Pignoramento immobiliare dalla banca » Come liberare un singolo bene

Nell'ambito di una procedura di pignoramento, ad esempio immobiliare, già avvenuta è possibile liberare un singolo bene presente nell'abitazione, dietro pagamento? Come funziona questa procedura? Scopriamolo nel prosieguo dell'articolo.

La legge consente al creditore di azionare il procedimento di esecuzione forzata per il recupero coattivo dei propri crediti, siano essi dipendenti dalla stessa causa (per esempio, lo stesso contratto), siano essi dipendenti da cause diverse.

Il creditore, pertanto, ha la possibilità di effettuare il pignoramento dell'immobile del debitore benché il credito vantato sia riconducibile a differenti cause.

Al contrario, potrebbe altrettanto pignorare diversi immobili, in un’unica procedura di esecuzione forzata, a fronte di un unico credito o di una pluralità di crediti.

Il pignoramento, infatti, ha una valenza unitaria a prescindere dalle cause che lo originano.

Capita spesso, però, che nel corso di una procedura esecutiva, il creditore e il debitore trovino un accorso sulla liberazione di alcuni dei beni pignorati a fronte del pagamento del relativo valore.

Perché ciò avvenga, però, si deve essere già instaurato il procedimento di pignoramento immobiliare davanti al tribunale e il giudice deve avere già incaricato il “consulente tecnico d’ufficio” (CTU) per la stima del valore dell'immobile pignorato, con la specifica del valore di ogni singola particella, se frazionato.

In tale fase del processo di esecuzione forzata, di solito, è l’avvocato del debitore a presentare la cosiddetta istanza di conversione del pignoramento per il singolo bene di cui si intende chiedere la liberazione.

Perché questo avvenga, in ogni caso, è necessario l’accordo tra debitore e creditore di fronte al giudice incaricato

Più dettagliatamente, quando è terminato il pignoramento, prima che venga emessa l’ordinanza con la quale è disposta la vendita o l’assegnazione dei beni, il debitore può chiedere, sempre con istanza al giudice dell'esecuzione, di sostituire alle cose o ai crediti pignorati, una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo di capitale, degli interessi e delle spese.

L’istanza può essere avanzata una sola volta, a pena di inammissibilità.

Il debitore deve depositare nella cancelleria del giudice la richiesta di conversione del pignoramento ed una somma non inferiore a 1/5 dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento.

Anche questo deposito è richiesto a pena di inammissibilità della richiesta.

Il cancelliere provvede a depositare suddetta somma presso un istituto di credito indicato dal giudice.

Il giudice dell'esecuzione fisserà un’udienza per sentire le parti sull'istanza presentata dal giudice non oltre 30 giorni dal deposito dell'istanza medesima.

Dopodichè, lo stesso, provvede a determinare la somma destinata a sostituire il bene pignorato, tenendo conto, oltre che delle spese di esecuzione, dell'importo, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, dovuto al creditore pignorante.

Con l’ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento e che la somma versata vi sia sottoposta in loro vece,

Inoltre, nel caso si tratti di pignoramento immobiliare, può disporre che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di 18 mesi la somma determinata, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito o, in difetto, al tasso legale.

I beni immobili sono liberati dal pignoramento solo con il versamento dell'intera somma.

In alternativa, è possibile effettuare un pagamento parziale al creditore e poi procedere al deposito di una istanza di riduzione del pignoramento, presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione, allegando la prova dell'avvenuto pagamento.

La legge, infatti, stabilisce che, quando il valore dei beni pignorati è superiore all'imposto delle spese dell'esecuzione e dei crediti dovuti al creditore pignorante e agli eventuali creditori intervenuti, comprensivo del capitale e degli interessi e delle spese, il debitore può presentare al giudice dell'esecuzione un’istanza di riduzione del pignoramento.

L’istanza può essere proposta in qualsiasi fase della procedura esecutiva, finché non si sia proceduto alla vendita dei beni.

Il giudice, se ne ricorrono gli estremi, può disporre la riduzione del pignoramento decidendo con ordinanza non impugnabile, dopo aver sentito il creditore pignorante.

Il giudice, in particolare, può limitare l’espropriazione al mezzo che il creditore, ma non il debitore, sceglie o, in mancanza, a quello che egli ritiene più opportuno.

4 Luglio 2014 · Andrea Ricciardi




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