Orari visite fiscali: cambiano le direttive per i lavoratori dipendenti » Ecco tutte le novità

Orari visite fiscali: nuove direttive per i lavoratori dipendenti » Ecco tutte le novità

In materia di visite fiscali, nuove direttive per il 2017: ecco le novità per i lavoratori dipendenti.

Per chi non lo sapesse, per visite fiscali si intendono quegli accertamenti sanitari, ovvero visite mediche, che vengono effettuate da parte di medici dell’Inps (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) nei confronti del lavoratore, quando è assente per malattia.

Il medico può essere mandato direttamente dall’Inps, a campione, per i lavoratori privati, oppure a spese del datore di lavoro, o, ancora, dall’amministrazione presso cui lavora il dipendente pubblico.

Ma che ora devono essere effettuate la visite fiscali?

Il medico fiscale può passare già dal primo giorno, sabato e domenica compresi?

In quali casi il lavoratore è esonerato dagli accertamenti sanitari?

Cerchiamo di dare una risposta a tutte queste domande e di fare il punto della situazione su come funzionano e come sono regolamentate la visite fiscali per il 2017.

ogni accorgimento possibile per consentire l’accesso al personale sanitario.

Cosa cambia per gli orari delle visite fiscali nel 2017

Ecco, in sostanza, che cosa cambia per i lavori in merito agli orari delle visite fiscali nell'anno 2017.

Con il 2017 cambiano alcune cose per le visite fiscali.

Infatti, per l'anno in questione, il lavoratore è tenuto a rendersi reperibile, per la visita fiscale, in determinati orari; in particolare, le fasce di reperibilità per la visita fiscale sono le seguenti: dipendenti statali e degli enti locali devono essere reperibili per l'intera settimana, festivi compresi, nelle fasce orarie dalle 9 alle 13, e dalle 15 alle 18.

Anche i lavoratori del settore privato devono essere reperibili tutta la settimana, compresi sabati e domeniche, ma le fasce orarie sono differenti e vanno dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

Durante le fasce di reperibilità, sin dal primo giorno in cui si ammala, il lavoratore in malattia deve restare a disposizione del medico fiscale, presso il domicilio indicato nel certificato medico inviato telematicamente all'Inps dal medico curante.

Al verificarsi della malattia, il dipendente è tenuto a comunicare, appena possibile, la malattia al datore di lavoro (il tempo massimo entro cui avvertire l'azienda è stabilito dai contratti collettivi) e a recarsi immediatamente dal proprio medico curante perché rediga ed invii all'Inps in tempo reale il certificato telematico.

Se il lavoratore si reca dal medico il giorno successivo alla malattia e la visita è ambulatoriale, perde il primo giorno di malattia; lo stesso accade nel caso in cui la visita non sia ambulatoriale, ma il lavoratore si presenti alla visita medica con oltre 1 giorno di ritardo dal verificarsi della patologia; inoltre, su richiesta del datore, o dietro accordi aziendali, il lavoratore deve comunicare il codice univoco del certificato, perché possa essere visualizzato via web dall’azienda stessa, tramite il sito dell'Inps.

Proprio in virtù dell'informazione in tempo reale, è possibile l'invio del medico fiscale sin dal primo giorno di malattia, non solo da parte del datore di lavoro, ma anche da parte dell'Inps, nell'ambito dei controlli a campione.

Qualora il medico fiscale si presenti al di fuori delle fasce orarie di disponibilità, e non reperisca il malato, quest'ultimo non può subire sanzioni disciplinari. Ricordiamo che chi non si presenta alla visita fiscale perde il 100% della retribuzione per i primi 10 giorni (a meno che entro 10 giorni non si presenti alla visita ambulatoriale, nel qual caso, a partire dal giorno della visita, la retribuzione viene ripristinata, ovviamente se viene effettivamente riscontrata la malattia); il 50% della retribuzione, per i giorni successivi al decimo; tutta la retribuzione, se non si presenta nemmeno al terzo controllo.

Il dipendente è esonerato dalla visita fiscale solo in alcune ipotesi, come una malattia nelle quali è a rischio la vita del lavoratore, un infortunio sul lavoro, patologie per causa di servizio, una gravidanza a rischio, patologie collegate all'invalidità riconosciuta, se almeno pari al 67%, il ricovero ospedaliero o presso altra struttura sanitaria.

