che:

Nel conto corrente bancario cointestato a più persone, i rapporti interni tra i correntisti sono regolati non dall'articolo 1854 del codice civile, che riguarda i rapporti tra i medesimi e la banca, ma dall'articolo 1298 del codice civile, 2°comma, in base al quale le parti di ciascuno dei debitori e creditori solidali si presumono uguali se non risulta diversamente.

Questo orientamento è stato successivamente confermato dalla stessa Cassazione con sentenza numero 4327 del 29 aprile 1999.

9 Settembre 2013 · Ludmilla Karadzic


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