Pensione di reversibilità – ripartizione fra coniuge superstite ed ex coniuge
La ripartizione della pensione di reversibilità fra il coniuge superstite e l'ex coniuge deve essere disposta tenendo conto della durata dei rispettivi matrimoni non come un criterio rigidamente matematico ed esaustivo ma come un elemento la cui valutazione non può in nessun caso mancare e anzi a tale elemento -secondo le parole del giudice delle leggi - può essere riconosciuto valore preponderante, e il più delle volte decisivo, ma non sino a diventare esclusivo, nell'apprezzamento del giudice la cui valutazione non si riduce a un mero calcolo aritmetico.
Rimane affidato al giudice di merito un ampio margine di valutazione tale da poter fare diventare più o meno rilevante il criterio della durata del matrimonio. Ciò non consente peraltro di affermare che il criterio della durata del matrimonio non debba avere normalmente un rilievo centrale per la sua capacità di rispondere almeno in astratto alle esigenze di equità e di solidarietà cui deve tendere la ripartizione della pensione fra l'ex coniuge e il coniuge superstite.
Se il giudice si discosta da tale criterio, al fine di dare rilievo ad altri criteri idonei a realizzare le finalità e i requisiti che sono alla base del diritto alla reversibilità, deve quindi rendere una motivazione esaustiva e logica delle ragioni che lo hanno portato a tale decisione. Ciò in particolare quando il criterio della durata del matrimonio viene ad assumere, come nella decisione in esame, un rilievo del tutto marginale.
In sintesi, sono queste le indicazioni giurispudenziali che fornisce la Corte di Cassazione con la sentenza numero 5136 del 6 febbraio 2014.
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