Patente scaduta e rinnovo » Come fare per recuperare la patente in caso di ritiro

Come riavere la patente ritirata per scadenza

Durante il corso della vita, può capitare che la patente di guida venga ritirata. Ad esempio il ritiro può avvenire, quando, per una dimenticanza, ci si scorda di effettuare il rinnovo e si continua a circolare con la patente scaduta.

All'interno dell'articolo, faremo chiarezza su quando effettuare il rinnovo ed in caso di guida con patente scaduta, quali sono le sanzioni a cui si va incontro e come fare per recuperarla.

Quando rinnovare la patente di guida

Il rinnovo della patente va effettuato al termine di un determinato periodo di tempo stabilito in base all'età dell'automobilista.

Per la patente A, B e B-E:

  • Età inferiore ai 50 anni: validità 10 anni
  • Età compresa tra 50 e 70 anni: validità 5 anni
  • Età compresa tra 71 e 80 anni: validità 3 anni
  • Età superiore a 80 anni: validità 2 anni

Invece per la patente C e D:

  • Fino a 65 anni: validità 5 anni
  • Oltre i 65 anni: patente C rinnovata per 2 anni
  • Dai 68 anni: patente D declassata a C

La procedura per il rinnovo della patente

Prima della scadenza della propria patente di guida, bisogna sottoporsi a una visita medica per il rinnovo della stessa. Il costo della visita varia in funzione alla struttura e al tipo di patente da rinnovare e può essere sostenuta anche in una Scuola guida. Ovviamente, rivolgersi a un’autoscuola avrà costi leggermente superiori, con il vantaggio di non dover sbrigare singolarmente tutte le pratiche sotto elencate.

Prima di presentarsi alla visita bisogna:

  1. versare €9,00 sul c/c 9001, bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione;
  2. acquistare una marca da bollo di € 14,62.

Non tutti i medici possono rilasciare il certificato necessario per il rinnovo della patente.

Le figure professionali autorizzate dal Codice sono:

  • Medici delle ASL
  • Medici del Ministero della Salute
  • Medici della Polizia di Stato
  • Medici dei Vigili del Fuoco
  • Medici militari
  • Medici delle Ferrovie dello Stato
  • Medici del Ministero del Lavoro

Se la visita avrà esito positivo, il medico rilascerà all'interessato il relativo certificato, dove verrà posta la marca da bollo, e invierà comunicazione della conferma di validità al Ministero dei Trasporti.

Il certificato andrà custodito insieme alla patente scaduta, in attesa che arrivi il tagliando adesivo da applicare sulla patente.

Sarà il Ministero a spedire al domicilio dell'automobilista interessato il tagliando adesivo che attesterà la validità della patente di guida e che andrà applicato sul documento.

E’ possibile avere informazioni sullo stato della pratica, contattando il numero verde 800-23.23.23

Le sanzioni per guida con patente scaduta

In caso di guida con patente scaduta, la stessa viene ritirata dalla Polizia e inviata alla Prefettura UTG del luogo dove è stata commessa la violazione. La patente verrà poi restituita dall'Ufficio Patenti dopo l'esibizione di un certificato medico comprovante l'idoneità alla guida. Nel caso di ritiro, trascorso il termine del ritiro stesso, bisogna recarsi in Prefettura ed esibire la certificazione medica di idoneità alla guida.

La patente europea è stata modificata con il decreto legislativo numero 2 del 2013, che ha modificato l’articolo 126 del Codice della Strada.

Con questa correzione della normativa sono state introdotte alcune importanti novità.

Tra queste assumono particolare rilievo la previsione di nuove categorie di patenti, modifiche alla durata e alla validità del documento di guida.

Non è cambiata, tuttavia, la procedura sanzionatoria per chi circola con la patente scaduta.

La guida di un veicolo (automobile, moto o scooter) con la patente scaduta comporta l’irrogazione di una sanzione pecuniaria e il ritiro del documento di guida.

