Opposizione a fermo amministrativo – giudice competente se il credito ha natura mista

Cosa accade se viene disposto da Equitalia fermo amministrativo sul veicolo di proprietà del debitore per il mancato pagamento di una serie di cartelle esattoriali di natura tributaria e non, ed il debitore decide impugnare l'azione esecutiva? Qual è il giudice competente per proporre opposizione al fermo amministrativo del veicolo disposto dal Concessionario della riscossione?

Tanto per fissare le idee, supponiamo che l'importo iscritto a ruolo per cui procede Equitalia sia attribuibile al mancato pagamento nei 60 giorni previsti di una cartella esattoriale notificata per omesso o insufficiente pagamento della TARSU (Tassa Ambientale per i Rifiuti Solidi Urbani) e di altre cartelle notificate, invece al debitore, per l'omesso o insufficiente pagamento di sanzioni amministrative o multe per infrazione al Codice della Strada.

La giurisdizione sulle controversie relative al fermo amministrativo del veicolo appartiene al giudice tributario, solo quando il provvedimento impugnato concerne la riscossione di tributi.

Ove il fermo amministrativo concerna una pluralità di pretese, alcune delle quali di natura non tributaria ed altre invece di natura tributaria, e l'impugnazione sia stata proposta, anziché separatamente innanzi ai giudici diversamente competenti in relazione alla natura dei crediti posti a base del provvedimento di fermo contestato, unicamente dinanzi al giudice ordinario, questi deve trattenere la causa presso di sé in relazione ai crediti non tributari posti a fondamento dei provvedimento in questione, e rimettere la causa dinanzi al giudice tributario per la parte in cui il provvedimento si riferisce a crediti di natura tributaria.

Così hanno deciso i giudizi delle sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza numero 15425/14. In pratica per il debitore si tratta di una "mission impossible". Per ottenere la "liberazione" del bene fermato amministrativamente il debitore deve ottenere due giudizi favorevoli, uno dalla CTP competente per la TARSU e l'altra dal giudice di pace competente per le multe E, gli è andata pure bene: se una delle cartelle esattoriali fosse stata originata, per ipotesi, dall'omesso o insufficiente versamento di contributi, il povero debitore avrebbe dovuto rivolgersi anche al giudice del lavoro ...

9 Luglio 2014 · Paolo Rastelli


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

2 risposte a “Opposizione a fermo amministrativo – giudice competente se il credito ha natura mista”

  1. roberta 63 ha detto:

    Mi e arrivato il fermo amministrativo, per il mancato pagamento tassa rifiuti. Premetto che sono senza lavoro dal 2011, vivo con l’ aiuto dei figli e da circa un anno sono malata di tumore. La macchina mi serve per recarmi presso le strutture per le terapie e quotidiane e per il mio fabbisogno non avendo sempre chi mi può portare. Chiedo se posso fare ricorso e se si come.

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Purtroppo, non esiste alcuna normativa vigente che possa supportare un ricorso avverso il fermo amministrativo in base ad esigenze di cura. Mi spiace tantissimo.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!