Pignoramento dei beni mobili in comodato all’inquilino

Contratto di comodato e debiti dell'affittuario: esiste la possibilità che un ufficiale giudiziario effettui il pignoramento dei beni dell'inquilino, anche se sono di proprietà del padrone di casa?

La normativa vigente, avvalorata da giurisprudenza consolidata, ritiene che il creditore possa tranquillamente procedere ad un pignoramento mobiliare anche quando i beni pignorabili si trovino in luoghi di proprietà di terzi per via di un rapporto giuridico fra debitore e terzo, come, ad esempio, la locazione o il comodato di immobile.

Peraltro, si presume che appartengano al debitore tutti i beni che si trovano nella sua abitazione.

In tale caso, quindi, l’ufficiale giudiziario è legittimamente portato a ritenere che quanto troverà nell'appartamento del debitore, appartenga davvero al soggetto che vi risiede, anche se è il conduttore.

Una volta disposto il pignoramento il debitore, però, potrà opporsi al provvedimento dell'ufficiale giudiziario presentando il documento dal quale risulti che la proprietà dei beni pignorati sia dell'effettivo proprietario di casa.

A questo punto sussiste la possibilità che l’ufficiale procedente annulli il pignoramento, attestata l'evidenza che i beni appartengano a un terzo ed avvertendo della circostanza il creditore.

Nulla vieta, però, che l’u.g. non giudichi sufficienti i documenti esibiti e prosegua nel pignoramento su istanza del creditore, eventualmente richiedendo l’ausilio della Forza pubblica.

Se accade ciò, il reale proprietario del bene pignorato, ovvero il padrone di casa, può legittimamente proporre opposizione all'esecuzione prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione dei beni pignorati.

Il locatore, in questo caso, deve dimostrare di essere il legittimo proprietario dei beni pignorati.

Per farlo, deve fornire la prova che il soggetto contro cui è stato fatto il pignoramento li detiene non perché ne è il proprietario, ma per un rapporto contrattuale di comodato.

19 Maggio 2014 · Stefano Iambrenghi


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2 risposte a “Pignoramento dei beni mobili in comodato all’inquilino”

  1. Luca69 ha detto:

    Salve,
    avendo contratto nei confronti di una finanziaria un debito per mancato pagamento di diverse rate, è possibile ovviare al pignoramento dei beni mobili da parte dell’U.G., registrando presso l’Agenzia delle Entrate un contratto di comodato d’uso dei beni mobili, con cui attesto che tutto ciò che è in casa (arredi, elettrodomestici ecc.)) è di proprietà di mia moglie, con cui sono sposato in regime di separazione dei beni!?
    E ancora, non è pregiudizievole il fatto che il contratto di comodato sia stipulato tra coniugi?
    Sarei grato se poteste gentilmente darmi riscontro a conferma della soluzione ipotizzata, grazie mille!
    PS ovviamente la casa in cui viviamo non è di proprietà, ma in locazione.

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Non si può ovviare al pignoramento, una volta che si sia presentato a casa l’Ufficiale Giudiziario. Secondo recente giurisprudenza, l’Ufficiale giudiziario non è tenuto ad esaminare nel merito la documentazione esibita dal terzo e finalizzata a contraddire il principio di presunzione legale di proprietà. Deve pignorare e basta.

      Successivamente il terzo proprietario dei beni pignorati si rivolge al giudice, con il necessario supporto di un avvocato, e presenta formale opposizione all’esecuzione. In questa sede esibisce le prove documentali che devono dimostrare che i beni pignorati sono di sua proprietà e non di proprietà del debitore. Solo in questo modo i beni potranno essere “liberati”.

      La documentazione probatoria sull’effettiva proprietà dei beni pignorati consiste nelle fatture di acquisto o in un contratto di comodato, con dettagliata descrizione dei beni concessi in uso al debitore, registrato presso l’Agenzia delle entrate in data certa, antecedente il precetto.

      Certamente un contratto registrato fra i coniugi non è il massimo della trasparenza. Ma il coniuge che, in separazione dei beni, abbia acquistato arredi e comodità prima del matrimonio e non disponga più di scontrini e fatture, quale alternativa ha per far valere i propri diritti e non vedersi spogliata dei suoi averi?

      Per dirla onestamente tutta, in linea teorica, il creditore potrebbe eccepire che il finanziamento erogato al coniuge debitore era finalizzato a soddisfare esigenze familiari e quindi anche quelle del coniuge non debitore in regime di separazione dei beni. Questo per dire che, volendo utilmente esercitare opposizione all’esecuzione, il coniuge non debitore, proprietario dei beni pignorati, deve essere anche in grado di dimostrare che il prestito era stato fruito dal coniuge debitore per sue esigenze personali (Rolex, automobile, viaggio con l’amante ma non, ad esempio, viaggi di studio o altro per i figli).

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