Ora che la frittata è fatta, cerchiamo almeno di limitare i danni, imputabili sia alla sua ingenuità, sia alla disinvoltura di creditori senza scrupoli

Vi esporrò il mio problema confidando in una vostra risposta che, magari, mi aiuterà: ho acquistato una macchina nel 2006 con un finanziamento di 23 mila euro ed interessi con una società finanziaria.

Dopo 2 anni ho pagato 12.000€, non ho potuto piu sostenere le rate.Il recupero crediti mandato dalla societa finanziaria non mi ha concesso alcun piano aggevolato in base alle mie tasche lavorando pochissimo in quel periodo,ed io ho dovuto restituire la machina perche non potevo rientrare delle rate arretrate.

Tutto questo succedeva in 2009/primavera.

MI HANNO PORTATO VIA LA MACCHINA CHE AVEVA UN VALORE DI 16.000 euro mi hanno detto che per un eventuale rimborso mi avrebbe contattato loro. e anche che con la restituzione dela machina io chiudo il conto con la societa.Queste pers.erano degli incaricati della societa finanziaria.Mi hanno fatto una procura speciale dal notaio che io avevo restituito l’auto. Ma non hanno messo per iscritto che avrei saldato il mio debito con loro.essendo,avocati,impiegati della societa stessa ho creduto anche se mi hanno detto a voce di stare tranquillo che siamo aposto.

Oggi mi trovo delle pers. sempre il recupero crediti che io non ho visto prima che mi chiede 11.000€restanti anche se ho restituito la macchina

Ci sara un modo per tutelarmi. E se mi riffiuto di pagare,anche perche il nucleo fam.e di 4 pers.unico lavoratore stipendio 900/1000 quando lavoro mese intero.

Vi ringrazio di cuore.
Cordiali saluti, Robert

Allora Robert. Ora che la frittata è fatta, cerchiamo almeno di limitare i danni, imputabili sia alla sua ingenuità, sia alla disinvoltura di creditori senza scrupoli.

Lei non ha alcuna documentazione per poter provare quello che le è stato fatto credere.

Dunque, dobbiamo necessariamente partire dal credito che la società di recupero asserisce di vantare.

Cominciamo.

La lettera di cessione del credito

Il debitore ha diritto ad essere informato dell'avvenuto trasferimento del credito per comprendere a quale soggetto deve corrisponderlo.

Con la formula “pro solvendo” viene dato mandato alla società di recupero crediti di operare per conto della cedente con provvigioni sul recuperato. In caso di cessione con opzione “pro soluto”, invece, la società di recupero crediti cessionaria subentra in ogni diritto al creditore originario in relazione al credito ceduto, inclusi privilegi, garanzie reali e personali fornite dal debitore.

L’obbligo di informativa deve essere assolto dalla società cessionaria (quella che ha acquisito il credito) con riguardo ad ogni debitore, “alla prima occasione utile” che coincide con la prima comunicazione che la cessionaria – o chi agisce su suo mandato – invia al debitore.

Spesso il credito viene ceduto più volte. Nella filiera delle cessioni, tutte le comunicazioni devono essere state inviate al debitore con raccomandata AR.

Se ne manca solo una, il debitore non è in grado di ricostruire la catena e quindi non può stabilire qual è la società cessionaria che è legittimata a ricevere l’adempimento della sua originaria obbligazione. Non è un dettaglio questo.

L’ultima società cessionaria deve dunque farsi carico di dimostrare al debitore di essere legittimata a riscuotere il credito, fornendogli copia (preferibilmente conforme all'originale) delle lettere di cessione precedenti (che devono costituire, è bene ricordarlo, parte integrante del fascicolo del debitore acquisito).

Pertanto, il debitore deve sempre richiedere, tramite comunicazione A/R, che la società cessionaria fornisca gli attestati della titolarità del credito vantato.

In mancanza di tali adempimenti, formalmente richiesti dal debitore alla società cessionaria, nessun giudice emetterà un decreto ingiuntivo nei confronti del debitore.

