Accesso alla pensione di invalidità – Dal 28 giugno 2013 si prende in considerazione il solo reddito del richiedente

La legge 99/13 dispone che il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte.

La disposizione si applica anche alle domande di pensione di inabilità in relazione alle quali non sia intervenuto provvedimento definitivo e ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva al 28 giugno 2013, limitatamente al riconoscimento del diritto a pensione a decorrere dalla medesima data, senza il pagamento di importi arretrati.

In pratica, il legislatore ha inteso definire un nuovo regime reddituale senza, tuttavia, pregiudicare le posizioni di tutti quei soggetti che avendo presentato domanda nella vigenza della precedente normativa (per la quale il requisito reddituale di accesso alla pensione teneva conto del reddito personale dell'invalido e di quello del coniuge del medesimo) non avessero ancora visto la definizione in sede amministrativa del procedimento ovvero fossero parti di un procedimento giudiziario ancora sotto giudizio.

Questi i principi espressi dai giudici della Corte di cassazione, in tema di requisiti reddituali per l'accesso alla pensione di invalidità, nell'ordinanza 13434/15.

3 Luglio 2015 · Stefano Iambrenghi




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