Pignoramento fiscale conti correnti: cosa cambia realmente dal primo luglio 2017?

Pignoramento fiscale conti correnti: cosa cambia realmente dal primo luglio 2017?

Ne sono state dette e scritte tante, sul web ed altrove, in merito all'ipotesi di un pignoramento più semplice dei conti correnti da parte del fisco: ma cosa è cambiato sostanzialmente, e dove sta la verità? Facciamo chiarezza con questo intervento.

Nei giorni scorsi, si è parlato della possibilità di una "velocizzazione" del pignoramento del conto corrente da parte di Equitalia a partire dal 1 luglio 2017.

Data la molta confusione fatta sul web in questo tema, qual è la verità?

Equitalia, in qualità di Agente per la riscossione, poteva già pignorare i crediti del debitore secondo una procedura molto più semplice di quella prevista dal Codice di procedura civile.

Non era obbligatorio, infatti, citare il terzo dinanzi al Tribunale competente per ottenere in questa sede l’ordinanza di assegnazione, ma poteva direttamente ordinare al terzo di corrispondere entro sessanta giorni le somme che dovrebbe altrimenti versare al debitore, salvo che per i crediti pensionistici.

Si tratta del cosiddetto “pignoramento diretto” previsto dagli articoli 72 bis e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/73, secondo il quale salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall'articolo 72-ter del presente decreto l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi puo' contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede: a) nel termine di ((sessanta)) giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica; b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.

Dunque, che cos'ha di concreto la notizia che sta circolando nei giorni scorsi su internet?

Facciamo chiarezza.

Facciamo chiarezza sulle modifiche al pignoramento del conto corrente da parte del fisco

Cerchiamo di fare chiarezza sulle modifiche al pignoramento del conto corrente da parte del fisco.

È capitato in questi giorni di apprendere la notizia che, a partire dal 1° luglio 2017, il fisco potrà effettuare il pignoramento dei conti correnti senza chiedere l’autorizzazione al giudice.

Che c’è di nuovo? È sempre stato così.

Rientra tra i poteri speciali che la legge concede a Equitalia, e che, tra meno di un mese, si estenderanno anche al nuovo esattore “Agenzia delle Entrate-Riscossione” di pignorare il conto corrente con l’invio di una semplice comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata.

In realtà, nulla cambia rispetto al passato: il fisco, o meglio l’Agente della riscossione, ha sempre potuto disporre il pignoramento del conto corrente del contribuente (mediante la procedura speciale della riscossione esattoriale «presso terzi») senza bisogno dell’udienza davanti al giudice dell’esecuzione.

Tutto inizia e si esaurisce con una lettera inviata non prima di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento e non oltre un anno (se decorre l’anno è necessaria la notifica di una nuova diffida, detta «intimazione di pagamento»).

Detta comunicazione integra l’atto di pignoramento vero e proprio e viene indirizzata sia alla banca che al debitore; con essa Equitalia comunica che il conto è pignorato e dà 60 giorni di tempo per versare il dovuto o chiedere la rateazione (in quest’ultimo caso, il pignoramento cessa con la dimostrazione del versamento della prima rata).

Dunque, a differenza del pignoramento avviato da privati – che, dopo la notifica dell’atto da parte dell’ufficiale giudiziario, richiede un’udienza davanti al giudice affinché venga autorizzata l’assegnazione della somma pignorata – nel caso di esecuzione forzata esattoriale non è prevista alcuna udienza in tribunale.

Il passaggio davanti al giudice avviene invece nel caso di pignoramento della pensione o di opposizione all’esecuzione da parte del debitore.

Allora cosa cambia a partire dal 1° luglio 2017, momento dal quale avverrà il passaggio di consegne da Equitalia all’Agenzia delle Entrate-Riscossione?

Qualche novità, forse, c’è. Grazie al nuovo decreto fiscale, si ipotizza che il nuovo Agente della riscossione possa accedere alle banche dati telematiche (cui già accede l’Agenzia delle Entrate e che, sino ad oggi, sono state interdette ad Equitalia) per investigare sui beni del debitore da pignorare.

Ma anche questa notizia è corretta?

La verità sull'acceso alle banche dati telematiche da parte dell'agente della riscossione a partire dal 1 luglio 2017

Ecco la verità sull'acceso alle banche dati telematiche da parte dell'agente della riscossione a partire dal 1 luglio 2017.

Come accennato, elemento di novità potrebbe essere composto dal fatto che Agenzia Entrate – Riscossione, sommando in sé la defunta Equitalia e l’Agenzia delle entrate, in base al citato articolo 3 del DL 193/2016 a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’Agenzia delle entrate puo’ utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali e’ autorizzata ad accedere sulla base di specifiche disposizioni di legge, anche ai fini dell’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248.2. All’articolo 72-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2-bis, e’ inserito il seguente: «2-ter. Ai medesimi fini previsti dai commi precedenti, l’Agenzia delle entrate (( acquisisce )) le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell’Istituto nazionale della previdenza sociale
.

Il nuovo agente della riscossione, potrà dunque accedere ai dati delle anagrafi tributarie per individuare agevolmente i crediti presso terzi, tra cui i conti correnti bancari.

Ma, attenzione, anche questa facoltà è una facoltà già nota, e concessa ad ogni creditore munito di titolo che, nei modi previsti dalla legge, voglia chiedere visura all’anagrafe tributaria dei beni del suo debitore insolvente.

Sostanzialmente, riteniamo che la situazione per il debitore tipico non sia destinata a cambiare: Agenzia Entrate – Riscossione subentra in ogni potere, facoltà e funzione di Equitalia, con la medesima efficacia e gli stessi obiettivi.

12 Giugno 2017 · Andrea Ricciardi


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