Patente a punti » Ecco come impugnare la decurtazione

Patente a punti » Ecco come impugnare la decurtazione

In caso di decurtazione dei punti della patente, qualora si pensi sia ingiusta, per la presentazione del ricorso non è necessario attendere la comunicazione dell'Anagrafe nazionale.

In caso di sanzione, la quale comporti una decurtazione dei punti dalla patente, infatti, l’automobilista che voglia fare opposizione non deve attendere la comunicazione di avvenuta variazione dei punti che viene effettuata dall'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida una volta che il procedimento sanzionatorio si sia ormai concluso.

Al contrario, deve proporre opposizione davanti al giudice di pace già contro il preavviso di detta decurtazione, preavviso che è contenuto nel verbale di accertamento con la multa e la richiesta di pagamento.

Questo l'orientamento della Cassazione espresso con sentenza 3936/12.

Impugnare correttamente la decurtazione dei punti della patente

Quando ad un'automobilista viene elevata una sanzione che comporta anche una decurtazione dei punti della patente, per prima cosa l’autorità che ha accertato la violazione ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

Ogni variazione di punteggio, infatti, è comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Così, ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri.

Va detto, però, che il verbale di accertamento della violazione cui consegue l’applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida, è l’unico provvedimento amministrativo impugnabile.

Al di fuori di esso, non vi sono atti contro cui il conducente possa proporre ricorso al giudice.Le comunicazioni previste dall'articolo 126-bis del codice della strada sono prive di contenuto provvedimentale. In parole povere, sono semplici comunicazioni all'interessato della variazione.

Pertanto, in caso si voglia effettuare un ricorso, l'atto da impugnare resta sempre e soltanto il verbale di contestazione originario, quello, insomma, in cui viene comunicata la multa vera e propria.

2 Aprile 2014 · Andrea Ricciardi


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