Il debitore è, per contro, motivato a non adempiere alle proprie obbligazioni fin quando non viene posto in condizione di riconoscere, con il supporto di documentazione “legale”, chi è il legittimo titolare del credito dopo le intervenute cessioni.

In conclusione, l’ultima società cessionaria deve fornire al debitore copia conforme delle precedenti lettere di cessione del credito. Questo non costituisce assolutamente un problema per la quasi totalità delle società di recupero crediti che sempre (o quasi) provvedono al trasferimento non solo del credito ma anche, come previsto dalla legge, di tutta la documentazione che certifica l’esistenza del credito stesso.

Lei deve poi assicurarsi che l'accordo stragiudiziale sia sottoscritto dalla controparte, prima di effettuare qualsiasi pagamento. Infatti, il pagamento degli importi pattuiti nell’accordo transattivo a saldo e stralcio deve essere condizionato ad una precedente firma congiunta del debitore e del creditore su due documenti di liberatoria: la liberatoria a garanzia di future pretese e quella da inoltrare alla CRIF (Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria) per ottenere la cancellazione dall'elenco dei cattivi pagatori.

Liberatoria a garanzia di future pretese

In base a tale documento il creditore dichiara di ritenersi pienamente soddisfatto dal rimborso concordato a saldo e stralcio dell'importo originario (indicare sempre gli estremi identificativi del finanziamento oggetto di accordo transattivo nonché le modalità con cui avviene il pagamento) comprensivo di interessi legali e di mora conseguenti al ritardato pagamento del debito e di ogni spesa correlata al recupero del credito.

Il creditore dovrà altresì dichiarare di essere legittimamente titolato alla escussione del debito de quo ed allegare alla liberatoria la lettera di cessione del credito conferita dal creditore originario.

Questa è la liberatoria che garantisce il debitore da future pretese avanzate dal creditore originario e/o dalla stessa società di recupero crediti cessionaria.

In essa si fa riferimento ad un pagamento con accordo transattivo a saldo e stralcio sia del debito pregresso che degli interessi legali e di mora e delle spese di esazione. In questo modo evitiamo che domani qualcuno ci possa citare in tribunale per ottenere i danni derivanti dal ritardato pagamento del debito.

Liberatoria da inoltrare alla CRIF

Se noi inviassimo il documento di cui al punto precedente per ottenere la cancellazione della segnalazione che ci riguarda dalla Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria (CRIF) tale cancellazione verrebbe effettuata solo dopo tre anni a partire dalla data del documento.

Si tratterebbe infatti dell'attestazione del pagamento di un debito con sofferenze e morosità, sanate solo parzialmente.

Inoltre, c’è da aggiungere che alla CRIF non cancellano mai il debitore, se nella liberatoria si accenna ad una soluzione di concordato transattivo. La ragione è che CRIF cerca comunque di mantenere traccia, nell’archivio EURISC, dei debitori che non hanno saldato l’intero debito, pur se il contenzioso con il creditore ha avuto termine.

E’ necessario dunque ottenere una liberatoria da parte del creditore in cui non si faccia alcun riferimento al tipo di accordo a saldo e stralcio, ma solo alla regolarizzazione del pagamento del debito.

In pratica, nella seconda liberatoria, dovrà essere sancito che il debitore ha regolarizzato tutte le pendenze relative al credito erogato al debitore, senza alcun riferimento alle modalità con cui ciò è avvenuto. Modalità che è necessario invece descrivere nel documento di “liberatoria a garanzia di future pretese” per evitare che ci vengano reiterate, negli anni a venire, ulteriori richieste di pagamento.

L’estratto conto cronologico

Parlando in termini strettamente giuridici gli interessi sono una particolare obbligazione accessoria di tipo pecuniario che si aggiunge ad una obbligazione detta invece principale.

Quando una società o un istituto di credito erogano un finanziamento, la somma che deve essere restituita al termine del periodo concordato è l’obbligazione pecuniaria principale mentre le somme che contrattualmente devono essere corrisposte come ‘costò del prestito effettuato, e cioè gli interessi, costituiscono l’obbligazione pecuniaria accessoria.

