Il piano di ristrutturazione che il debitore può presentare al giudice per pagare il possibile ed ottenere l’esdebitazione del residuo

I requisiti per chiedere la ristrutturazione del debito ed ottenere l'esdebitazione

Molti debitori, pur avendo la volontà di mettere disposizione dei creditori l’intero patrimonio e le risorse reddituali non strettamente connesse alla sopravvivenza del proprio nucleo familiare, non possono liberarsi dei debiti accumulati nel tempo. Peraltro, le azioni esecutive avviate nei confronti del debitore sovraindebitato risultano, quasi sempre, inefficienti in termini di realizzo e di rimborso dei creditori.

La legge, oggi, offre a tutti i debitori l'opportunità di sottoporre al giudice un piano di risanamento (ristrutturazione) del debito.

Presupposto per l'omologazione del piano di ristrutturazione è che il debitore non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o che non abbia colposamente determinato la propria situazione di sovraindebitamento, anche per mezzo di ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Il debitore, inoltre, non deve aver operato in frode o in danno dei creditori con atti quali donazioni, vendite fittizie di immobili o trasferimenti a terzi di somme in conto corrente senza giustificato motivo.

L'approvazione ed il rispetto del piano di ristrutturazione comportano il rimborso parziale dei debiti (nei limiti del possibile in rapporto al patrimonio e ai redditi del debitore) nonché la liberazione dai debiti residui non rimborsati.

Anche un imprenditore può chiedere di essere ammesso al beneficio, purché egli sia "non fallibile", ovvero possegga i seguenti requisiti:

  1. abbia avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di ristrutturazione del debito o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
  2. abbia realizzato, nei tre esercizi precedenti, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila
  3. abbia un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

In un quinquennio la richiesta di ristrutturazione del debito può essere presentata una ed una sola volta.

Ristrutturazione del debito - Come si avvia la procedura

La proposta di ristrutturazione del debito va depositata presso il Tribunale in cui il debitore ha la residenza ovvero la sede. Il debitore deve altresì allegare la documentazione seguente:

  1. l'elenco di tutti i creditori, con il dettaglio puntuale delle somme dovute a ciascuno;
  2. l'inventario dei beni di proprietà del debitore, nonché l'indicazione degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
  3. le eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo di cui soffra il debitore, ovvero all’utilizzo di strumenti di pagamento elettronico a credito ed alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari;
  4. le dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio;
  5. la lista delle spese ritenute irrinunciabili e necessarie al sostentamento del debitore e della propria famiglia, con le allegate certificazioni anagrafiche che attestino la composizione del nucleo familiare;
  6. le scritture contabili relative agli ultimi tre esercizi, con la dichiarazione di conformità all'originale, qualora il debitore abbia svolto attività d'impresa.

Dalla documentazione prodotta deve emergere la sussistenza di uno stato di sovraindebitamento, cioè di un perdurante squilibrio tra l'esposizione debitoria e il patrimonio del debitore, congiunta ad una manifesta incapacità di rimborsare, con il proprio reddito, i debiti accumulati.

La proposta di ristrutturazione del debito consiste nell'elaborazione di un piano di rientro che preveda la liquidazione del patrimonio del debitore e la distribuzione del ricavato ai creditori. Nel caso in cui i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire l'attuabilità del piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più soggetti terzi (fideiussori) che acconsentono al conferimento, anche in garanzia, dei redditi o beni sufficienti per la realizzazione del piano di ristrutturazione.

I debiti esclusi dalla possibilità di rimborso parziale per i quali è prevista solo una dilazione

Sono esclusi dalla possibilità di rimborso parziale, i crediti relativi ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto, alle ritenute operate e non versate, ai contributi dovuti per le forme di previdenza e assistenza obbligatorie. Il piano di ristrutturazione deve prevedere il loro integrale rimborso, anche attraverso una dilazione.

Analogo discorso vale per i crediti alimentari risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria e vantati nei confronti del debitore. Costituiscono crediti alimentari gli assegni periodici dovuti dal debitore al coniuge, ai figli e ad altri familiari.

Anche per i crediti muniti di privilegio (retribuzioni, erogazione del trattamento di fine rapporto, contributi previdenziali dovutie ai lavoratori dipendenti) pegno o ipoteca, il piano di ristrutturazione del debito deve prevedere il rimborso integrale. Tuttavia, i crediti garantiti da pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente quando ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni sui quali insiste la prelazione, come attestato dall'organismo di composizione della crisi.

Come procedere alla redazione del piano di ristrutturazione - Il ruolo degli Organismi di Composizione delle Crisi (OCC)

Il debitore, per elaborare il piano di ristrutturazione del debito da presentare all'omologazione giudiziale, può chiedere supporto ad uno agli Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento (OCC) con sede nel circondario del Tribunale competente per territorio ed iscritto nell'apposito Registro istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF).

