pagamento in ritardo di cambiale
Lei non è iscritta, in relazione alla cambiale insoluta, "all'albo dei cattivi pagatori", ma al registro telematico dei protesti.
Per poter cancellare il protesto è necessario innanzitutto pagare la cambiale al creditore, compresi interessi e spese maturate, e successivamente presentare istanza di cancellazione del protesto alla CCIAA competente o direttamente alla cancelleria del Tribunale.
Il problema è che l'istanza di cancellazione del protesto prevede la presentazione del titolo in originale, unitamente alle altre formalità, quindi lo smarrimento del titolo da parte del prenditore complica notevolmente la faccenda.
Fortunatamente, una sentenza della Corte Costituzionale del 2005 sembra dare ragione al debitore che voglia cancellare il protesto anche in assenza del titolo in originale, ma credo che sarà opportuno, in questo caso, che Vi facciate assistere da un legale.
In alternativa, il protesto viene cancellato d'ufficio decorsi 5 anni dalla levata.
Salve, ho diversi debiti insoluti con diverse finanziarie. Con una di loro ho raggiunto un accordo per risolvere il debito firmando diverse cambiali. Ora mi trovo in difficoltà per il pagamento di queste. Vorrei sapere a cosa vado incontro se non dovessi pagare questo mese la cambiale (considerato che non ho proprietà e che la mia unica ricchezza è la busta paga ove ho già la piena cessione del quinto + un prestito con delega e che da diversi anni non pago le altre finanziarie quindi credo di essere iscritto come cattivo pagatore). Grazie per l’eventuale risposta.
Purtroppo, con le cambiali scadute e non pagate, il creditore, senza l’obbligo di dover rivolgersi al giudice per procurarsi un decreto ingiuntivo, potrà notificare il precetto direttamente al datore di lavoro, intimandogli di soddisfare l’importo portato dalle cambiali insolute con una trattenuta mensile del 20% sullo stipendio netto del debitore. Poiché il prestito delega non rileva nella determinazione dello reddito disponibile (equivale ad una qualsiasi obbligazione assunta dal debitore, con l’unica differenza che il datore di lavoro viene delegato al pagamento della rata), mentre la cessione del quinto insiste sullo stipendio per un 20% al massimo, c’è ulteriore capienza (pari al 30%) per l’ulteriore pignoramento della retribuzione per debiti ordinari (20%) ed esattoriali (10%).