Legge per la composizione delle crisi da sovraindebitamento (salva suicidi) e piano del consumatore – Considerazioni su meritevolezza e merito creditizio del debitore

La legge 3/2012 (salva suicidi) per la composizione delle crisi da sovraindebitamento e il piano del consumatore

La scelta operata dal legislatore induce ad escludere anzitutto che la finalità della norma sia unicamente quella di offrire al debitore consumatore sovraindebitato una possibilità di soluzione della crisi mediante il sacrificio dei creditori. A differenza dell’impresa in stato di insolvenza, assumono rilevanza le ragioni della crisi e la condotta del debitore: solo al debitore meritevole può essere concesso l’effetto esdebitatorio, mentre al debitore sovraindebitato non meritevole è precluso godere degli effetti del piano del consumatore, potendo egli ottenere l’effetto esdebitatorio solamente tramite l’accordo con i creditori o la liquidazione dei beni.

A differenza dell’imprenditore, il debitore consumatore non è soggetto al rischio d’impresa e dunque alla alterne fortune del mercato, ma solamente alla conseguenze delle proprie scelte di vita. Sotto questo profilo, è comprensibile la scelta del legislatore di introdurre una condizione di ammissibilità del rimedio in esame che involge valutazioni sulla riconducibilità del sovra indebitamento ad una condotta colpevole o meno del consumatore, a differenza di quanto accada nella disciplina fallimentare.

Nell’ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, eventuali crediti alimentari devono essere rimborsati integralmente. Cosi' come i crediti verso terzi per stipendio, salario o altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento. Pure integralmente devono essere rimborsati i creditori muniti di privilegio, pegno e ipoteca. Nei debiti risanabili attraverso la composizione della crisi da sovraindebitamento rientrano, invece, quelli di natura tributaria. E’ tuttavia esclusa la possibilità di ridurre gli importi dovuti per l’IVA e per le ritenute di acconto operate e non versate.

Per omologare il piano proposto dal debitore consumatore, il giudice deve verificare la fattibilità e l’idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti che devono essere integralmente rimborsati, ed escludere che il consumatore debitore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Piano del consumatore e meritevolezza richiesta al debitore consumatore

Quindi, l’omologazione del piano del consumatore è subordinata ad un giudizio di esclusione da parte del giudice di due circostanze:

  1. che il consumatore debitore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;
  2. che il consumatore abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per effetto di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

La presenza anche di una soltanto di tali circostanze ostative sortisce un effetto paralizzante, imponendo al giudice il diniego dell’omologa.

Si può dire senz’altro che il consumatore meritevole è quello che non poteva ragionevolmente prevedere di non poter adempiere: si tratta dunque di un soggetto che, valutate la situazione attuale e quella futura, fa affidamento sulla propria capacità di pagare i creditori in base ad una valutazione di buon senso.

Il secondo presupposto, invece, ci dice che il debitore è meritevole quando ha assunto un debito eccessivo senza che gli si possa essere mosso alcun rimprovero in ragione della consistenza del proprio patrimonio.

Il riferimento soggettivo cui sembra rifarsi la norma è quello di una persona in grado di fare una valutazione presente e futura sulla propria capacità economica in rapporto con i debiti che assume. Si tratta dunque di una figura vicina a quella del buon padre di famiglia, in grado di orientarsi nel mondo economico secondo orizzonti di normalità e buon senso.

Ragionando a contrario, può dirsi senz’altro meritevole il debitore che si trovi a dover affrontare una crisi da sovraindebitamento a cagione di esigenze sopravvenute non ragionevolmente prevedibili, ovvero che abbia ragionevolmente valutato la propria capacità restitutoria sulla base di elementi non rivelatisi fondati.

La norma, dunque, per un verso, non assume a modello un soggetto particolarmente avveduto e previdente, né tuttavia pare riferirsi ad un soggetto ingenuo, incapace di orientare le proprie scelte secondo criteri razionali.

Piano del consumatore ed il problema del merito creditizio assegnato dal creditore al debitore consumatore

Come sappiamo, gli istituti di credito sono tenuti a fare una valutazione sulla capacità del debitore di restituire il prestito, sulla base della quale orientare la decisione di concedere o meno credito: tale norma è direttamente finalizzata alla tutela del sistema creditizio benché abbia anche una indiretta finalità di protezione del consumatore, impedendogli di assumere ingenti debiti per il consumo di beni.

La legge 3/2012 per la composizione della crisi da sovraindebitamento, in particolare la procedura di presentazione del piano del consumatore, non ha preso in considerazione in maniera diretta, nel giudizio di meritevolezza, la condotta dei creditori. Tuttavia, non ha escluso che tale condotta, sviata rispetto ai canoni di buona fede e correttezza, possa incidere sulla valutazione della meritevolezza nel caso in cui abbia indotto in errore incolpevole il debitore.

E’ però opportuno evidenziare che la mancata valutazione da parte dell’istituto di credito del merito creditizio non assurge a motivo di discolpa del debitore consumatore. Infatti, il modello di debitore consumatore meritevole, come accennato, è quello di un soggetto mediamente in grado di capire il senso delle proprie scelte e di valutare in piena autonomia le conseguenze di un impegno economico, senza il bisogno che altri soggetti, ed in particolare il creditore, lo indirizzino e ne tutelino i diritti e gli interessi impedendogli di assumere un debito poiché eccessivo rispetto al proprio patrimonio.

Il legislatore ha in un certo senso bilanciato i contrapposti interessi. Per un verso, ha ammesso ai benefici della legge soggetti anche non particolarmente avveduti ed oculati nella gestione del proprio patrimonio; per altro verso, ha ritenuto non rilevante e dunque neutra la condotta non collaborativa o inadempiente del creditore, a meno che questa, caratterizzata da mala fede, abbia offuscato la capacità del debitore di cogliere il senso dell’operazione economica, inducendolo ad assumere il debito nella ragionevole consapevolezza, rivelatasi poi erronea, di poterlo adempiere.

In altri termini, non può ritenersi meritevole di tutela il debitore che ha assunto debiti eccessivi rispetto alle proprie possibilità anche se il creditore non abbia frenato la sua propensione ad indebitarsi.

Ciò non esclude che la violazione dell’obbligo di valutare il merito creditizio, non direttamente sanzionato dalla legge, possa incidere sul singolo rapporto contrattuale ed essere utile al fine di riportare alla giusta dimensione l’indebitamento.

Del resto, si consideri anche che spostando l’accento della meritevolezza sul comportamento del creditore, accadrebbe inevitabilmente che coloro che hanno concesso credito a livelli di normale indebitamento verrebbero ad essere penalizzati dalla esdebitazione concessa al debitore consumatore per effetto di inadempimenti attribuibili ai creditori che, successivamente, hanno concesso credito determinando lo stato di sovraindebitamento.

10 Agosto 2016 · Patrizio Oliva


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