Quando si perde il ricorso presso il giudice di pace – la procedura per il pagamento della multa

Come è noto, il decreto legislativo 1° settembre 2011, numero 150, in vigore dal 6 ottobre 2011, ha, tra l'altro, introdotto significative modifiche in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, adesso regolata dall'articolo 7 del predetto decreto.

L'articolo 7, comma 11 del decreto legislativo 1° settembre 2011, numero 150, prescrive che Con la sentenza che rigetta l'opposizione il giudice determina l'importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata.

Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notifica della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate.

Pertanto, la legge ha chiaramente stabilito che è il giudice, in caso di rigetto de] ricorso, a determinare l'importo della sanzione da pagare, in misura compresa tra il minimo ed il massimo edittale stabilito per la violazione accertata e oggetto di ricorso.

Il pagamento della sanzione deve avvenire entro 30 giorni dalla notifica della sentenza, con le modalità determinate dall'Amministrazione di appartenenza dell'organo accertatore e a vantaggio di essa. La notifica della sentenza deve essere effettuata dalla Prefettura cui spetta la legittimazione passiva nel giudizio, con oneri a carico del soccombente.

Per quanto attiene invece la possibile sanzione accessoria della decurtazione dei punti patente, sarà l'organo accertatore (polizia, carabinieri e vigili) a doversi occupare del tagli dei punti nel rispetto del tempo concesso al trasgressore per impugnare il provvedimento. Ovvero 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza o 30 giorni dalla sua notifica (se non c'è stata opposizione).

23 Aprile 2013 · Ornella De Bellis




Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

10 risposte a “Quando si perde il ricorso presso il giudice di pace – la procedura per il pagamento della multa”

  1. Gerry ha detto:

    Ho contestato delle multe risalenti al 2017 nei tre gradi di giudizio con esiti negativi (GdP a dicembre 2018, Appello a dicembre 2020, Cassazione a febbraio 2023). Le sentenze di Appello e Cassazione non riportano tra le conclusioni l’importo da pagare ma semplicemente rigettano il ricorso. La prima sentenza del GdP invece, nel rigettare il ricorso, conferma testualmente “la validità dei provvedimenti impugnati di euro etc…”. La somma indicata del GdP corrisponde al minimo edittale. Ora che siamo alla fine dei tre gradi di giudizio devo rifarmi a questa prima sentenza del 2018 per ciò che concerne sia l’importo delle sanzioni (minimo edittale) sia la tempistica dei 30 giorni necessaria per non vedere salire l’importo alla metà del massimo edittale? In buona sostanza, la sospensione dell’esecutività riguarda i tre gradi di processo nella sua interezza?

    • Conviene attendere che il creditore si rifaccia vivo con una nuova ingiunzione di pagamento: l’entità di ciascuna sanzione amministrativa passerà sicuramente dal 25% del massimo edittale al 50% del massimo edittale, ed alla sanzione amministrativa dovranno essere applicati gli interessi semestrali del 10%. Difficile, se non impossibile, calcolare autonomamente il corretto importo dovuto. Tuttavia, qualsiasi versamento effettuato prima della notifica di una nuova ingiunzione di pagamento con il ricalcolo dell’importo dovuto, potrà costituire un anticipo (infruttifero) rispetto alla debenza.

  2. Geppy ha detto:

    Dopo la decisione del giudice di pace, in caso di rigetto e condanna a pagare la sanzione, come avviene la comunicazione? Si riceve a mezzo posta/raccomandata o può avvenire anche a mezzo email?

    • La notifica del rigetto non avviene mai via e-mail: al massimo attraverso Posta Elettronica Certificata (PEC) qualora l’ufficio del Giudice di Pace abbia adottato come procedura l’utilizzo della PEC per i ricorrenti che abbiano chiesto di interagire via PEC in sede di ricorso.

      Il rigetto viene di solito comunicato al ricorrente attraverso la solita raccomandata AR. Così come l’accoglimento del ricorso.