Al momento del conferimento dell'incarico, l'organismo deve comunicare al debitore il grado di complessità dell'opera, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico. La misura del compenso e' previamente resa nota al debitore con un preventivo, indicando per le singole attività tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

Il piano di ristrutturazione non ha carattere negoziale, in quanto per la sua omologazione, da parte del giudice, non occorre il consenso dei creditori (come avviene per il concordato preventivo dove è necessaria l'adesione di almeno il 60% dei creditori). A garanzia dell’interesse di questi ultimi, pertanto, l'organismo di composizione della crisi a cui il debitore si rivolge, deve allegare alla proposta di ristrutturazione del debito anche una relazione particolareggiata contenente:

  • l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
  • l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
  • l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai Creditori; il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Il piano di ristrutturazione del debito deve prevedere i termini e le modalità di pagamento dei creditori, le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti, le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni; deve altresì garantire "la par condicio" fra i creditori, fermo restando il principio che i titolari di crediti impignorabili, privilegiati, tributari e contributivi debbano essere soddisfatti integralmente.

Nel caso in cui per la soddisfazione dei crediti debbano essere impiegati beni già sottoposti a pignoramento, il giudice, su proposta dell’OCC, nomina un liquidatore con potere di disporre, in via esclusiva, dei beni e delle somme incassate.

Verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili (tipicamente quelli alimentari) e di quelli privilegiati, nonché di IVA, e contributi previdenziali, il giudice, quando esclude che il debitore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o, abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità.

2 Febbraio 2015 · Ornella De Bellis


Commenti e domande

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4 risposte a “Il piano di ristrutturazione che il debitore può presentare al giudice per pagare il possibile ed ottenere l’esdebitazione del residuo”

  1. gustavo15 ha detto:

    Grazie signora Ferri per la sua risposta. Il garage che ho libero da ipoteche essendo un bene non immediatamente liquidabile non può essere usato come garanzia insieme al mio TFR per l’estinzione di due dei miei tre debiti?

    • Per utilizzare l’immobile come garanzia bisogna scrivere ipoteca e l’ipoteca costa. Il TFR, per legge, può essere dato in garanzia solo per la cessione del quinto.

      I creditori, invece, esigono liquidità per estinguere il debito. Può cercare un accordo, chiedendo il tempo necessario per la vendita del garage.

  2. gustavo15 ha detto:

    Salve,
    Sono un operaio di 45 anni ho moglie e due figli a carico. Mi trovo in una situazione di sovraindebitamento per avere contratto un mutuo ed avere acceso un finanziamento Agos . Con il mio stipendio riesco a fare fronte alla rata del mutuo (580 euro circa). Ma purtroppo quello che mi sta mettendo in notevole difficoltà sono le rate della finanziaria sopracitata (230 euro) e quella di un ulteriore prestito fatto in precedenza (111 euro al mese). Queste tre rate prendono oltre il 70 % del mio stipendio. La mia situazione redditizia è molto cambiata da quando avevo contratto questi debiti ( avevo altre entrate) ora invece ho uno stipendio fisso (lavoro a tempo indeterminato da più di 11 anni) e posseggo un immobile (7 vani) dove vivo ed un garage ipotecati dalla banca per la concessione del mutuo, in più un altro garage libero da ipoteche. Stavo pensando di poter usufruire della legge Monti sul sovraindebitamento e dichiarare il mio fallimento personale per salvare quello che con tanti sacrifici sono riuscito a costruire. Potendo garantire una cifra mensile più adeguata alle mie entrate (basterebbe solo che riuscissi a pagare 500 euro al mese). La cosa che più mi fa arrabbiare è che i debiti della finanziaria ed il prestito ammontano rispettivamente a 14500 e 4000 euro (totale 18500 euro) ma con dei tassi altissimi. Il tentativo di rivolgemi alla banca per rinegoziare i debiti l’ho fatto ma mi hanno risposto che non arrivo alla soglia di sussistenza. A chi devo rivolgermi per avviare una procedura di esdebitazione dal momento che molti legali che conoscevo non sanno assolutamente nulla di questa possibilità? Se la mia domanda di esdebitazione non venisse accettata dovrei pagare le spese processuali?

    • Annapaola Ferri ha detto:

      La legge sul sovraindebitamento richiede, ai fini dell’esdebitazione, che il debitore metta a disposizione dei creditori, fra l’altro, tutti i beni immobili di proprietà. E, dunque, può rappresentare un vantaggio solo per coloro che hanno debiti di gran lunga superiori al valore commerciale degli immobili posseduti. In cambio dell’espropriazione ottengono la cancellazione del debito residuo. Mi sembra che questo non sia il suo caso.

      Peraltro, da quanto riporta, lei percepisce un reddito mensile intorno ai 1300 euro. Quindi anche una immediata sospensione dei pagamenti delle rate per i finanziamenti in corso (escluso, naturalmente, il mutuo con la banca) comporterebbe, rispetto al pignoramento del 20% dello stipendio, un risparmio di soli 50 euro, più o meno. Con un aggravio considerevole di interessi moratori e spese legali.

      Scartata anche l’ipotesi di una moratoria unilaterale del debito riconducibile ai prestiti personali, resta la sola possibilità di vendere il garage libero da ipoteca per rimborsare quanto dovuto alle due finanziarie e liberare il bilancio familiare dal peso delle rate di 230 e 111 euro.

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