Gli interessi si dividono essenzialmente nelle seguenti tipologie:

1. Interessi Legali – il tasso di interesse legale è fissato dal legislatore, ovvero il Ministro del Tesoro, con decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

2. Interessi Convenzionali – Il tasso di interesse convenzionale viene fissato contrattualmente dalle parti. La determinazione del tasso, se superiore a quello legale, deve essere stabilita per iscritto; in caso contrario gli interessi sono dovuti nella misura fissata dalla legge (articolo 1284 del codice civile, terzo comma).

3. Interessi Moratori – Sono interessi dovuti dal debitore in ritardo nel pagamento del proprio debito (debitore in mora). Costituiscono una sorta di risarcimento del danno causato dal ritardato pagamento e pertanto devono essere corrisposti anche se non previsti contrattualmente. Se, prima della messa in mora, erano dovuti interessi ad un tasso convenzionale gli interessi moratori devono essere calcolati nella stessa misura.

E’ evidente che l’importo che il debitore deve corrispondere all'ultima società cessionaria, per la intervenuta applicazione di interessi legali, eventualmente convenzionali (se previsti dal contratto), e moratori si discosta, di solito, sensibilmente da quello che era il debito originario.

Il debitore deve essere messo allora nella condizione di verificare che nella formazione dell'importo richiesto a saldo del credito vantato, le società cessionarie intervenute nel tempo abbiano applicato gli interessi in maniera corretta. Ciò è possibile solo nel momento in cui la società cessionaria fornisce un estratto cronologico di conto (come quello bancario per intenderci) dal quale sia possibile evincere gli interessi legali, convenzionali e moratori ed i montanti a cui i tassi sono stati applicati nel tempo.

Una eventuale perizia di parte (alcune società svolgono questo tipo di servizio) accerterà, analizzando l’estratto conto cronologico, che:

a) non siano stati implementati meccanismi di anatocismo (gli interessi su interessi vietati per legge);

b) gli interessi moratori applicati non abbiano superato la fatidica soglia dei tassi usurari fissata dalla Banca di Italia in ciascun periodo di competenza (aspetto di rilevanza penale );

c) non siano rilevabili errori materiali di calcolo (come a tutti, per carità, può accadere).

La "messa in mora del creditore" - Le comunicazioni da inviare con raccomandata AR

I diritti a cui abbiamo fatto riferimento nei paragrafi precedenti, tuttavia, non vanno reclamati per telefono. Il debitore deve inviare quanto prima una comunicazione con raccomandata AR alla società di recupero crediti che cerca di estorcere importi non dovuti, o dovuti ma senza dare prova al debitore delle garanzie a cui ha diritto.

Insomma, il debitore deve essere sicuro di trattare con una società legittimata a riscuotere il credito, e ciò si ottiene prendendo visione della lettera di cessione del credito.

Deve inoltre essere messo in condizione di prendere visione della documentazione che certifica l’esistenza del credito stesso, ovvero di una copia del contratto originario di finanziamento.

Perché è necessaria una comunicazione scritta? Perché se un domani la società di recupero crediti decide di adire le vie legali per la riscossione del credito, il debitore potrà facilmente difendersi opponendosi al decreto ingiuntivo.

Ed allora, attrezziamoci con carta e penna

“Spettabile società,
scrivo in riferimento alla vostra comunicazione del novembre ultimo scorso, inerente il recupero di un presunto credito da voi vantato nei miei confronti.

Dichiaro fin d’ora la mia piena disponibilità ad onorare tutte le eventuali obbligazioni assunte.

Pertanto, allo scopo di consentire allo scrivente di rientrare, al più presto possibile, dalla esposizione debitoria che voi asserite essere stata maturata, vi invito ad inviare all'indirizzo in epigrafe ed a mie spese, la seguente documentazione:

1) lettera di cessione del credito;

2) contratto originario di finanziamento;

3) estratto conto cronologico;

Distinti saluti”

E veniamo adesso alle modalità di pagamento.

Il concordato

L’importo da corrispondere a fronte di una transazione che chiude il contenzioso con il creditore, è sempre frutto di valutazioni, di convenienza ed opportunità strettamente personali.

