Pignoramento possibile dopo causa per lavoro nero persa

La mia compagna rischia di perdere una causa di lavoro - Che tipo di pignoramento rischia?

Sono molto preoccupato: la mia compagna sta probabilmente per perdere una causa contro una sua ex dipendente per lavoro nero (è lunga la storia, ma è probabile che la causa sarà persa).

Conviviamo nella stessa abitazione di mia proprietà da un anno e mezzo circa e lei appunto per questa cosa non si è mai intestata nulla (mobili eccetera).

Ho qualche dubbio, abbiamo tutte le fatture a mio nome per i mobili che abbiamo acquistato appunto un anno fa, tranne che per un mobile dell'ikea (al quale abbiamo solo uno scontrino non fiscale) pagato con mia carta bancomat e tranne per uno stereo di 10 anni fa, decoder, una console di gioco (nuova) e una cameretta di 20 anni fa messa anche maluccio.

Potrebbero attaccarsi a quelli ?

Aggiungo che la mia compagna ha la "firma" sul conto corrente per prelevare e versare, potrebbe essere un problema?

E scusate ancora, in che modo verrebbero a pretendere il pignoramento? vorrei evitare scenate.

Pignoramento del conto corrente e pignoramento presso la residenza del debitore

Nel pignoramento presso la residenza del debitore, di solito, non si assiste a scenate, se non quelle che potrebbero originarsi da comportamenti emotivi del soggetto escusso e dei suoi familiari.

E' pur vero che anche il creditore può chiedere di presenziare alle operazioni. Ma, ciò avviene, di norma, attraverso il proprio rappresentante legale e, comunque, l'ufficiale giudiziario ha la possibilità di sedare le eventuali schermaglie fra le parti coinvolte, direttamente facendo ricorso alla propria autorità di pubblico ufficiale o attraverso l'intervento della forza pubblica.

Il pignoramento di mobili, suppellettili, arredamenti ed impianti presso la residenza del debitore è azione esecutiva poco efficace e quindi si fa raramente ricorso ad essa, se non quando le circostanze (pregio della residenza) ne giustificano i costi. In teoria, però, sono pignorabili tutti i beni presenti nella residenza del debitore per i quali non può essere dimostrata l'appartenenza a terzi, attraverso l'esibizione di fatture nominative.

Pertanto la cameretta di vent'anni fa, il mobile Ikea, lo stereo ecc., sono beni pignorabili. Può ovviare, sempre che lei ritenga ne valga la pena, considerando la scarsa probabilità di un pignoramento presso una comune abitazione a fronte di debiti che non potrebbero essere soddisfatti da questa tipologia di riscossione coattiva, stipulando con la sua compagna un contratto di comodato e registrandolo all'Agenzia delle Entrate, prima che la sentenza venga pronunciata e sia ad essa apposta la clausola anche di provvisoria esecutività.

Infine, la disponibilità effettiva del conto corrente non può essere attribuita al delegato (e quindi il conto corrente non può essere pignorato) se il delegante è in grado di dimostrare la provenienza degli eventuali accrediti come riconducibile esclusivamente alla propria attività professionale.

Discorso diverso se sul conto corrente affluissero bonifici direttamente imputabili al delegato.

8 Ottobre 2012 · Genny Manfredi


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