Pignoramento beni della società causa mancao pagamento affitto

Notifica di pignoramento dei beni della società

Ho ricevuto in questi giorni la notifica per il pignoramento dei beni della mia società a causa del mancato pagamento dell'affitto da più di 3 mesi.

Nel locale in questione i beni presenti sono stati acquistati con un prestito di Sviluppo Italia le cui rate sono pagate regolarmente e dureranno fino al 2015.

Non posseggo nulla di personale a me intestato, ma i beni sono della società sas di cui sono amministratore.

Quello che mi chiedo è se i beni presenti nel locale (acquistati con Sviluppo Italia e ancora in pagamento) possano essere pignorati.

Ho ricevuto il consiglio di spostarli in un altro locale concessomi in comodato d'uso al fine di non farli pignorare, è fattibile?

Come posso muovermi al meglio?

Pignoramento nei limiti di un quinto dei bai indispensabili all'esercicio dell'attività

Secondo quanto previsto dal codice di procedura civile, gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono subire pignoramento nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.

Purtroppo però, il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro.

Per il resto l'articolo 492 del codice di procedura civile offre le risposte alle sue domande.

Fra l'altro, lei chiede come muoversi al meglio. La normativa vigente prevede che il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.

Circa il consiglio di spostare altrove i beni pignorabili deve tener presente che quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione, l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione. Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive ...

8 Ottobre 2012 · Ludmilla Karadzic




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