Il pagamento della multa preclude il rimborso anche se si accerta successivamente che il verbale è illegittimo
In materia di violazioni al codice della strada, il pagamento della multa da parte di colui che è indicato nel processo verbale di contestazione come autore della violazione, implica necessariamente l'accettazione della sanzione e, quindi, il riconoscimento, da parte dello stesso, della propria responsabilità e, conseguentemente, nel sistema delineato dal legislatore anche ai fini di deflazione dei processi, la rinuncia ad esercitare il proprio diritto alla tutela amministrativa o giurisdizionale.
L'intervenuta acquiescenza da parte del sanzionato, conseguente a tale pagamento, preclude allo stesso anche l'esercizio di eventuali pretese civilistiche, come il risarcimento attraverso rimborso di quanto versato.
Insomma, chi paga la sanzione non può più opporsi al verbale, neanche quando se ne accerti successivamente l’illegittimità, dal momento che il pagamento dell'oblazione equivale ad ammissione di colpa e preclude qualsiasi rimborso.
Quello appena indicato è l'orientamento espresso dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 12899/10.
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