Appena qualche mese fa sulle pagine di Repubblica, Eugenio Scalfari scriveva a proposito dei concordati:

“Si parla di concordato quando un creditore si trova di fronte ad un credito pressoché inesigibile. Invece di perdere tutto propone un concordato al debitore. Un tempo il concordato si faceva intorno al 50 per cento del valore. Coi tempi che corrono il livello è sceso vertiginosamente: siamo in media intorno al 20 per cento, con punte al ribasso che arrivano fino al 7 per cento. I creditori, anziché perder tutto, accettano …”.

Dunque un accordo transattivo, oggi, non è conveniente per il debitore se si chiude su una cifra superiore al 20% del debito originario.

Se non si raggiunge un accordo?

Il creditore deve notificare al debitore la richiesta di decreto ingiuntivo. Il decreto ingiuntivo è un provvedimento con il quale un giudice ordina a un soggetto di adempiere agli obblighi assunti (per esempio pagare) dettando un termine trascorso il quale possono scattare azioni esecutive come l'iscrizione di ipoteca, il pignoramento, etc.

Se il giudice ritiene motivata la richiesta, ingiungerà – con decreto motivato emesso entro 30 giorni dalla richiesta – di pagare la somma dovuta entro 40 giorni dalla notifica, facendo presente che nello stesso termine potrà presentare ricorso allo stesso tribunale, e che in assenza di pagamento o di opposizione, provvederà all'esecuzione forzata (pignoramento).

E' in questa fase che con l'aiuto di un avvocato bisogna opporsi e presentare al giudice una memoria.

Ecco signor giudice, in questa data comunicai al mio presunto creditore di essere disposto a pagare il dovuto, se dovuto.

Ho qui la ricevuta della raccomandata. Chiesi solo, come la legge ed il buon senso prevedono, di:

a) prendere visione della/e lettera/e di cessione del credito;

b) avere copia del contratto di finanziamento originario, posto a base del presunto credito vantato;

c) avere informazioni, attraverso un estratto conto analitico, dei debiti imputati a mio carico, delle spese di riscossione applicate, dei tassi di mora praticati ecc..;

d) formalizzare un contratto – su carta e non concluso attraverso una telefonata – regolarmente sottoscritto da entrambe le parti (creditore e debitore);

e) ottenere l’impegno e la garanzia, da parte del creditore, sul rilascio, a debito escusso, della liberatoria che mi consentisse poi procedere alla cancellazione del mio nominativo dagli elenchi dei cattivi pagatori.

A questa mia non c’è stata alcuna risposta se non la notifica di una richiesta di decreto ingiuntivo da parte del creditore.

Conclusioni

Nel suo caso, Robert, poichè è quasi certa l'impossibilità di un accordo, la società di recupero crediti tenterà, con il decreto ingiuntivo e il conseguente precetto, di pignorarle un quinto del suo stipendio.

Bisognerà evitare che questo pignoramento vada a coprire l'importo richiesto in modo unilaterale dal creditore. Significherebbe essere costretti a pagare vita natural durante. E, dunque, sarà necessario contestare la formazione dell'estratto conto cronologico, il calcolo degli interessi di mora e la quantificazione delle spese di esazione.

In pratica, cosa vuol dire tutto questo?

a) che lei intanto deve seguire le procedure qui indicate per raccogliere tutta la documentazione possibile che servirà in sede giudiziaria; o almeno le prove (comunicazioni con ricevute AR) che lei ha richiesto la documentazione necessaria a poter pagare in sicurezza, ma che la società di recupero non l'ha fornita o l'ha fornita solo parzialmente ed in modo non congruo alle finalità per cui di essa è stata fatta domanda;

b) che deve mettere da parte qualche soldino fin d'ora per pagarsi un avvocato che possa opporsi al decreto ingiuntivo e limitare efficacemente le ingiustificate pretese del creditore (pignoramento del quinto sostenibile per durata perchè riferito all'importo minimo che il giudice deciderà equo a fronte di una ragionevole e documentata opposizione al decreto ingiuntivo).

Ulteriori letture consigliate

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21 Marzo 2010 · Chiara Nicolai


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