Patto di quota lite – l’avvocato non può pretendere un compenso percentualmente rapportato al danno risarcito al cliente

Cosa è il patto di quota lite

Il patto di quota lite è l’accordo che può intervenire fra avvocato e cliente in virtù del quale il primo percepisce, quale compenso per l’attività espletata, una quota del bene oggetto della lite, a risultato ottenuto.

Secondo il Consiglio nazionale Forense è illecito l’accordo volto a spartirsi il ricavato al termine dell’incarico, quando l’ammontare di ciò che percepirà il cliente e' ben chiaro e determinato. Diversamente, e' considerata valida la pattuizione con cui si stabilisce, in percentuale, il compenso dell’avvocato a monte dell’incarico, quando ancora né si conosce l’esito del giudizio, né tanto meno quanto il cliente percepirà in concreto.

Ad esempio, e' considerato illecito l'accordo in cui il cliente promette al proprio legale il 20% di quanto il giudice gli riconoscerà in sentenza, nei confronti della controparte, mentre e' valido il patto con cui il cliente promette all'avvocato il 20% di quanto egli, nella domanda giudiziale, chiede alla controparte, sebbene ancora non sia dato conoscere l’importo concreto che, alla fine del giudizio, il giudice gli riconoscerà.

In pratica, la percentuale fissata come compenso per l'avvocato può essere rapportata al valore astratto dei beni in contesa, ma non al risultato concreto. Questo perché il legale non può partecipare al rischio della causa, vedendo aumentare, diminuire o addirittura annullarsi il proprio compenso a seconda di quanto, con la sentenza definitiva, il proprio cliente percepirà.

I compensi dell'avvocato devono essere sempre proporzionati all'attività svolta

In ogni caso, tuttavia, anche se concordati con la pattuizione di quota lite, i compensi devono essere proporzionati all'attività svolta. Lo stesso codice deontologico forense vieta all'avvocato di presentare una parcella rapportata a una domanda giudiziale il cui esito è quasi scontato a favore del proprio cliente e per il cui conseguimento non è richiesta un'attività particolarmente onerosa e impegnativa.

Su questi aspetti la corte di Cassazione a sezioni unite (sentenza 25012/14) è stata chiamata ad esprimersi in seguito al ricorso di un avvocato che pretendeva il diritto ad un onorario stabilito, non secondo i canoni fissati dal CNF, ma in percentuale al valore effettivo della causa. Insomma, proprio secondo quello che era l’obiettivo, prima che fosse snaturato dal CNF, del patto di quota lite introdotto da Bersani con le liberalizzazioni del 2006 (le famose lenzuolate).

Il Consiglio Nazionale Forense può valutare l'equità del patto di quota lite rispetto alla prestazione fornita al cliente

L'aleatorietà dell'accordo del patto di quota lite non esclude, a parere della Corte di cassazione, la possibilità di valutarne l'equità: se, cioè, la stima effettuata dalle parti era, all'epoca della conclusione dell'accordo che lega compenso e risultato, ragionevole o, al contrario, sproporzionata per eccesso rispetto alla tariffa di mercato, tenuto conto di tutti i fattori rilevanti, in particolare del valore e della complessità della lite e della natura del servizio professionale, comprensivo dell'assunzione del rischio.

A questo criterio, secondo i giudici di legittimità, si è attenuto il Consiglio nazionale forense, il quale ha rilevato la manifesta eccessività e l'iniquità del compenso richiesto dall'avvocato ricorrente, attesa l’abnorme percentuale dello stesso in rapporto al risarcimento in una controversia dall'esito ben prevedibile e di non così rilevante difficoltà, non essendovi oggettivamente alcuna incertezza né in ordine al punto della responsabilità del danneggiante né in ordine alla quantificazione del danno (che non sarebbe potuto scendere al di sotto dell'importo del massimale assicurato).

E così l'avvocato ingordo, che voleva giocare con le regole fissate per il patto di quota lite, come si fa con quello delle tre carte, se ne torna a casa con la "pive nel sacco" e paga pure le spese di giudizio.

26 Novembre 2014 · Marzia Ciunfrini


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