Opposizione agli atti esecutivi – Inutile proporla dopo la vendita e l’assegnazione del bene espropriato

E' inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi con cui il debitore denunzi un vizio formale verificatosi prima della vendita (o dell'assegnazione) proposta dopo che la vendita sia stata compiuta (o l'assegnazione sia stata disposta), atteso che il codice civile dispone che la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di loro collusione con il creditore procedente. Gli altri creditori non sono in nessun caso, tenuti a restituire, quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione.

La norma, pertanto, dà risalto solo a tale collusione, che presuppone una dolosa preordinazione della condotta dell'acquirente in danno del debitore sottoposto ad esecuzione, e a nulla rilevando, invece, il difetto di diligenza del terzo acquirente.

La vendita forzata, infatti, produce un trasferimento della proprietà assimilabile alla compravendita negoziale: quando essa si sia perfezionata, nell'ambito del procedimento giudiziale che la prevede e in conformità alle regole di quel procedimento, i suoi effetti non sono retrattabili, a meno di individuare vizi propri dell'atto di trasferimento o della sequenza di atti che necessariamente lo precedono e che ad esso ineriscono.

Al di fuori di tale ipotesi, il terzo acquista il bene, perchè l'atto dal quale egli deriva il suo diritto, nel momento in cui interviene, si configura come un atto perfettamente legittimo e regolare.

Questo il convincimento dei giudici della Corte di cassazione che emerge dalla lettura della sentenza 3603/15.

10 Novembre 2015 · Loredana Pavolini


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