Il fondo patrimoniale è opponibile a terzi solo se la sua costituzione è annotata a margine dell’atto di matrimonio

Il fondo patrimoniale è opponibile a terzi solo se la sua costituzione è annotata a margine dell'atto di matrimonio

Anche il fondo patrimoniale è una convenzione matrimoniale e l'opponibilità ai terzi è condizionata all'annotazione del relativo contratto a margine dell’atto di matrimonio.

La trascrizione del vincolo per gli immobili, resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo.

Tanto è vero che il notaio che, dopo avere costituito un fondo patrimoniale, ometta di curare la relativa annotazione in margine all’atto di matrimonio, risponde nei confronti dei proprietari dei beni conferiti nel fondo del danno da essi patito in conseguenza dell'inopponibilità del vincolo di destinazione ai creditori, a nulla rilevando che sia stata comunque eseguita la trascrizione dell’atto, giacché quest’ultima non rende la costituzione del fondo patrimoniale opponibile ai terzi quando sia mancata la suddetta annotazione, nemmeno nel caso in cui i terzi stessi ne avessero conoscenza.

Decorrenza della prescrizione quinquennale per l'azione revocatoria della costituzione del fondo patrimoniale

Laddove il codice civile stabilisce che l’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto, deve essere interpretato nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell’atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da quel momento il diritto può esser fatto valere e l’inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo; e tale momento va individuato, in relazione alla costituzione del fondo patrimoniale, in quello nel quale avviene l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio, che è il giorno nel quale l’atto diviene opponibile ai terzi.

Questi gli insegnamenti giuridici che i giudici della Corte di cassazione hanno affidato al dispositivo della sentenza 5889/16.

26 Marzo 2016 · Annapaola Ferri


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