Responsabilità del vettore aereo – L’eventuale danno non patrimoniale derivante dalla perdita del bagaglio deve essere provato

In base alla Convenzione di Montréal sul trasporto aereo internazionale, ratificata anche dalla legge nazionale, la responsabilità del vettore per i danni derivanti dalla perdita del bagaglio è limitata a 1.164 euro.

La domanda che ci si pone è se il limite previsto per i danni derivanti dalla perdita del bagaglio valga per i soli danni materiali, o anche per quelli non patrimoniali (ossia lo stress ed i disagi psicologici conseguenti alla indisponibilità degli oggetti personali, ad esempio).

Al quesito hanno risposto i giudici della Corte di cassazione con la sentenza 14667/15.

I giudici di legittimità hanno ritenuto, innanzitutto, che i danni derivanti dalla perdita del bagaglio non possano ascriversi alla fattispecie del c.d. danno da vacanza rovinata, che riguarda il diverso aspetto della responsabilità dell'organizzatore e del venditore per le obbligazioni assunte con la vendita di un pacchetto turistico.

A giudizio degli ermellini, va poi osservato che la Convenzione di Montréal lascia ai singoli Stati la libertà di prevedere o meno il risarcimento del danno non patrimoniale: tocca ai singoli ordinamenti decidere se risarcire o meno, oltre al danno materiale, il danno non patrimoniale.

Per quanto concerne l'ordinamento italiano, e in particolare i princìpi in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali, derivanti dalla perdita del bagaglio, è subordinato alla dimostrazione del nesso causale tra la ritardata consegna dei bagagli ed il pregiudizio non patrimoniale lamentato, ossia lo stress ed i disagi psicologici conseguenti alla indisponibilità degli oggetti personali.

16 Luglio 2015 · Marzia Ciunfrini




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