Sono un pensionato inps, percepisco una pensione di 1350 euro al mese netto; per un debito verso l’erario mi è stato pignorato un quinto della pensione, ma precedentemente avevo richiesto un prestito presso una finanziaria che al momento non sono più in grado di pagare, in seguito alla decurtazione del quinto. Il mio nucleo familiare è composto da me e mia moglie, a mio carico.
Vorrei sapere se la finanziaria può pretendere un ulteriore pignoramento sulla mia pensione, oltre al quinto già impegnato.
Risponde Antonio Iuri Donati
No, la finanziaria dovrà “mettersi in coda” ed aspettare che il pregresso pignoramento si sia esaurito.
Se può, questo è il momento opportuno per chiedere un saldo a stralcio del debito, oppure un accordo transattivo per la decurtazione della rata mensile.
Risponde Mara Accursi
Io non sono d’accordo.
La Finanziaria 2005 (legge 311/04) ha definitivamente equiparato le disposizioni relative alla pignorabilità degli stipendi privati e di quelli pubblici.
Per questi ultimi ricordiamo che già da tempo è stata abolita la regola di assoluta impignorabilità a seguito di varie pronunce della Corte Costituzionale (sentenze n.89/1987 e n.878/1988).
In sostanza vige per tutti gli stipendi (nonché le gratifiche, le pensioni, le indennità, i sussidi, etc) la regola generale secondo cui essi sono impignorabili ed insequestrabili salvo queste eccezioni:
1. se il debito riguarda alimenti dovuti per legge, è prevista la pignorabilità fino ad un terzo degli stipendi al netto di ritenute;
2. se il debito è verso lo Stato o altri enti o imprese da cui il debitore dipende, e riguarda il rapporto di impiego, è prevista la pignorabilità fino ad un quinto degli stipendi al netto di ritenute;
3. se il debito riguarda tributi dovuti allo Stato, alle Province o ai Comuni dall’impiegato o salariato, è prevista la pignorabilità fino ad un quinto degli stipendi dello stesso al netto di ritenute.
Se concorrono simultaneamente i casi 2 e 3 il pignoramento non può colpire una quota totale maggiore del quinto già detto, mentre se concorre anche il caso 1 il pignoramento non può colpire una quota maggiore della metà degli stipendi al netto di ritenute.
È da precisare, per quanto previsto dal codice di procedura civile, che la quota oggetto di pignoramento è decisa dal presidente del Tribunale o da un giudice da questi delegato.
Da quanto sopra esposto, dunque, la pignorabilità di un quinto dello stipendio, nella generalità dei casi, dovrebbe essere concessa solo per crediti erariali.
Proprio quelli che Equitalia è delegata a riscuotere.
Ma, i legislatori hanno tralasciato di apportare le successive coerenti modifiche a quanto disposto dall’articolo 545 del codice di procedura civile laddove sancisce che
“… Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario di altra indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego … possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito”.
E, dunque, la legge finanziaria e l’articolo 545 del codice di procedura civile fra loro combinati dispongono che:
1. è consentito il pignoramento per crediti alimentari fino all’importo di un quinto, al netto delle trattenute;
2. per debiti verso il datore di lavoro derivanti dal rapporto nel limite di un quinto, al netto delle ritenute;
3. per tributi dovuti all’amministrazione pubblica (Stato, province e comuni) nel limite di un quinto, sempre al netto delle ritenute.
4. per ogni altro credito nei limiti di un quinto.
Se ne conclude che:
- le somme dovute a titolo di stipendio o di salario sono pignorabili fino ad un limite massimo della metà del loro ammontare solo nel caso in cui vi sia concorso simultaneo fra cause creditorie tra quelle considerate nell’art. 545, 3º e 4º comma, c.p.c.: (crediti alimentari, tributi dovuti allo Stato o a enti previdenziali ed ogni altro credito diverso da quello verso privati);
- nel caso di semplice concorso di crediti fra privati, il pignoramento non può superare la misura di un quinto dello stipendio” (in Giust. civ., 1998, I, 2018, ed in Nuovo dir., 1997, 1243).
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Autore Chiara Nicolai Articolo pubblicato il giorno 21 marzo 2010 - Ultimo aggiornamento il giorno 18 dicembre 2012 » Classificato nelle categorie consigli e tutela del debitore - domande e risposte














Buonasera, i miei genitori ultasettantenni e separati da un mese hanno subito una truffa su auto BMW rata mensile 340€ da 2 anni regolarmente pagata. La denuncia è stat fatta in Procura l’auto è finita in Polonia i ladri sono già recidivi ma ho paura che l’auto non la rivedro’ più. Anche se i miei si sono costituiti parte civile, intanto pagano rata rinegoziata a 196€ mese alla BMW di Milano Finanziaria. Valore casa per ag. entrate € 20.000 di mercato molto meno, mamma separata pensione minima volontaria,papà pensione € 1.100 invalido civile all’80% adesso se visitato anche di più. Spendono un sacco di soldi per medicine,visite mediche riscaldamento etc. Io consiglierei di nonm pagare più nulla. Quesito possono pignorare pensione di papà o fare altro?
Grazie, attendo risposta – Cordialità Romano Maurizio – PS: Risparmi zero purtroppo.
Ciao Maurizio. Il tuo quesito andrebbe riproposto nella sezione “cartelle esattoriali e tasse” del nostro forum.
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io sono pensionato inps 1000 euro mensili la moglie a carico pago affitto casa 350 euro mensili possono prendere il quinto della pensione io non ho nulla ne casa ne beni cosa possono farmi grazie Giuseppe lautomobile e intestata alla moglie
Ciao Giuseppe. Il suo quesito andrebbe riproposto nella sezione “debiti e sovraindebitamento” del nostro forum.
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salve mia madre è stata citata in giudizio il 12 sett prossimo per un vecchio debito con una banca di 6000 euro diventati 11000 secondo la societa di riscossione per le varie spese non so di che.percepisce una pensione di 700 euro e paga 500 per coprire due finanziamenti che ha in corso i quali ha sempre pagato,cosa possono fare,possono pignorarle quelle 200 euro che le rimangono per vivere?
Salve Tommaso. La sua domanda andrebbe riportata nella sezione “debiti e sovraindebitamento” di questo forum.
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A seguito di istanze promosse nei miei confronti, per debiti alimentari e verso un avvocato, il giudice mi sta condannando, comandando il il pignoramento del 40% del mio stipendio netto (1.200 € circa).
La mia domanda è la seguente:
ma nel mometo di emettere sentenza, il giudice, prende in considerazione il fatto che ho 2 figlie conviventi da mantenere, che un precedente giudizio ha stabilito che devo versare alimenti alla mia teza figlia per un’importo pari ad € 285,xx, ke ho un’affitto da pagare, e che la sola aria inquinata non riempie lo stomaco a mezzogiorno??
Grazie mille per la risposta.
Nel caso io abbia sbagliato a postare quì, vi prego di postare il link corretto.
Ancora grazie.
Salve Flavio. La sua domanda andrebbe riportata nella sezione “questioni legali” di questo forum.
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E’ vero che se l’ automobile viene usata per lavoro non puo’ essere posto il fermo amministrativo? Se fosse vero come ed a chi bisogna inoltrare l’istanza? Grazie per l’eventuale risposta