Infatti, chi si mette alla guida di un veicolo fin dal primo giorno dopo la scadenza, va incontro al ritiro della patente e ad una multa da 163 € a 658 €, secondo il comma 11 dell'articolo 126 del Codice della Strada, che recita: Chiunque guida con patente o con altra abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8, 10, 11 e 12, scaduti di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 163 euro a 658 euro. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, del certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB o della carta di qualificazione del conducente rilasciata ad un conducente titolare di patente di guida emessa da altro Stato, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Al conducente titolare di patente di guida italiana che, nell'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto per la quale è richiesta l'abilitazione di cui all'articolo 116, comma 11, guida con tale abilitazione scaduta, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 216, comma 6.

Comunque, chi dimentica di rinnovare la patente sarà soggetto al ritiro del documento e al pagamento di una sanzione ma non resterà a piedi per molto tempo.

Basterà infatti ottenere il certificato medico di abilitazione e presentarsi alla prefettura per rimettersi regolarmente al volante.

Lo ha chiarito la prefettura di Bergamo con la circolare numero 583 del 6 febbraio 2013.

6 Giugno 2013 · Marzia Ciunfrini


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

5 risposte a “Patente scaduta e rinnovo » Come fare per recuperare la patente in caso di ritiro”

  1. Anonimo ha detto:

    Buona sera,
    Novità, ho trovato una fotocopia della mia patente e nel retro c’è la data di scadenza che è il 21/12/2015, la segretaria invece della commissione medica mi aveva riferito che la data di scadenza della mia patente era il 24/09/2013. Non capisco se sia un errore loro, perché i 3 fatidici anni scaderebbero il 21 dicembre di quest’anno.

    La mia domanda è: se non fossero passati 3 anni fatidici dopo la Scadenza della patente… Potrei rinnovarla? Potrebbero permettermi di fare gli ulteriori esami per la commissione medica per riaverla?

    Davide

    • Annapaola Ferri ha detto:

      La risposta al suo quesito è positiva: infatti, la patente scaduta può essere rinnovata entro 3 anni dalla data di scadenza: decorso il triennio, si è obbligati a sostenere di nuovo gli esami teorico e pratico, come se non si fosse mai conseguita la patente.

  2. Anonimo ha detto:

    Buongiorno, mi chiamo Davide,
    Ho la Patente sospesa dal21/07/2011 per un tamponamento con tasso alcolemico di 1.5.
    il 16/01/2012 faccio un esame presso la Commissione medica dove porto le analisi, tutto bene (mi danno 1 anno di guida) Poi però mi trasferisco all’estero per lavoro è una settimana fa appena ritornato in Italia mi sono attivato subito per fare altre analisi presso la commissione medica per sbloccare per riavere la patente, preciso che la mia patente e scaduta 24 settembre 2013, agli uffici della commissione medica mi hanno detto di rivolgermi alla motorizzazione che però telefonicamente mi dice che sono trascorsi i 3 anni… E di recarmi personalmente da loro.
    Il problema è che se non rinnovano la mia patente dovrò dare gli esami?
    Esiste qualche possibilità che la possano rinnovare e così facendo possa accedere alle visite mediche per poi riaverla?
    Vi ringrazio di cuore per l’aiuto che vorrete darmi
    Davide

    • Andrea Ricciardi ha detto:

      Dopo 3 anni dalla scadenza, gli uffici della Motorizzazione possono disporre la revisione della patente al fine di accertare se sussiste ancora l’idoneità fisica e le abilità teorico-pratiche richieste per condurre un veicolo.

      La revisione della patente non scatta in automatico ogni qualvolta venga oltrepassato il limite dei tre anni dalla scadenza, ma può essere eventualmente disposta solo dopo una valutazione caso per caso, tenendo conto anche delle motivazioni prospettate dal richiedente per giustificare il ritardo.

