Opposizione all’esecuzione da parte del terzo pignorato

Com'è noto, il criterio distintivo fra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi si individua considerando che con l'opposizione agli atti esecutivi si contesta solo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi l'esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva.

Invece, con l'opposizione all'esecuzione, si contesta l'an dell'esecuzione, cioè il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo ovvero - nell'esecuzione per espropriazione - della pignorabilità dei beni.

L'opposizione agli atti esecutivi va proposta entro venti giorni dalla notifica dell'atto. Non c'è termine, invece, per l'opposizione all'esecuzione.

L'opposizione con cui si contesti il diritto del creditore di procedere esecutivamente in base al titolo esecutivo costituito dall'ordinanza di assegnazione, qualora si assuma l'integrale pagamento delle somme oggetto di assegnazione intervenuto dopo la pronuncia dell'ordinanza, va qualificata come opposizione all'esecuzione, e non come opposizione agli atti esecutivi.

In materia di esecuzione forzata, l'opposizione a precetto con la quale la parte deduce che una tra le somme chieste nell'atto di precetto in base al titolo esecutivo non è dovuta, costituisce opposizione all'esecuzione, in quanto con essa la parte contesta, sia pure entro questi limiti, il diritto a procedere ad esecuzione forzata, adducendo che per detto credito manca un titolo esecutivo, e perciò l'opposizione deve ritenersi ammissibile anche qualora sia proposta oltre il termine di cinque giorni dalla notifica del precetto

Nel caso in cui il creditore assegnatario agisca esecutivamente in danno del terzo pignorato inadempiente, questi assume la qualità di debitore sottoposto ad esecuzione. In siffatta qualità, si può avvalere dei rimedi riconosciuti dall'ordinamento in favore della generalità dei debitori che siano esecutati in forza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, quale è, appunto, l'ordinanza di assegnazione.

In particolare, il terzo pignorato che sia assoggettato ad esecuzione può valersi dell'opposizione all'esecuzione, per opporre al creditore assegnatario fatti estintivi od impeditivi della sua pretesa sopravvenuti alla pronuncia del titolo esecutivo (quali, ad esempio, i pagamenti successivi all'emissione dell'ordinanza) ovvero per contestare la pretesa azionata col precetto (quale, ad esempio, l'eccesso degli importi per le spese o le competenze che possono essere state liquidate con l'atto di precetto.

Quelli appena riportati sono, in sintesi, i convincimenti dei giudici della Corte di cassazione esternati nella sentenza 11493/15.

5 Giugno 2015 · Tullio Solinas


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!