Pignoramento mobiliare per cartelle esattoriali non pagate

Avendo diverse cartelle esattoriali da pagare, come evitare pignoramento mobiliare

Sono disoccupata e non ho redditi, vivo in una casa ammobiliata che devo lasciare perché non posso più pagarne l'affitto. Ho diverse cartelle esattoriali da pagare, dovute a tributi vari che non sono riuscita a saldare quando avevo il negozio, alcune scadute per un totale abbastanza alto.

Alcune persone si sono offerte di darmi ospitalità, ma io non voglio rischiare che i loro beni diventino oggetto di pignoramento.

Ho sentito che è possibile fare una dichiarazione che libera gli ospitanti da questo pericolo, potete darmi maggiori informazioni?

Nel “pignoramento mobiliare” presso il debitore  opera una “presunzione legale di appartenenza"

Nel “pignoramento mobiliare” presso il debitore  opera una “presunzione legale di appartenenza (o proprietà)” dei beni mobili presenti nella sua “casa” (o azienda o altro luogo a lui appartenente).

Come sappiamo il pignoramento mobiliare è l'atto con cui si inizia l’espropriazione forzata che segue l'esistenza, e la notifica, di un titolo esecutivo e di un precetto, cioè i documenti che secondo la legge obbligano il debitore ad adempiere al pagamento o in mancanza a subire l’esecuzione forzata da parte dell'Ufficiale Giudiziario.

Quest’ultimo redige un verbale dal quale risulta, oltre che l'ingiunzione di “astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni che sono oggetto dell’espropriazione” (divieto di vendita, distruzione volontaria, dispersione), la descrizione di tutti i beni mobili pignorati, il loro stato (tramite rappresentazione fotografica o audiovisiva) e la determinazione approssimativa del presumibile valore di realizzo (il prezzo che potrebbe essere ricavato dalla vendita all'asta di questi oggetti).

L'articolo 513 del Codice di Procedura Civile, 1° comma recita: " l'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Può anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro".

Questa presunzione risponde ad esigenze di pratica effettività degli atti esecutivi e, come di regola per le presunzioni legali relative (o “iuris tantum”)  ammette la prova contraria nei limiti permessi dalla legge (Articolo2728 Codice Civile: “Prova contro le presunzioni legali”) attraverso una inversione dell'onere della prova: colui che allega il fatto per il quale è prevista la presunzione non dovrà fornirne alcuna dimostrazione e sarà onere dell'altra parte provare che, nel caso di specie, il fatto non sussiste (il debitore, in altre parole, deve provare che i beni mobili trovati nei luoghi a lui appartenenti non sono di sua proprietà).

Ma cosa fare nel caso in cui il terzo proprietario dei beni, che l'ufficiale giudiziario si accinge a pignorare presumendoli di proprietà del debitore, non dispone delle fattura d'acquisto come capita quasi sempre?

Deve allora stipulare con l'effettivo proprietario dei beni pignorabili presenti in casa, un contratto di comodato e registrarlo all'Agenzia delle Entrate. Redigendo l'apposito modello in forma scritta in duplice copia.

La registrazione di un atto privato può essere effettuata in qualsiasi ufficio dell'Agenzia (quindi non nell'ufficio di competenza territoriale rispetto al proprio domicilio fiscale), scelto tenendo presente solo la propria comodità, ma è importante recarvisi avendo già con sé:

  1. l'originale e la fotocopia dell'atto da registrare,
  2. marche da bollo da 10,33 euro da applicare su originali e copie ogni quattro facciate scritte e comunque ogni 100 righe
  3. attestato di versamento mod. F23 in originale;
  4. il prestampato per la richiesta di registrazione (modello 69) reperibilr presso gli uffici o sul sito dell'Agenzia delle Entrate

3 Ottobre 2012 · Ornella De Bellis


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