Informazioni generali – Permessi di soggiorno
Che cos'è il permesso di soggiorno?
È un'autorizzazione rilasciata dal Questore che attribuisce allo straniero il diritto di soggiorno sul territorio dello Stato. Può essere di durata variabile.
Dove e quando posso richiederlo?
Il permesso di soggiorno deve obbligatoriamente essere richiesto entro otto giorni lavorativi dal tuo ingresso nel territorio italiano o dal tuo ingresso in uno Stato Schengen (salvo nei casi di ingresso e soggiorno in Italia per visite, affari, turismo e studio di durata non superiore ai tre mesi, per i quali è sufficiente la dichiarazione di presenza da rilasciare in frontiera oppure al Questore della provincia in cui ti trovi):
- allo Sportello Unico competente nei casi di contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato, indeterminato e stagionale, nonché nei casi di conversione del permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato, indeterminato e stagionale, per ricongiungimento familiare;
- al Questore della Provincia in cui ti trovi negli altri casi.
Quali documenti devo presentare per ottenere il permesso di soggiorno?
Devi presentare il tuo passaporto e il visto di ingresso. Ti verrà dato un modulo su cui indicare i tuoi dati anagrafici e quelli degli eventuali figli minori che ti accompagnano, il luogo e il motivo di soggiorno. Alla domanda devi allegare anche 4 fotografie formato tessera.
La Questura trattiene una copia di tutti i documenti. Un'altra copia ti verrà invece consegnata come ricevuta e deve contenere: il timbro dell'ufficio a cui è stata presentata la richiesta, la firma del funzionario incaricato, la data di presentazione della richiesta, il giorno di ritiro del permesso di soggiorno.
Attenzione: Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
Quanto dura il permesso di soggiorno?
Dipende dai motivi per cui lo richiedi. Per motivi di lavoro la durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal contratto di soggiorno stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un lavoratore straniero. Comunque non può superare:
- la durata complessiva di 9 mesi, in caso di uno o più contratti di lavoro stagionale;
- la durata di 1 anno, in caso di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- la durata di 2 anni, in caso di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- la durata di 2 anni, in caso di lavoro autonomo.
Per altri motivi la durata del permesso di soggiorno coincide con quella prevista dal visto d'ingresso e comunque non può superare:
- 1 anno a seconda alla durata del corso di studio che si deve seguire; il permesso è rinnovabile di anno in anno per corsi pluriennali;
- una durata pari ai procedimenti di concessione o di riconoscimento per:
- acquisto cittadinanza;
- stato di apolide;
- rifugiato politico;
- emigrazione in altro paese.
- un tempo definito in base a necessità documentate, in tutti gli altri casi.
Attenzione: Se dimostri di essere venuto in Italia per almeno 2 anni consecutivi per prestare lavoro stagionale, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, il tuo datore di lavoro può richiedere il rilascio del nulla osta al lavoro pluriennale in tuo favore fino a un massimo di 3 anni, per la durata temporale annuale di cui hai usufruito nell'ultimo dei 2 anni precedenti. I visti di ingresso per le annualità successive alla prima sono concessi dall'Autorità Consolare, previa esibizione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro stagionale, trasmessa al lavoratore interessato dal datore di lavoro, che provvede, altresì, a trasmetterne copia allo Sportello Unico competente.
Nei casi di ricongiungimento familiare e di lavoro autonomo, la durata del permesso di soggiorno non può essere superiore a 2 anni.
Come posso rinnovare il mio permesso di soggiorno?
Devi presentare una richiesta di rinnovo al Questore della Provincia in cui risiedi, rispettando queste scadenze:
- 90 giorni prima della scadenza, se hai un contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- 60 giorni prima della scadenza, se hai un contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato;
- 30 giorni prima della scadenza, negli altri casi.
Quanto dura il rinnovo?
Il permesso di soggiorno viene rinnovato per una durata non superiore a quella iniziale.
Quando non è rinnovabile il permesso di soggiorno?
Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato se hai interrotto il soggiorno in Italia, permanendo all'estero, per un periodo continuato superiore a 6 mesi, o superiore alla metà del periodo di validità del tuo permesso di soggiorno, a meno di gravi motivi (servizio militare e simili).
Ho un permesso di soggiorno per turismo. Posso rinnovarlo?
Sì, ma solo per seri motivi, come quelli umanitari o dovuti ad obblighi costituzionali ed internazionali.
Posso convertire il mio permesso di soggiorno per studio in permesso per motivi di lavoro?
Sì, prima della scadenza e nei limiti delle quote di ingresso annuali, per lavoro subordinato o autonomo, appositamente riservate a tal fine ai cittadini stranieri:
- in caso di lavoro subordinato, devi presentare i documenti che dimostrano l'esistenza di un rapporto di lavoro;
- in caso di lavoro autonomo, devi presentare la documentazione relativa all'attività che andrai a svolgere e alla disponibilità finanziaria necessaria per esercitarla.
Attenzione: per la conversione del permesso di soggiorno dei minori che raggiungono la maggiore età in Italia, e di coloro che si laureano in Italia, non occorre verificare la disponibilità di quote.