  3. Anonimo ha detto:

    Ho ricevuto cartella per due multe stradali, faccio ricorso giudice di pace che sentenzia l’annullamento di una e al pagamento dell’altra. Inoltre condanna l’ente al pagamento delle spese e compenso avvocato. Notificato sentenza all’ente comune di Roma/Agenzia delle Entrate arriva assegno da parte Agenzia delle Entrate, io vado per pagare con conto corrente la somma decisa dal giudice di €231,60 ma alla posta mi dicono che il bollettino non riconosce importo. A chi mi devo rivolgere per pagare quello stabilito dal giudice? O devo aspettare che mi arrivi altra cartella?

    • Rosaria Proietti ha detto:

      E’ sufficiente recarsi allo sportello dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, territorialmente competente, che provvederà dal vecchio bollettino a risalire al ruolo da saldare. Capisco che si tratta di una ulteriore penalizzazione (in termini di tempo) richiesta al cittadino, tuttavia se vuole risolvere questa è la strada da percorrere.

  4. Anonimo ha detto:

    Ho ricevuto una ingiusta contravvenzione ed ho fatto ricorso al prefetto perdendolo. ho impugnato il tutto e sono andato dal giudice di pace e ho perso nuovamente.
    correva l’anno 2013.
    ad oggi ho scoperto che la sentenza è stata depositata nel 2014 ma nessuno dico Nessuno mi ha notificato la sentenza a casa o quantomeno la contravvenzione stessa che comporta anche la decurtazione dei punti.
    i punti ad oggi non mi sono mai stati tolti ne ho ricevuto un avviso di pagamento quindi la mia domanda è questa:
    Come mi devo comportare devo aspettare che mi notificano la contravvenzione presso la mia residenza ufficialmente.
    dopo tutti questi anni di quanto si aggraverà la somma che devo pagare?!
    Ma soprattutto devo pagare non è andato niente prescrizione?
    Sapevo che la cartella esattoriale va notificata entro due anni dalla sentenza che viene iscritta a ruolo è vero?
    Spero di essere stato chiaro e di aver fornito tutti gli elementi utili per capire la mia posizione

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Se non fu chiesta al Prefetto la sospensione del pagamento della multa nelle more dell’esito del giudizio, o se avendola chiesta la sospensione non fu accordata, la multa andava pagata entro i 60 giorni dalla data di notifica del verbale.

      Decorsi i 60 giorni dalla notifica del verbale, in caso di inadempimento, l’importo della sanzione amministrativa lievita al 50% del massimo edittale previsto per la specifica violazione al Codice della strada (si tratta quasi di un raddoppio dell’importo originario indicato nel verbale, che generalmente è pari al 25% circa del massimo edittale) e risulterà gravato da una maggiorazione del dieci per cento per ogni semestre fino all’iscrizione a ruolo del debito (iscrizione a ruolo presumibilmente avvenuta dopo la sentenza del Giudice di Pace).

      In conclusione, le verrà notificata una cartella esattoriale con l’importo della sanzione al 50% del massimo edittale per l’infrazione commessa, gravato dalla maggiorazione semestrale del 10% fino alla data di iscrizione a ruolo, dagli interessi legali maturati nel periodo di tempo intercorrente dalla data di iscrizione a ruolo fino alla data di notifica della cartella esattoriale, nonché dall’aggio spettante al concessionario della riscossione.

  5. Andrea ha detto:

    Nel dicembre 2012 ho fatto ricorso al Giudice di Pace che è stato respinto: purtroppo solo oggi leggo la sentenza e scopro che dovevo pagare entro 30 gg dalla notifica. Ora sono nel panico cosa devo fare?

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Può chiedere la rateizzazione della multa se sussistono le condizioni. AL riguardo può leggere questo articolo. Altrimenti non resta che attendere la cartella esattoriale e provare a rateizzare quella, anche se ciò costerà aggravio di interessi e sanzioni.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto). I campi obbligatori sono contrassegnati con un (*)


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!