Pagamento delle imposte » I modelli F23 ed F24

Pagamento delle imposte » I modelli F23 ed F24

Pagamento delle imposte: come usare correttamente i modelli F23 ed F24.

Ad oggi, è possibile dire che la maggior parte dei contribuenti usano il Modello F23 ed F24 per il pagamento di Tasse e Tributi.

Ma, in sostanza, qual è la differenza tra i due modelli di versamento redatti dall'agenzia delle entrate?

Come vanno correttamente compilati e quali sono gli errori da omettere?

Cerchiamo di capire questi aspetti nel prosieguo dell'articolo.

Il modello F23

Il modello F23 deve essere utilizzato per il versamento di imposte, tasse e sanzioni.

In particolare, il modello va utilizzato per il pagamento di:

  • imposta di registro, ipotecaria e catastale (per esempio, compravendita d’immobili)
  • imposta sulle successioni e donazioni
  • sanzioni inflitte da autorità giudiziarie e amministrative (per esempio, diritti di cancelleria e segreteria giudiziaria, multe e contravvenzioni, ecc.)
  • tasse erariali e demaniali (per esempio, concessioni dei beni del demanio marittimo, militare, ecc.)

Indipendentemente dal domicilio fiscale di chi versa o dall'ubicazione dell'ufficio finanziario o dell'Ente che lo richiede, il pagamento può essere eseguito presso:

  • agenti della riscossione (gruppo Equitalia)
  • banca
  • ufficio postale.

Il versamento può essere effettuato in contanti, con carta Bancomat (presso gli sportelli abilitati dei soggetti suindicati), oppure con i seguenti sistemi:

  • assegni bancari e circolari presso le banche;
  • assegni bancari e circolari, oppure vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione;
  • addebito su conto corrente postale, assegni postali (tratti dal contribuente a favore di se stesso e girati per l’incasso a Poste Italiane, esclusivamente presso l’ufficio postale dove è aperto il conto), vaglia postali, oppure carte Postamat e Postepay, presso gli uffici postali.

Il modello normalmente deve essere compilato da chi effettua il pagamento in caso di autoliquidazione (cioè è il contribuente a calcolare l’importo dovuto), come ad esempio per la registrazione dei contratti di locazione.

Solo in alcuni casi il modello viene precompilato dall'ufficio (per esempio, in caso di accertamento) che richiede il pagamento e che viene inviato al contribuente insieme all'atto.

In questo caso, gli eventuali dati mancanti devono essere indicati dal contribuente sulla base delle informazioni contenute nell'atto.

Esiste, inoltre, un programma per la compilazione del modello F23 online.

Il programma è disponibile per tutti i contribuenti un’applicazione che permette di compilare direttamente, senza installare alcun software, il modello di pagamento F23.
Il servizio è molto semplice da utilizzare: attraverso alcuni passaggi guidati, il contribuente compila le diverse sezioni del modello con l’aiuto di istruzioni ed elenchi che contengono i dati ammessi nei vari campi.

Il contribuente che usa il modello F23 online non può commettere errori formali di compilazione perché è la stessa applicazione a effettuare il controllo dei dati inseriti, segnalando eventuali anomalie.

n ogni momento si può tornare indietro e modificare i campi già compilati. Inoltre, una volta compilato, sarà possibile stampare (o salvare) il modello (file in versione .pdf) da presentare per il pagamento agli sportelli di banche, Poste e agenti della riscossione.

Vediamo cosa fare in caso di errore.

Può succedere che, a causa di errori nella compilazione del modello, l'ufficio o l'ente non riesca ad abbinare correttamente il versamento al relativo atto o documento.

Ciò può comportare delle richieste di pagamento relative a somme già versate. In questo caso, il contribuente può rivolgersi all'ufficio competente per richiedere uno sgravio (cancellazione del tributo) o il rimborso delle somme versate in più.

Gli errori più frequenti che si commettono compilando il modello di versamento F23 sono:

  • errata indicazione del “codice tributo”
  • errata indicazione del “codice ufficio”.
  • In caso di errore del “codice tributo” il contribuente deve inviare una comunicazione all'ufficio locale il cui codice è stato indicato nel modello.

    Se, invece, l'errore riguarda il “codice ufficio”, il contribuente deve inviare una comunicazione sia all'ufficio locale il cui codice è stato indicato erroneamente sul modello di versamento, sia a quello cui si riferisce correttamente il versamento.

