Pensione di inabilità » Per l’accesso al beneficio vanno conteggiati anche i redditi degli altri componenti del nucleo familiare

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Requisiti per ottenere la pensione di inabilità: va calcolato anche il reddito degli altri componenti del nucleo familiare (per le richieste effettuate prima del 28 giugno 2013).

Ai fini della determinazione del requisito reddituale previsto per l’attribuzione della pensione di inabilità, rileva anche il reddito degli altri componenti del nucleo familiare dell’interessato, in quanto tale intervento è stato concepito come sostitutivo della solidarietà familiare e presuppone, quindi, l’assenza nell'ambito di quest’ultima di mezzi idonei a garantire i bisogni di vita dell’inabile.

Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 24361/14.

La pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Come noto, per poterla ottenere, è necessario che il reddito annuale dell’interessato non superi un tetto determinato, fissato annualmente dalla Direzione Centrale delle Prestazioni dell’INPS con delle specifiche circolari.

Fin ora, secondo giurisprudenza di legittimità, nel conteggio dei requisiti economici, erano stati esclusi i redditi degli altri componenti del nucleo familiare

Ma, con la pronuncia in esame è stato chiarito che, ai fini del calcolo, va sommato anche il reddito degli altri componenti del nucleo familiare dell’interessato.

A parere degli Ermellini, infatti, la pensione di inabilità è stato concepita come un mezzo sostitutivo della solidarietà familiare e presuppone, quindi, l’assenza nell'ambito di quest’ultima di mezzi idonei a garantire i bisogni di vita dell’inabile.

Dunque, la norma che istituisce la pensione di inabilità, riconosce alla solidarietà familiare una funzione integrativa dell’intervento assistenziale pubblico.

In parole povere, solo laddove manca la famiglia è giusto che intervenga lo Stato. Interpretazione che, secondo i giudici del Palazzaccio, risulta anche conforme ai principi più volte affermati dalla Corte Costituzionale.

Questa conclusione, sarà tuttavia sovvertita per le richieste intervenute successivamente al 28 giugno 2013, data in cui è entrato in vigore un altro testo normativo, secondo cui il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte.

Dunque, la sentenza va applicata a tutte quelle richieste per la pensione di inabilità effettuate prima del 28 giugno 2013.

19 Novembre 2014 · Gennaro Andele




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