Se ho un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, posso convertirlo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato?
- Sì, se hai già avuto un rapporto di lavoro stagionale lo scorso anno e sei al secondo ingresso;
- se invece sei al tuo primo ingresso in Italia, puoi cambiare datore di lavoro nel periodo di validità del permesso di soggiorno (9 mesi), ma sempre nell'ambito di un rapporto di lavoro stagionale; al termine del rapporto di lavoro devi tornare nel tuo Paese e puoi richiedere il diritto di precedenza per l'anno successivo.
Posso utilizzare il mio permesso di soggiorno per lavoro subordinato, autonomo e/o per motivi familiari per altre attività?
Sì, anche senza conversione o rettifica, per tutto il periodo di validità del permesso. Per esempio:
- il permesso di soggiorno per lavoro subordinato (non stagionale) ti permette di esercitare un lavoro autonomo o come socio lavoratore di cooperative;
- il permesso di soggiorno per lavoro autonomo ti permette di esercitare un lavoro subordinato, rispettando le comunicazioni obbligatorie previste dalla legge, attraverso il modello unificato; in questo caso, il datore di lavoro deve darne comunicazione anche allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso l'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura, inviando il contratto di soggiorno per lavoro subordinato;
- il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore ti permette di esercitare un lavoro subordinato o un lavoro autonomo;
- il permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione ti permette di esercitare un lavoro subordinato per non più di 20 ore settimanali, anche cumulabili per 52 settimane, ma comunque entro il limite di 1.040 ore l'anno. Questo permesso può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, nei limiti delle quote annuali appositamente previste a tal fine.
Attenzione: per la conversione del permesso di soggiorno dei minori che raggiungono la maggiore età in Italia, e di coloro che si laureano in Italia, non occorre verificare la disponibilità di quote.
Mi possono rifiutare o revocare il permesso di soggiorno?
Il permesso di soggiorno ti può essere revocato se ti vengono a mancare i requisiti previsti per il soggiorno in Italia, a meno che non esistano seri motivi: umanitari per esempio, o determinati da obblighi costituzionali o internazionali.
Cosa posso fare se mi rifiutano o revocano il permesso di soggiorno?
Entro 60 giorni dalla notifica del decreto, puoi fare ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) competente per la Questura che lo ha emesso, qualora la revoca o il diniego del soggiorno riguardi i motivi di lavoro.
Se invece ti è stato negato o revocato per motivi di famiglia, puoi presentare ricorso innanzi al Tribunale ordinario, entro 60 giorni dalla data di notifica.
Ho un permesso di soggiorno per motivi di studio. Posso farlo convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo?
Sì, a condizione che ci sia la disponibilità delle quote indicate dal Decreto flussi e si tratti di un'attività il cui esercizio non sia vietato dalla legge e tu sia in possesso dei requisiti, dei mezzi economici disponibili e dell'alloggio.
Attenzione: per la conversione del permesso di soggiorno dei minori che raggiungono la maggiore età in Italia, e di coloro che si laureano in Italia, non occorre verificare la disponibilità di quote.
Ho un permesso di soggiorno per lavoro subordinato e voglio avviare un'attività autonoma: devo farlo convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo?
No, puoi svolgere direttamente l'attività autonoma. In sede di rinnovo potrai richiedere il permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
Che diritti ho come titolare di permesso di soggiorno?
- Puoi iscriverti presso i Centri per l'Impiego ed avere la tua scheda professionale;
- puoi iscriverti al Servizio Sanitario Nazionale;
- puoi regolarizzare la tua posizione con l'INPS (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale;
- puoi regolarizzare la tua posizione con l'INAIL (Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro);
- puoi richiedere l'iscrizione anagrafica presso il Comune di residenza;
- puoi richiedere l'iscrizione alla scuola per i figli minori;
- puoi aderire e/o promuovere un'associazione;
- puoi iscriverti al sindacato.
Che doveri ho come titolare di permesso di soggiorno?
Hai l'obbligo di esibire il tuo permesso e/o di soggiorno, passaporto o altro documento di identità nei seguenti casi:
- agli impiegati della pubblica amministrazione, se hai bisogno di licenze, autorizzazioni, iscrizioni, ecc.
- a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza; se non lo fai, vieni punito con l'arresto fino a 6 mesi ed una multa. L'autorità di pubblica sicurezza, quando sussista un valido motivo, può richiederti anche informazioni e prove sul tuo reddito (da lavoro o da altra fonte legittima), sufficiente a sostenere te ed i tuoi familiari conviventi in Italia.
Hai inoltre l'obbligo di comunicare al questore competente per territorio le eventuali variazioni del tuo domicilio abituale, entro i quindici giorni successivi.
Se perdo il lavoro, perdo anche il permesso di soggiorno?
No, quando il lavoratore straniero perde il posto di lavoro, il datore di lavoro che lo ha assunto deve darne comunicazione allo Sportello Unico e al Centro per l'Impiego competenti entro cinque giorni dalla data di licenziamento. Il Centro per l'Impiego provvede all'inserimento del lavoratore nell'elenco anagrafico, ovvero provvede all'aggiornamento della posizione del lavoratore qualora già inserito. Il lavoratore mantiene l'inserimento in tale elenco per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, ad esclusione del lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore a 6 mesi.