      Infatti, la revisione della patente può essere disposta per verificare l’idoneità fisica (in tal caso il richiedente si deve sottoporre a visita medica) oppure per verificare le conoscenze teoriche e le abilità alla guida (in tal caso bisogna sostenere nuovamente i quiz e la prova pratica).

      In questo secondo caso si apre una trafila ben nota: prima i quiz, che è possibile affrontare tramite una scuola guida oppure da privatista presso gli uffici della Motorizzazione Civile; poi la guida su strada, da effettuare su un veicolo corrispondente alla categoria per la quale è stata rilasciata la patente in revisione.

      Il rinnovo delle patenti scadute da oltre tre anni, comunque, non può essere effettuato con modalità telematica, ma direttamente presso gli uffici della Motorizzazione Civile.

      Da un punto di vista pratico, chi ha la patente scaduta da più di 3 anni deve presentarsi presso la Motorizzazione Civile chiedendo il rinnovo della patente e il duplicato.

      Gli uffici preposti emettono il nuovo documento di guida e inviano una segnalazione all’ufficio provinciale competente, evidenziando che sono trascorsi più di 3 anni dalla scadenza. L’ufficio che riceve la segnalazione deve quindi stabilire se è opportuno sottoporre il richiedente alla revisione della patente.

      Se l’ufficio decide per la revisione, deve inviare al cittadino un avviso di avvio del procedimento, per consentirgli di presentare eventuali dichiarazioni o documentazione.

      Il procedimento di revisione equivale a rifare gli esami.

      La buona notizia è che non si applica in tutti i casi in cui la patente sia scaduta da più di 3 anni, ma solo in quelli in cui l’ufficio preposto lo ritenga necessario, valutato il singolo caso in tutti i suoi elementi.

      Il suo caso, però, è del tutto particolare, poiché è scaduta una patente che comunque sarebbe dovuta essere rinnovata esclusivamente presso la Commissione medica locale con valutazioni per alcol e droga.

    • Andrea Ricciardi ha detto:

      La nota del 26 gennaio 2009 del Ministero dei trasporti chiarisce che, da parte di numerosi Uffici provengono richieste di chiarimento in relazione alla circolare ex M.C.T.C. n. 16/71 con la quale si fornivano indicazioni sui criteri da adottare nei casi in cui si fosse rilevato che la patente di guida fosse rimasta priva di validità, per mancato rinnovo, per un periodo più o meno lungo.

      Onde evitare trattamenti difformi, la succitata circolare, alla quale si sono attenuti tutti gli Uffici Provinciali, indicava in tre anni dalla scadenza il termine massimo superato il quale diveniva opportuna la revisione della patente.

      Alla luce di quanto è emerso dal contenzioso determinato dall’applicazione della citata circolare, si ritiene che la suddetta interpretazione debba essere integrata da ulteriori elementi di giudizio nel senso sotto indicato.

      Dunque:

      la revisione non va disposta obbligatoriamente ogni qualvolta si sia superato il limite dei tre anni dall’ultimo rinnovo, ma la valutazione va fatta caso per caso tenendo conto delle argomentazioni prospettate dal richiedente circa i motivi del ritardo nella richiesta di conferma;
      l’eventuale provvedimento di revisione dovrà essere preceduto dalla comunicazione di avviso di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 ex legge n. 241/1990.
      in sede di partecipazione procedimentale, il richiedente dovrà dimostrare di non aver perso i requisiti di idoneità tecnica alla guida successivamente alla data di scadenza della patente. A tal fine potranno essere valutate dall’Ufficio dichiarazioni, anche di terzi, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altro elemento ritenuto utile allo scopo, ecc.
      non appaiono giustificati, salvo i casi eccezionali adeguatamente motivati, i provvedimenti di revisione emessi nei casi in cui venga reiterata la richiesta di duplicato della patente per mancato recapito della stessa.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!