Opposizione all’esecuzione esattoriale – natura del credito azionato, onere della prova e vizi di notifica della cartella

Opposizione all'esecuzione esattoriale in relazione alla natura del credito azionato dalla cartella

Il debitore sottoposto ad esecuzione, con l’opposizione all'esecuzione, può dedurre anche fatti che attengono all'esistenza del credito iscritto a ruolo ovvero all'identificazione del soggetto debitore risultante dal ruolo (cosiddetto merito della pretesa creditoria azionata in sede esecutiva), ma con le seguenti precisazioni:

  1. legittimato passivo è l'ente impositore, non l'Agente della riscossione;
  2. qualora si tratti di crediti di natura tributaria, le opposizioni all'esecuzione, regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quella concernente la pignorabilità dei beni, non sono ammesse;
  3. qualora si tratti di crediti di natura non tributaria (in particolari sanzioni amministrative e civili), le opposizioni all'esecuzione sono ammesse ed appunto regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile.

    Tuttavia, non possono essere fatti valere in sede oppositiva i fatti estintivi modificativi o impeditivi del credito che avrebbero dovuto essere fatti valere in sede di formazione del titolo esecutivo. Qualora si tratti di titolo esecutivo costituito dal ruolo esattoriale, occorre verificare se e quando l’iscrizione a ruolo sia divenuta definitiva. In particolare, se si tratta di pretesa creditoria per sanzioni amministrative, occorre verificare se l’accertamento della violazione che ne sta a fondamento sia divenuto definitivo. In tale eventualità, potranno essere dedotti con opposizione all'esecuzione soltanto i fatti sopravvenuti alla definitività dell'accertamento.

Opposizione all'esecuzione esattoriale - onere della prova ed estratto di ruolo

In presenza di titolo esecutivo formatosi nei confronti di un determinato soggetto, se l’esecuzione è iniziata proprio contro il soggetto contemplato nel titolo esecutivo, spetta a quest'ultimo, sottoposto ad esecuzione opponente, dare la prova del fatto sopravvenuto che rende non opponibile o non eseguibile nei suoi confronti il titolo esecutivo, spettando all’opposto, creditore procedente, soltanto la prova che il titolo esecutivo esiste ed è stato emesso appunto nei confronti del soggetto sottoposto ad esecuzione (o che quest’ultimo sia successore del soggetto contemplato nel titolo).

È perciò sufficiente che l’Agente della riscossione dimostri l’esistenza di una regolare iscrizione del credito e del debitore al ruolo esattoriale, così come reso esecutivo e trasmesso dall'ente impositore, nonché che dimostri la regolarità degli atti pre-esecutivi successivi (cartella di pagamento ed, eventualmente, intimazione di pagamento).

A tale proposito va ricordato che:

  1. l'estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria. Precisamente, il ruolo è il titolo esecutivo in forza del quale l’Agente della Riscossione esercita il diritto di procedere esecutivamente ed il ruolo, in quanto posto a base della riscossione coattiva, fornisce il riscontro dei dati indicati nella cartella esattoriale; questa, infatti contiene l’indicazione del credito così come risultante dal ruolo.
  2. l’estratto del ruolo non è una sintesi del ruolo operata a sua discrezione dallo stesso soggetto che l’ha formato, ma è la riproduzione di quella parte del ruolo che si riferisce alla o alle pretese impositive che si fanno valere nei confronti di quel singolo contribuente con la cartella notificatagli.

Ne consegue che l’estratto di ruolo costituisce idonea prova della entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, anche ai fini della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato, e quindi della verifica della giurisdizione del giudice adito.

Opposizione all'esecuzione esattoriale - contestazione dell'avvenuta notifica della cartella

in tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notifica e l’agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della notifica (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa. La cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, ed il titolo esecutivo è costituito dal ruolo esecutivo.

In tema di notifica diretta via posta della cartella esattoriale, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’Agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 del codice civile, superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione.

Si tratta degli insegnamenti forniti dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 12415/16.

19 Giugno 2016 · Paolo Rastelli




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