Cosa sucede se ho rinunciato al mio lavoro pero’ ho il permesso di soggiorno fino marzo del 2012. Quanto tempo ho per trovare un’altro datore di lavoro? o svolgere l’attività autonoma?
grazie.
Cosa sucede si non mi presento entro gli 8 giorni nela prefettura? ho un visto per 365gg, per motivo laboro subordinado. Perdo il visto?
Sì, le conviene recarsi in prefettura. Probabilmente devono solo farle qualche comunicazione.
Costerà 500 euro mettere in regola le colf o le badanti irregolari.
Per avvalersi della procedura di regolarizzazione si presenta la dichiarazione di emersione fra il 1° e il 30 settembre 2009.
Ma attenzione, perché con false dichiarazioni di emersione si rischiano fino a 6 anni di carcere. Sono stati fissati anche limiti minimi di reddito per il datore che regolarizza il lavoratore in nero.
Inoltre ogni nucleo familiare può regolarizzare al massimo 3 lavoratori extra Ue: una colf per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare e 2 badanti per le attività di assistenza a persone affette da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza.
La proposta del Governo, presentata sotto forma di emendamento alla manovra d’estate all’esame delle commissioni Bilancio e Finanze della Camera, introduce del decreto legge l’articolo 1-bis, dedicato alla “Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie”.
Una formula per indicare il varo di una sanatoria per quei cittadini, soprattutto extra Ue, che prestano la loro attività in famiglia e che con l’entrata in vigore della legge sulla sicurezza, che introduce il reato di clandestinità, si troverebbero in gravi difficoltà.
E con loro le tante famiglie nelle quali prestano l’attività di assistenza a familiari o di lavoro domestico. Ecco, passo dopo passo, la procedura di regolarizzazione predisposta dal Governo, modificata nel corso dell’esame delle commissioni Bilancio e Finanze della Camera.
Chi può presentare la domanda
La domanda per la sanatoria di colf e badanti può essere presentata da un datore di lavoro italiano o cittadino di un Paese dell’Unione europea o extracomunitario (se in possesso di titolo di soggiorno), che alla data del 30 giugno 2009 occupava irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno 3 mesi lavoratori italiani o cittadini di un Paese Ue o lavoratori extracomunitari presenti in Italia. Altro vincolo è che il datore continui a occupare questi lavoratori alla data di presentazione della denuncia.
I lavoratori devono essere impiegati come colf o badanti. Per quanto riguarda le badanti, viene puntualizzato che la regolarizzazione può essere fatta anche da un componente della famiglia non convivente con la persona non autosufficiente per la quale si rende necessaria l’assistenza di questa figura.
Quando e a chi si invia la domanda
La domanda si invia dal 1° al 30 settembre 2009 all’Inps per il lavoratore italiano e per il cittadino Ue o allo sportello unico per l’immigrazione per il lavoratore extracomunitario.
Quanto costa
La dichiarazione di emersione si presenta previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ogni lavoratore. Contributo che non è deducibile ai fini dell’imposta sul reddito.
Cosa deve contenere la dichiarazione di emersione del cittadino extra Ue
La dichiarazione da presentare, con modalità informatiche, allo sportello unico per l’immigrazione per i lavoratori extra Ue deve contenere i dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al titolo di soggiorno, se il datore di lavoro è extracomunitario.
Oltre a questo si devono indicare le generalità e la nazionalità del lavoratore extracomunitario occupato al quale si riferisce la dichiarazione, gli estremi del passaporto o di un altro documento equipollente valido per l’espatrio.
Per l’assunzione delle colf (ma non per le bandanti) è necessario, poi, indicare tipologia e modalità di impiego, oltre all’attestazione da parte del datore di lavoro del possesso di un reddito imponibile non inferiore a 20mila euro annui in caso di famiglia con un solo percettore di reddito o di almeno 25mila euro in caso il nucleo sia composto da più soggetti conviventi percettori di reddito.
Per le badanti è stata approvata una modifica: la regolarizzazione può essere fatta anche da un componente della famiglia non convivente con la persona non autosufficiente per la quale si rende necessaria l’assistenza di questa figura.
Necessario allegare l’attestazione dell’occupazione del lavoratore per il periodo previsto dalla sanatoria, la dichiarazione della retribuzione convenuta (non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro) e, in caso di lavoro domestico, l’orario lavorativo a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore a 20 ore settimanali.
E, ancora, la proposta di contratto di soggiorno, gli estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfetario.
Limitazioni alla regolarizzazione
La disposizione prevede un limite nell’assunzione di lavoratori extra Ue: ogni nucleo familiare può regolarizzare una colf per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare e 2 badanti per le attività di assistenza a persone affette da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza ( in questi caso il datore deve produrre una certificazione della struttura sanitaria pubblica o del medico convenzionato con il Ssn che attesti la limitazione dell’autosufficienza della persona per la quale viene chiesta l’assistenza, attestando eventualmente anche la necessità della presenza di 2 persone per l’assistenza).