Ricorso – opposizione a cartella esattoriale originata da mancato pagamento delle multe

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Come affermato dalla Corte di Cassazione in numerose sentenze (cfr. sentt. nn. 489/2000, resa a Sezioni Unite, che hanno risolto un contrasto registratosi nella soggetta materia, 491/2000, 562/2000, nn. 1162/2000, anch’esse emesse a sezioni unite, 9087/2003, 9482/2003, 6119/2004, 15149/2005) e confermato poi dall'articolo 29 del decreto legislativo 26 febbraio 1999 numero 46, che ha riordinato la disciplina della riscossione a mezzo ruolo, le azioni proponibili da colui al quale è stata notificata una cartella di pagamento o un avviso di mora per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie, in rapporto agli articoli 27 legge numero 689/81 e 206 del codice della strada, sono:

  1. opposizione a sanzioni amministrative ex articolo 23 legge numero 689/81
  2. opposizione all'esecuzione ex articolo 615 codice di procedura civile
  3. opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 codice di procedura civile

1.

Opposizione ex articolo 23 Legge numero 689/81

La prima opposizione è esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza – ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione del codice della strada, onde consentire all'interessato di “recuperare” l’esercizio del mezzo di tutela previsto appunto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori; ciò avviene, in particolare, allorché l’opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella.

2. Opposizione ex articolo 615 codice di procedura civile

L’opposizione all'esecuzione è, invece, il rimedio processuale da adottare quando l’opponente o contesta l’illegittimità della iscrizione al ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l’iscrizione al ruolo, o adduce fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come, ad esempio, la prescrizione maturata dopo l’irrogazione della sanzione o il pagamento di quest’ultima. Con la conseguenza che se il rimedio è esperito prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'articolo 615, primo comma, codice di procedura civile, quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l’opposizione al provvedimento sanzionatorio. E quindi, in caso di sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni del codice della strada, il giudice di pace.

3. Opposizione agli atti esecutivi

Infine, l’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'articolo 617 codice di procedura civile, deve essere attivata (nel termine di venti giorni dalla notifica della cartella) nel caso in cui si contesti da parte dell'interessato la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora. Deve rilevarsi, in proposito, che la proponibilità delle suesposte opposizioni di cui agli articoli 615 e 617 codice di procedura civile davanti al giudice ordinario non risulta preclusa, per ormai costante indirizzo giurisprudenziale anche del Giudice delle leggi (Corte Cost. numero 29/1998, numero 372/97 e numero 239/1997), dal disposto dell'articolo 27 della legge numero 689/81, da interpretarsi nel senso che il rinvio, in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, alle norme previste per l’esazione delle imposte dirette non si deve intendere esteso agli articoli 53 e 54 del DPR numero 602 del 1973, riguardanti esclusivamente la materia tributaria.

Ancora una conferma

Se la somma dovuta è già stata iscritta a ruolo l'unica opposizione esperibile avverso le cartelle esattoriali (originate dal mancato pagamento di sanzioni amministrativa) "mute", prive cioè dell'indicazione del responsabile del procedimento, è quella dell'opposizione all'esecuzione di cui all'articolo 615 del codice di procedura civile.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione nella sentenza 19 ottobre 2011, numero 21598, con la quale ha respinto il ricorso di un contribuente che aveva presentato opposizione ordinaria contro delle cartelle di pagamento "mute" notificate da Equitalia.

L'obbligo imposto ex articolo 7 legge 212/2000 ai concessionari della riscossione di indicare tassativamente nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento, come precisato dalla Corte costituzionale (ord. 377/2007), lungi dall'essere un inutile inadempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti profili dei principi del buon andamento e dell'imparzialità conclamati dall'articolo 97 della Costituzione. In particolare la garanzia del diritto di difesa deve consentire al contribuente di conoscere a priori l'identità del soggetto responsabile del procedimento cui rivolgersi per essere delucidato, soprattutto nel calcolo delle indennità di mora e degli interessi.

Ricordiamo, ancora una volta, che secondo i giudici delle Suprema Corte avverso la cartella esattoriale "muta" emessa per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie è ammissibile l'opposizione ai sensi della legge 689/ 1981 soltanto ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogatale, in quanto sia mancata la notifica dell'ordinanza ingiunzione o del processo verbale di contestazione.

Qualora invece la cartella esattoriale sia stata notificata per attivare il procedimento esecutivo di riscossione della sanzione, la cui debenza è stata già definitivamente accertata, il destinatario che voglia contestare l'esistenza del titolo esecutivo può esperire l'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 codice di procedura civile ovvero, se intenda dedurre vizi formali della cartella, l'opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 codice di procedura civile, secondo le forme ordinarie.

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16 Marzo 2011 · Rosaria Proietti


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