Pignoramenti distinti e successivi sul medesimo bene

Laddove il medesimo bene (sia esso un bene mobile, un bene immobile o un credito vantato dal debitore verso terzi) sia oggetto di distinti pignoramenti successivi, l’esecuzione si svolge in un unico processo: vale cioè il principio generale della unicita’ del processo esecutivo derivante da pluralita’ di pignoramenti aventi ad oggetto il medesimo bene, il cui fondamento (logico ancor prima che giuridico) appare evidente, non potendo ammettersi che il medesimo bene venga espropriato in distinte procedure.

In altre parole, il medesimo bene non può costituire oggetto di piu’ processi di espropriazione forzata, sicche’ l’esecuzione di successivi pignoramenti dello stesso bene, anche se avvenuta su istanza di creditori diversi dal primo, non dà luogo a distinti processi di espropriazione, ma e’ ricondotta alla disciplina della proposizione di più giudizi, per un’unica causa.

Attraverso il pignoramento successivo dello stesso bene, il creditore fa valere il suo diritto ad essere soddisfatto sui beni del debitore in concorso con gli altri creditori, con la differenza che la sua posizione non e’ esposta, a differenza dei creditori intervenuti, a risentire gli effetti di eventuali vizi del primo pignoramento. L’ordinanza di autorizzazione della vendita emessa in un processo siffatto è un atto esecutivo contenente un unico provvedimento, reso a riguardo dell’unico bene assoggettato ad espropriazione ed in confronto di tutte le parti.

Quelle appena esposte sono le indicazioni, in tema di pignoramenti distinti e successivi sul medesimo bene, che i giudici della Corte di cassazione hanno fornito con la sentenza 3436/16.

9 Marzo 2016 · Chiara Nicolai




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