Pignoramento di un bene » E’ possibile venderlo o donarlo?

Pignoramento di un bene » La legge vieta la vendita o la donazione di beni pignorati

Esiste la possibilità di effettuare la vendita o la donazione di un bene già sottoposto a pignoramento?

Assolutamente no. Infatti, chiunque sottragga, distrugga, disperda o deteriori un bene già sottoposto, da un ufficiale giudiziario, a pignoramento mobiliare commette un reato. Le conseguenze cui si va incontro sono la reclusione fino a un anno e una multa fino a 309 euro.

Non si può vendere o donare un bene sottoposto a pignoramento

Come accennato, chi vende o dona un bene sottoposto a pignoramento commette un reato, ovvero, la sottrazione di cosa pignorata.

Per sottrazione di cosa pignorata si intende qualsiasi atto volto a sottrarre il bene ai creditori o comunque a renderne più difficile il reperimento ai fini della vendita forzata.

Si parla anche, quindi, non solo della vendita o nella donazione, ma anche del comodato, ovvero il prestito.

E' configurabile come reato anche la pratica di nascondere il bene pignorato in un luogo non facilmente accessibile..

Una fattispecie molto comune consiste, ad esempio, nel donare i beni pignorati dall'ufficiale giudiziario a un parente, così da nasconderli ai creditori.

Ciò accade spesso quando i beni sottoposti a pignoramento rimangono nella materiale disponibilità del debitore medesimo, in quanto nominato custode.

In questo caso, infatti, l'ufficiale giudiziario, una volta eseguito il pignoramento dei beni mobili li lascia nel luogo dove li ha trovati, pur redigendo il verbale di pignoramento in cui intima il debitore di non utilizzarli o cederli.

Secondo normativa vigente, una volta pignorati, i beni mobili vengono spesso consegnati agli Istituti di Vendite Giudiziarie (IVG) che li asportano dal luogo dove si trovano al momento del pignoramento e li detengono presso un proprio magazzino per poi procedere alla vendita secondo le modalità fissate dal tribunale.

Comunque, siccome la vendita non avviene lo stesso giorno del pignoramento, ma solo all'approssimarsi delle date fissate per le aste, potrebbe comunque sempre profilarsi il pericolo che il debitore faccia scomparire i beni o li sostituisca con altri di valore inferiore, per proteggere il proprio patrimonio.

Comunque, in questo caso, la donazione o la vendita del bene pignorato resta valida nei confronti del terzo solo se quest’ultimo era in buona fede al momento della consegna, cioè ignorava che l’atto di cessione era finalizzato a sottrarre il bene ai creditori del venditore o del donante.

Altrimenti, il bene sarà appreso e venduto all'asta come se la cessione non fosse mai avvenuta.

22 Aprile 2014 · Stefano Iambrenghi


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!