Pignoramento di un’automobile e cambio intestazione per evitarlo

Il precetto è arrivato 4 giorni fa e per evitare il pignoramento dell'automobile mio padre l’ha intestata a me

Il precetto è arrivato 4 giorni fa e per evitare il pignoramento dell'automobile, mio padre l’ha intestata a me sperando che diversi fattori (l’intestatario non debitore, cioè io, la non presenza della macchina e il bassissimo valore di essa - è una peugeot 307 del 2002) ne impediscano il pignoramento.

SO che tale atto può essere revocato, ma che costituisce una spesa e una seccatura per il creditore, quindi non ribaditemelo.

Quello che io voglio sapere è: aver fatto questo passaggio DURANTE i dieci giorni di durata del precetto, si tratta di distrazione di beni e quindi è perseguibile penalmente?? Visto che solitamente il precetto preannuncia un’esecuzione forzata..? Oppure va bene comunque?

Inoltre, se andassimo da un notaio per una eventuale separazione dei beni/donazione del 1/5 della casa di mia nonna (il cui possesso è del debitore in questione, ossia mio padre), sempre durante questi dieci giorni, si tratta sempre di reato?

In rete si dice che dopo il precetto si precede all'esecuzione forzata/pignoramento, ma quello che non ho capito è: dopo questi giorni ci arriverà una notifica che avverà il pignoramento? Oppure scatta in automatico il periodo di 90 giorni in cui può venire l’ufficiale giudiziario?

Quella che segue è stata la risposta

L’Articolo 492 comma 4 del codice di procedura civile prevede che - nel caso in cui i beni del debitore assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti per la soddisfazione del creditore procedente - l’ufficiale giudiziario inviti il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili avvertendolo della sanzione prevista per l’omessa o falsa dichiarazione.

L’articolo 388 del codice penale, quinto comma (introdotto dalla legge 24 febbraio 2006, numero 52) punisce con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino ad euro 516 il debitore che, dopo essere stato invitato dall'ufficiale giudiziario ad indicare altri beni pignorabili di sua proprietà, ometta di rispondere nel termine di 15 giorni oppure effettui una falsa dichiarazione.

Il reato si realizza e si perfeziona con il decorso del termine di quindici giorni oppure attraverso la falsa dichiarazione resa all'Ufficiale Giudiziario.

La procedura non prevede ulteriori notifiche dopo quella relativa all'atto di precetto.
Alla seconda domanda hai risposto in maniera chiara e concisa, mentre alla prima mi hai dato risposte che non hanno molto a che fare, salvo non si tratti di risposte implicite. Io ho chiesto se fare un passaggio di proprietà durante i dieci giorni del precetto puo essere perseguibile. Faccio presente che l'ufficiale giudiziario non e' ancora arrivato e i dieci giorni del precetto scadono questo giovedi. non sto parlando di omettere all'ufficiale giudiziario dei beni pignorabili, ma di intestare a qualcun altro una macchina prima che l'ufficiale giudiziario arrivi! (ossia prima dei 90 giorni).

A scanso di equivoci, non vorrei sembrare non in grado di comprendere, ma la tua risposta era una semi-risposta.

Invito al debitore di indicare ulteriori beni utilmente pignorabili

La risposta dice che un eventuale reato si configura nel momento in cui si sottoscrive una dichiarazione non rispondente alla verità circa i beni di proprietà del debitore sottoposto ad esecuzione disponibili (e disponibili a pignoramento). Non prima.

Non vorrei sembrare fazioso, ma a me la risposta sembra chiarissima.

Se un appunto va fatto a chi ha risposto, quello riguarda la precisazione che una eventuale atto di vendita a valle del decreto ingiuntivo o del precetto e prima della dichiarazione resa dal debitore ai sensi dell'articolo 492 del codice di procedura civile, è revocabile a richiesta.

Ma, leggo che lei è già consapevole di correre il rischio e dunque ...

