Attraversamento con semaforo rosso ed infrazione rilevata da Vistared – E’ il presunto trasgressore a dover provare il non corretto funzionamento del dispositivo

Come funziona il dispositivo elettronico Vistared per la rilevazione del passaggio del veicolo con semaforo rosso

Il dispositivo Vistared per la rilevazione del passaggio del veicolo con impianto semaforico in stato di luce rossa produce un filmato della durata di circa 10 secondi, composto da oltre 80 fotogrammi, che riprende l'evento in tutta la sua dinamica, dall'avvicinamento del veicolo alla linea di arresto fino all'attraversamento dell'intersezione, e si conclude con uno "zoom" per leggere la targa, consentendo così di visionare l'evento come se si fosse stati presenti sul posto.

In particolare, sono tre le tipologie di fotogramma che rendono possibile l'accertamento dell'infrazione e l'individuazione del trasgressore: i fotogrammi che riprendono il veicolo quando questo si trova prima della striscia di arresto con luce rossa già accesa e in cui vengono riportate anche le immagini relative al semaforo, la strada di provenienza, la via incidente e l'area di incrocio, cioè la panoramica dell'intersezione; i fotogrammi che riprendono il veicolo quando ha superato la striscia di arresto con luce rossa accesa, in cui sempre vengono fissate le immagini relative al semaforo con la luce di segnalazione, la strada di provenienza, la via incidente e l'area comune di incrocio, cioè la panoramica dell'intersezione; infine, un fotogramma di mero ingrandimento per la lettura del numero di targa in cui si perde la visione d'insieme come naturale conseguenza dell'ingrandimento, motivo per il quale non può essere riportata la panoramica dell'intersezione.

Tutti i fotogrammi recano in sovrimpressione la località dell'infrazione, la data e l'ora dell'evento. I rilievi fotografici possono non indicare il tempo trascorso dall'inizio della fase di rosso, in quanto il decreto di omologa del Vistared prevede due modalità alternative di funzionamento: entrata in funzione sincronizzata con l'inizio della segnalazione a luce rossa oppure entrata in funzione dopo un tempo prefissato dall'inizio del segnale rosso (in questa seconda modalità, evidentemente per limitare il numero di fotogrammi).

Passaggio con semaforo rosso ed infrazione rilevata da dispositivo elettronico - Chi si oppone alla sanzione deve provare il difetto di funzionamento

In tema di rilevazione della violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico rosso a mezzo di apparecchiature elettroniche, né il codice della strada né il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell'infrazione debba contenere, a pena di nullità, l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso.

Al contrario, l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, a considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all'idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell'attrezzatura a pregiudicarne l'efficacia.

Con specifico riferimento alla violazione dell'articolo 146 comma 3 CdS (avere proseguito la marcia con semaforo rosso) giurisprudenza consolidata ha già affermato che i documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo, ove omologati ed utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalità di installazione e di ripresa delle infrazioni, sono divenuti idonei a funzionare anche in modalità completamente automatica, senza la presenza degli agenti di polizia

Non è onere posto a carico dell'amministrazione comunale provare che fosse stata posta particolare attenzione al montaggio del sistema con specifica valutazione dell'idoneità delle strutture di sostegno in relazione alle condizioni di impiego, nè indicare le modalità di posizionamento e ubicazione del dispositivo. L'amministrazione non può essere gravata da un onere probatorio che la normativa non richiede perché l'elemento costitutivo della pretesa sanzionatoria è la documentazione fotografica dell'infrazione, rilevata con apparecchiatura omologata, mentre è onere di chi propone opposizione alla sanzione indicare in concreto sotto quale profilo l'apparecchiatura utilizzata non sarebbe conforme ai requisiti, di installazione o di funzionamento, previsti nel decreto di omologazione e come le eventuali mancanze possano avere inciso sulla rilevazione.

Per l'amministrazione è sufficiente produrre in giudizio il verbale di collaudo con il quale è stato verificato il regolare funzionamento e la regolare installazione dell'apparecchiatura.

Così i giudici della Corte di cassazione hanno argomentato la sentenza 18825/15.

25 Settembre 2015 · Giuseppe Pennuto


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