Pignorabilità dello stipendio o della pensione – Debiti erariali e debiti finanziari

Sono un pensionato inps, percepisco una pensione di 1350 euro al mese netto; per un debito verso l’erario mi è stato pignorato un quinto della pensione, ma precedentemente avevo richiesto un prestito presso una finanziaria che al momento non sono più in grado di pagare, in seguito alla decurtazione del quinto. Il mio nucleo familiare è composto da me e mia moglie, a mio carico.

Vorrei sapere se la finanziaria può pretendere un ulteriore pignoramento sulla mia pensione, oltre al quinto già impegnato.

Risponde Antonio Iuri Donati

No, la finanziaria dovrà “mettersi in coda” ed aspettare che il pregresso pignoramento si sia esaurito.

Se può, questo è il momento opportuno per chiedere un saldo a stralcio del debito, oppure un accordo transattivo per la decurtazione della rata mensile.

Risponde Mara Accursi

Io non sono d'accordo.

La Finanziaria 2005 (legge 311/04) ha definitivamente equiparato le disposizioni relative alla pignorabilità degli stipendi privati e di quelli pubblici.

Per questi ultimi ricordiamo che già da tempo è stata abolita la regola di assoluta impignorabilità a seguito di varie pronunce della Corte Costituzionale (sentenze numero 89/1987 e numero 878/1988).

In sostanza vige per tutti gli stipendi (nonché le gratifiche, le pensioni, le indennità, i sussidi, etc) la regola generale secondo cui essi sono impignorabili ed insequestrabili salvo queste eccezioni:

1.  se il debito riguarda alimenti dovuti per legge, è prevista la pignorabilità fino ad un terzo degli stipendi al netto di ritenute;

2.  se il debito è verso lo Stato o altri enti o imprese da cui il debitore dipende, e riguarda il rapporto di impiego, è prevista la pignorabilità fino ad un quinto degli stipendi al netto di ritenute;

3.  se il debito riguarda tributi dovuti allo Stato, alle Province o ai Comuni dall'impiegato o salariato, è prevista la pignorabilità fino ad un quinto degli stipendi dello stesso al netto di ritenute.

Se concorrono simultaneamente i casi 2 e 3 il pignoramento non può colpire una quota totale maggiore del quinto già detto, mentre se concorre anche il caso 1 il pignoramento non può colpire una quota maggiore della metà degli stipendi al netto di ritenute.

È da precisare, per quanto previsto dal codice di procedura civile, che la quota oggetto di pignoramento è decisa dal presidente del Tribunale o da un giudice da questi delegato.

Da quanto sopra esposto, dunque, la pignorabilità di un quinto dello stipendio, nella generalità dei casi, dovrebbe essere concessa solo per crediti erariali.

Proprio quelli che Equitalia è delegata a riscuotere.

Ma, i legislatori hanno tralasciato di apportare le successive coerenti modifiche a quanto disposto dall'articolo 545 del codice di procedura civile laddove sancisce che
“… Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario di altra indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego … possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito”.
E, dunque, la legge finanziaria e l’articolo 545 del codice di procedura civile fra loro combinati dispongono che:

1.  è consentito il pignoramento per crediti alimentari fino all'importo di un quinto, al netto delle trattenute;

2.  per debiti verso il datore di lavoro derivanti dal rapporto nel limite di un quinto, al netto delle ritenute;

3.  per tributi dovuti all'amministrazione pubblica (Stato, province e comuni) nel limite di un quinto, sempre al netto delle ritenute.

4.  per ogni altro credito nei limiti di un quinto.

Se ne conclude che:

  • le somme dovute a titolo di stipendio o di salario sono pignorabili fino ad un limite massimo della metà del loro ammontare solo nel caso in cui vi sia concorso simultaneo fra cause creditorie tra quelle considerate nell’articolo 545, 3º e 4º comma, codice di procedura civile: (crediti alimentari, tributi dovuti allo Stato o a enti previdenziali ed ogni altro credito diverso da quello verso privati);
  • nel caso di semplice concorso di crediti fra privati, il pignoramento non può superare la misura di un quinto dello stipendio" (in Giust. civ., 1998, I, 2018, ed in Nuovo dir., 1997, 1243).

Per fare una domanda sul come difendersi dalle società di recupero crediti e dagli agenti esattoriali, sui debiti in generale e su tutti gli argomenti correlati clicca qui.

21 Marzo 2010 · Chiara Nicolai


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Una risposta a “Pignorabilità dello stipendio o della pensione – Debiti erariali e debiti finanziari”

  1. cris ha detto:

    E’ vero che se l’ automobile viene usata per lavoro non puo’ essere posto il fermo amministrativo? Se fosse vero come ed a chi bisogna inoltrare l’istanza? Grazie per l’eventuale risposta

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!