Patente a punti » Avviso di comunicazione dati del conducente: l’impugnazione del verbale non basta al proprietario del veicolo per evitare la sanzione

Avviso di comunicazione dati patente del conducente: impugnare il verbale non basta.

L’obbligo, posto a carico del proprietario del veicolo, di comunicare i dati del conducente che ha commesso la violazione del Codice della Strada costituisce un distinto obbligo, sanzionato autonomamente, che nasce dalla richiesta avanzata dall'Amministrazione ove sia contestata una violazione che determina la decurtazione dei punti patente.

Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 20974/14.

Da quanto si evince dalla suddetta pronuncia, quando si riceve una multa, il fatto di aver impugnato il verbale non esime dall’obbligo di comunicare, all’amministrazione che ha notificato la contravvenzione, anche i dati di chi era il conducente al momento dell’infrazione.

Tale obbligo, infatti, rimane solo sospeso in attesa del deposito della sentenza di primo grado, dopodichè,, tornano a decorrere i 60 giorni di tempo per la comunicazione, senza bisogno di un ulteriore invito da parte dell’Amministrazione.

Così, se ci si dimenticata di inoltrare la relativa comunicazione, si ricevere un'ulteriore multa.

A parere degli Ermellini, il dovere del proprietario del veicolo di comunicare i dati dell’effettivo conducente che ha commesso la violazione costituisce un distinto obbligo rispetto a quello del rispetto del codice della strada.

Pertanto, se l’obbligo è diverso, anche la sanzione è diversa, e viaggia su un binario autonomo e parallelo nonostante venga impugnata davanti al giudice la multa.

Da ciò ne deriva che, anche quando si impugna il verbale, proponendo ricorso al giudice di pace, corre ugualmente l’onere di comunicare i dati del conducente entro 60 giorni: obbligo che continua a decorrere, però, solo dopo il deposito della sentenza del giudice di pace.

8 Ottobre 2014 · Andrea Ricciardi




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