Patente a punti » Quando non c’è obbligo di comunicare i dati del conducente

In tema di patente a punti, non sussiste l'obbligo di comunicare i dati del conducente per chi ha effettuato il ricorso alla multa principale.

Segnaliamo una nuova significativa sentenza in materia di patente a punti ed obbligo di comunicare i dati del conducente, secondo la quale chi impugna il verbale non deve comunicare alcunché all'autorità che ha elevato la multa.

Impugnazione multa: secondo il giudice di pace di parma non c'è l'obbligo di comunicazione dati conducente

A parere del giudice di pace di Parma, con la decisione 703/13, non vi è l'obbligo di comunicare i dati del conducente se nel frattempo il trasgressore ha impugnato di fronte al giudice di pace competente il verbale presupposto da cui scaturisce l’obbligo informativo stabilito articolo 126 bis Cds.

Per il giudice di merito, la causa relativa all'impugnazione della multa sottesa agli obblighi informativi ha natura pregiudiziale rispetto alla causa per la mancata comunicazione delle generalità di chi era alla guida.

Ciò comporta che non si può assolvere all'obbligo fino a quando il primo giudizio non risulta definito.

In nessun caso, rileva il giudice, il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l’annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione.

Effettivamente, nel sistema delineato dal codice della strada per quanto riguarda la patente a punti la decurtazione può essere attuata soltanto quando l’accertamento è definitivo, vale a dire quando risulta avvenuto il pagamento della sanzione o concluso il procedimento del ricorso (amministrativo o giurisdizionale) oppure ancora è scaduto il termine per l’opposizione.

3 Febbraio 2014 · Gennaro Andele




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