    Il modello F24

    Il modello F24 deve essere utilizzato da tutti i contribuenti, titolari e non titolari di partita Iva, per il versamento di tributi, contributi e premi.

    Il modello è definito unificato perché permette al contribuente di effettuare con un’unica operazione il pagamento delle somme dovute, compensando il versamento con eventuali crediti.

    I contribuenti titolari di partita Iva hanno l’obbligo di utilizzare, anche tramite intermediari (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.), modalità telematiche di pagamento.

    Il modello F24 va utilizzato per pagare:

    • imposte sui redditi (Irpef, Ires)
    • ritenute sui redditi da lavoro e sui redditi da capitale
    • Iva
    • imposte sostitutive delle imposte sui redditi dell'Irap e dell'Iva
    • imposta sostitutiva sulle vendite immobiliari
    • altre imposte sostitutive (ad esempio: imposta sugli intrattenimenti, imposta sulle scommesse e giochi, ecc.)
    • Irap
    • addizionale regionale e comunale all'Irpef
    • accise, imposta di consumo e di fabbricazione
    • contributi e premi Inps, Inail, Enpals, Inpgi
    • diritti camerali
    • interessi
    • Imu, Tares, Tari e Tasi
    • tributi speciali catastali, interessi, sanzioni e oneri accessori per l’attribuzione d’ufficio della rendita presunta
    • Tarsu/Tariffa, Tosap/Cosap: riservato ai Comuni che hanno stipulato un'apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate.Nel modello F24 nello spazio “codice ente/codice comune” deve essere riportato il codice catastale del Comune in cui sono ubicati gli immobili o le aree e gli spazi occupati
    • canoni di locazione Inpdap sulla base delle comunicazioni specificatamente trasmesse agli affittuari
    • alcune tipologie di proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di Demanio e di Patrimonio dello Stato sulla base delle comunicazioni specificatamente trasmesse agli utilizzatori
    • sanzioni.

    Con il modello F24 vanno, inoltre, versate tutte le somme (compresi interessi e sanzioni) dovute in caso di:

    • autoliquidazione da dichiarazioni
    • ravvedimento
    • controllo automatizzato e documentale della dichiarazione
    • avviso di accertamento (in caso di omessa impugnazione)
    • avviso di irrogazione di sanzioni
    • istituti conciliativi di avvisi di accertamento e irrogazione di sanzioni (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale).

    Il modello F24 è diviso in "Sezioni" in ciascuna delle quali sono presenti dei campi che i contribuenti devono compilare.

    Per i versamenti di Irpef, Ires, Iva e ritenute, si utilizza la sezione Erario.

    Per le imposte regionali (Irap e addizionale regionale all'Irpef) si utilizza la specifica sezione Regioni.

    Per le imposte comunali si utilizza la sezione Imu e altri tributi locali.

    In particolare i campi principali sono quelli relativi a:

    • Contribuente: vanno indicati il codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale. Particolare attenzione andrà prestata nell'indicazione del codice fiscale.
    • Coobbligato: va indicato, nei casi richiesti, il codice fiscale dell'erede, genitore, tutore o curatore fallimentare con il relativo codice identificativo.
    • Codici tributo: indicano fondamentalmente la tipologia d'imposta da pagare
    • Anno/periodo di riferimento: indica l'anno d'imposta al quale si riferisce l'imposta da pagare e va riportato nel formato a 4 cifre. I contribuenti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare devono barrare l'apposita casella posta nella sezione Contribuente e indicare nella colonna "anno di riferimento" il primo dei due anni solari interessati.
    • Regioni: per le sole imposte regionali, oltre al codice tributo e all'anno di riferimento, andrà indicato il codice della regione per la quale si effettua il versamento.
    • Imu e altri tributi locali: per l'addizionale comunale all'Irpef, oltre al codice tributo e all'anno di riferimento, se si riferisce a versamenti relativi a comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano andranno utilizzati gli specifici "codici enti".

    Per i versamenti relativi agli altri comuni andrà utilizzato il residuale "codice ente" 99.

    Per l'Imu, invece, il codice ente locale da riportare sul modello è quello catastale che contraddistingue il comune destinatario del versamento.

    Per le sezioni Inps e altri enti previdenziali e assicurativi valgono le regole di compilazione fornite dagli enti stessi.

    I versamenti dell'addizionale comunale all'Irpef si effettuano associando a ciascun codice tributo il codice catastale identificativo del comune di riferimento.

    Gli importi devono sempre essere indicati con le prime due cifre decimali, anche se queste sono pari a zero.