21 Novembre 2012 · Simone di Saintjust


Commenti e domande

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8 risposte a “Pignoramento di un’automobile e cambio intestazione per evitarlo”

  1. Anonimo ha detto:

    Scusate vorrei fare una domanda, ho un pignoramento sulla macchina, cointestata con mio padre, tale pignoramento è solo iscritto al tribunale e non ancora al PRA nonostante siano passati 8 mesi. Prima della causa per l’esecuzione del pignoramento essendo io custode del bene bignorato potrei intestare la mia metà a mio padre? Grazie

  2. paoletto ha detto:

    Vorrei chiedervi se, nel caso di figlio convivente con genitori che possiedono un’auto a loro intestata, in caso di un pignoramento mobiliare per debiti del figlio,l’ UG possa pignorare l’ auto trovandosi questa presso la residenza del debitore e poi i genitori presentare opposizione di terzo oppure astenersi dal pignoramento poiche’ la proprieta’ del bene appare evidente.Grazie.

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      La presunzione legale di proprietà, per cui si dice che tutto quello che l’Ufficiale giudiziario rinviene presso la residenza del debitore si deve presumere essere di proprietà del debitore, è limitata ai beni mobili non registrati. I beni per i quali, in altre parole, non è possibile, attraverso documentazione certa, attribuire la proprietà a terzi. Non è certo questo il caso di un veicolo, la cui proprietà è certificata dal Pubblico Registro Automobilistico.

      No, per i debiti del figlio, l’Ufficiale giudiziario non può pignorare l’automobile dei suoi genitori, anche se il figlio debitore con i genitori convive.

  3. paoletto ha detto:

    Vi chiedo allora consigli su come evitare o almeno procrastinare il piu’ possibile un pignoramento di automobile senza incorrere nella sanzione penale non dichiarando all UG dove si trova il mezzo ed anche se si incorre nel reato di cui all’articolo 388 c.3 cp riservandosi di rispondere all’ UG nei 15 giorni e nel frattempo rivendere il veicolo nel caso non sia ancora gravato da fermo amministrativo o in caso contrario rivenderne i pezzi come ricambi.

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      L’unica soluzione lineare è quella di trasferire la proprietà del veicolo a soggetto fiduciario, prima che venga disposto il fermo amministrativo. Esistono poi altre opzioni per disfarsi del veicolo ormai inutilizzabile, che possono essere implementate anche a fermo avvenuto, ma, naturalmente, molto poco convenienti, dal punto di vista economico, per il debitore.

      Concludo con una precisazione, dal momento che mi accorgo dell’insistenza, molto probabile, di un equivoco di fondo: Il fermo amministrativo ed il pignoramento sono cose diverse. Il fermo amministrativo viene disposto da Equitalia con una semplice comunicazione diretta al PRA, senza coinvolgimento di ufficiali giudiziari e senza la necessità che il debitore renda una dichiarazione.

  4. paoletto ha detto:

    Vorrei sapere se l’UG durante un pignoramento mobiliare presso la residenza del debitore non trova l’auto perche’ gia’ messa al “sicuro” in altro luogo e,non essendo i beni pignorati sufficienti a soddisfare il credito,chiede al pignorato dove si trova il mezzo,ad un rifiuto di rispondere si configura il reato ai sensi dell’articolo 388 c.p. oppure no poiche’ il possesso dell’automobile e’ verificabile a priori attraverso il PRA e quindi in questo caso non si applica l’articolo 492 comma 4 cpc. Grazie.

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Indipendentemente dal fatto che il possesso di un bene del debitore possa essere accertato tramite la consultazione degli archivi dell’anagrafe tributaria o, nel caso specifico, del Pubblico Registro Automobilistico, l’art. 492 comma 4 del codice di procedura civile prevede che – nel caso in cui i beni del debitore assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti per la soddisfazione del creditore procedente – l’ufficiale giudiziario possa invitare il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili.

      Per l’omessa o falsa dichiarazione, è sempre applicabile l’art. 388 del codice penale, quinto comma (introdotto dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52), che, com’è noto, punisce con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino ad euro 516 il debitore che, dopo essere stato invitato dall’ufficiale giudiziario ad indicare altri beni pignorabili di sua proprietà, ometta di rispondere nel termine di 15 giorni oppure effettui una falsa dichiarazione.

      Peraltro, lo scopo precipuo della dichiarazione che viene fatta rendere al debitore è proprio quello di accertare l’esatta ubicazione del luogo in cui si trova, al momento, il bene mobile. Informazione che una eventuale consultazione del PRA non fornirebbe comunque.

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