Se il medico curante riscontra una delle cause di esonero elencate, o se decida, in base ad altre serie motivazioni, di escludere il lavoratore dalla visita, deve contrassegnare il certificato telematico col codice E.

Se il dipendente malato, durante le fasce di reperibilità, deve assentarsi, è giustificato solo se l'assenza è dovuta a cause di forza maggiore o per sottrarre sé o un familiare da un pericolo grave, se l'interessato deve sottoporsi a visite mediche specialistiche o generiche, analisi, cure o terapie. Per giustificare l'assenza alla visita fiscale, in questi casi, il lavoratore deve preavvertire il datore o l'amministrazione, indicando giorno e orari di indisponibilità alle fasce di reperibilità e fornire, successivamente, idonea attestazione di quanto effettuato.

Non sono considerati casi giustificati di assenza al controllo del medico fiscale ipotesi quali malfunzionamento del campanello, breve uscita per espletare commissioni, o non essersi potuti alzare dal letto, in quanto vale il principio per cui il lavoratore è tenuto a mettere in atto ogni accorgimento possibile per consentire l'accesso al personale sanitario.

Le sanzioni in caso di non reperibilità durante le visite fiscali

Ecco quali sono le sanzioni in caso di non reperibilità durante le visite fiscali.

Per il lavoratore che si assenta da lavoro in caso di malattia e che non risultasse reperibile presso l’indirizzo indicato nel caso di visita fiscale durante le fasce di reperibilità è prevista l’applicazione di sanzione per assenza ingiustificata.

In caso di assenza e di non reperibilità durante le fasce orarie previste per le visite fiscali, secondo regole diverse per dipendenti pubblici o privati, o nel caso di impossibilità per il medico di accesso o di controllo, al lavoratore viene decurtata una parte dello stipendio.

Le sanzioni per assenza durante gli orari visite fiscali sono le seguenti:

I lavoratori assenti dall’indirizzo indicato per le visite fiscali possono comunque presentare, entro 15 giorni dalla notificata sanzione, una giustificazione valida per l’assenza immotivata.

Infatti, nonostante sia stabilito l’obbligo di reperibilità per il lavoratore nelle fasce orarie precedentemente indicate, sono previsti alcuni casi di esenzione.

Le esenzioni per le visite fiscali nel 2017

Quali sono le esenzioni per le visite fiscali dell'anno 2017 e chi può usufruirne.

Le regole Inps sulle visite fiscali 2017 prevedono casi di esenzione dall’obbligo di reperibilità. In alcuni casi, al lavoratore è concesso allontanarsi da casa anche durante le fasce di reperibilità.

L’assenza deve però essere comunicata al datore di lavoro, giustificata e non deve compromettere lo stato di salute e la guarigione del lavoratore.

Per i dipendenti del settore pubblico o privato sono previste esenzioni dalle visite fiscali nei seguenti casi:

Alcuni esempi, confermati da prassi e giurisprudenza, di giustificata assenza dal proprio domicilio durante le fasce di reperibilità per le visite fiscali 2016/2017 sono:

Ma in base alla legge è possibile assentarsi da casa dopo aver presentato il certificato medico anche in casi non strettamente legati alla malattia:

30 Gennaio 2017 · Andrea Ricciardi




Commenti e domande

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2 risposte a “Orari visite fiscali: cambiano le direttive per i lavoratori dipendenti » Ecco tutte le novità”

  1. Anonimo ha detto:

    Salve sono insegnante in malattia per sciatica per 13 giorni, oggi è morto mio padre, come posso allontanarmi da casa ? Posso sospendere la malattia? In che modo?

    • Ornella De Bellis ha detto:

      L’assenza alla visita di controllo, per non essere sanzionata con la perdita del trattamento economico di malattia, può essere giustificata, oltre che dal caso di forza maggiore, da ogni situazione, la quale, ancorché non insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la lesione di beni primari, abbia reso indifferibile altrove la presenza personale dell’assicurato (Cassazione, sentenza n. 22065/2004).

      E mi sembra pacifico che il decesso del proprio genitore possa essere considerato come situazione che abbia reso indifferibile, altrove, la presenza personale del lavoratore in malattia.

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