    Per esempio, nel caso in cui l'importo sia espresso in unità di euro, se la somma da versare è pari a 70 euro, va indicato "70,00".

    In presenza di più cifre decimali si deve procedere all'arrotondamento della seconda cifra decimale con il seguente criterio:

  • se la terza cifra è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento al centesimo va effettuato per eccesso (74,955 euro arrotondato diventa 74,96 euro)
  • se la terza cifra è inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto (74,952 euro arrotondato diventa 74,95 euro).
  • Quando al pagamento sono tenuti l'erede, il genitore, il tutore o il curatore, occorre riportare negli appositi spazi, che nell'attuale modello F24 sono inseriti nella sezione Contribuente, i dati identificativi del contribuente per il quale il versamento viene effettuato, nonché il codice fiscale e il codice identificativo di chi effettua il pagamento.

    Per gli importi pagati in unica soluzione riferita alle principali imposte derivanti da dichiarazioni, nelle colonne "rateazione/regione/prov." della sezione Erario e "rateazione" delle sezioni Regioni e Imu e altri tributi locali, occorre scrivere 0101.

    Errori da evitare

    Gli errori che più frequentemente si commettono nella compilazione dei modelli di versamento consistono nell'errata indicazione del:

    • codice tributo
    • periodo di riferimento
    • codice fiscale.

    Se commessi esclusivamente all'interno delle sezioni Erario e Regioni - Enti locali, questi errori possono essere corretti, poiché non incidono sul pagamento del debito tributario complessivo (configurando violazioni meramente formali non sanzionabili).

    I contribuenti possono presentare una richiesta di rettifica del modello presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate, indicando gli elementi necessari per consentire la correzione dell'errore.

    Omessa presentazione del modello F24 con saldo a zero

    Per regolarizzare questa violazione è necessario:

  • presentare il modello F24
  • versare una sanzione ridotta, pari a:
    1. 6 euro (1/8 di 51 euro), se il ritardo non è superiore a 5 giorni lavorativi
    2. 19 euro (1/8 di 154 euro), se il modello è presentato entro un anno.

    Nel caso in cui ci si accorga che la compensazione effettuata con un modello F24 presentato a saldo zero risulti errata, il contribuente può effettuarla correttamente presentando un nuovo modello F24 e chiedendo all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate l'annullamento del primo modello F24 errato.

    Omesso o parziale pagamento dei tributi

    L’omesso o insufficiente pagamento dei tributi può essere regolarizzato eseguendo spontaneamente il versamento dell'importo dovuto, degli interessi (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito) e della sanzione ridotta.

    La sanzione del 30% viene così ridotta:

    • allo 0,2% per ogni giorno di ritardo, se il pagamento del tributo è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza, versando gli interessi legali e la sanzione entro 30 giorni dalla scadenza
    • al 3%, (pari a 1/10 del 30%), se si effettua il versamento entro 30 giorni dalla scadenza
    • al 3,75%, (pari a 1/8 del 30%), se il pagamento è effettuato con ritardo superiore ai 30 giorni, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione (o entro un anno dalla violazione se non è prevista).

    Versamenti telematici

    I versamenti telematici si considerano effettuati solo nel caso in cui il saldo da pagare sia stato addebitato sul conto corrente bancario o postale indicato nel file trasmesso.

    Questo avviene se, alla data di esecuzione del versamento:

    • il conto risulta aperto
    • presenta disponibilità finanziarie sufficienti per addebitare l'intero saldo dovuto
    • l’intestatario del conto medesimo, individuato attraverso il codice fiscale, corrisponde al soggetto indicato come tale nel file inviato.

    L’elaborazione delle operazioni avviene con procedure automatizzate e, nel caso in cui anche una sola delle condizioni non risulti soddisfatta, l’istituto presso il quale è aperto il conto non procederà con l’addebito e, quindi, il versamento non sarà considerato validamente effettuato.

    Si ricorda, inoltre, che i versamenti possono essere inviati anche in anticipo rispetto alla data di scadenza dell'adempimento, fermo restando che l’addebito delle somme sul conto corrente avverrà alla data di esecuzione richiesta.

    L’invio dei versamenti telematici con congruo anticipo rispetto alla scadenza consente, inoltre, di correggere eventuali errori di compilazione che hanno determinato lo scarto del file trasmesso e di eseguire nuovamente l’operazione entro la scadenza prevista, evitando di incorrere in sanzioni.

    29 Aprile 2014 · Gennaro Andele


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